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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI
DISTRIBUZIONE SOMME NELL'AMBITO DEL PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO A SEGUITO DELL'INTERVENUTA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE G...
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Gaetano Ricci
brescia30/06/2026 12:02DISTRIBUZIONE SOMME NELL'AMBITO DEL PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO A SEGUITO DELL'INTERVENUTA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
All'esito di una procedura di pignoramento di autoveicolo in data 15.03.2026 viene emessa ordinanza di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'autovettura.
Il pagamento delle somme al creditore procedente avviene in due tranches: in data 25.03.2026 vengono pagate le spese in prededuzione, in data 10.04.2026 viene pagato il residuo dovuto a titolo di capitale, interessi, etc.
In data 20.03.2026 era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice esecutata, con sentenza poi pubblicata in data 30.03.2026.
Il curatore chiede al creditore procedente la restituzione delle somme ricevute, invocando l'applicazione dell'art. 144 CCII con riferimento all'incasso intervenuto successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale (con riferimento alla pubblicazione) e l'applicazione dell'art. 166 CCII con riferimento all'incasso intervenuto antecedentemente rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenete corretta la pretesa del curatore?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
01/07/2026 12:53RE: DISTRIBUZIONE SOMME NELL'AMBITO DEL PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO A SEGUITO DELL'INTERVENUTA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La pretesa del curatore ci pare corretta.
Nel vigore del testo della legge fallimentare anteriore alla riforma, la questione dell'individuazione del momento esatto a decorrere dal quale si sarebbero prodotti gli effetti del fallimento è stata alquanto dibattuta.
Un'opinione minoritaria valorizzava il giorno della deliberazione in camera di consiglio della sentenza dichiarativa di fallimento.
Largamente prevalente era la soluzione che attribuiva rilievo al deposito in cancelleria della stessa.
Il novellato comma 2 dell'art. 16 l. fall. prevedeva che la sentenza di fallimento producesse i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, quindi, dal deposito in cancelleria precisando però che nei confronti dei terzi tali effetti si producono soltanto a decorrere dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Questa regola si ritrova nell'art. 49 comma 4 del codice della crisi, il quale prescrive che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce il proprio effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 133 comma primo del codice di procedura civile (e dunque dalla data del deposito nel fascicolo telematico), aggiungendo però che nei confronti dei terzi quegli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, fatti salvi gli effetti della revocazione e della inefficacia degli atti a titolo gratuito.
Applicando queste regole al caso di specie, riteniamo che a nostro avviso tutti i pagamenti eseguiti dopo la data del deposito nel fascicolo telematico della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. n. 14779 del 19/07/2016 ha precisato che rileva "l'ora 0" di quel deposito) sono inefficaci ex art. 144 c.c.i.i.
A proposito del soggetto obbligato alla restituzione, Cass. 17 dicembre 2015, n. 25421) ha precisato che "In caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo "debitor debitoris" in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l.fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto".
I pagamenti eseguiti precedentemente sono invece revocabili ex art. 166 c.c.i.i., che per la parte qui di interesse corrisponde al previgente art. 67 comma 1 n. 2) l.f.
Invero, con riferimento alla legge fallimentare, è stato affermato in giurisprudenza che "È revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale (nella specie espropriazione presso terzi) se risalente al periodo sospetto, in quanto ciò che rileva non è l'atteggiamento psicologico che lo sorregge, ma l'effetto che produce sulla integrità della garanzia patrimoniale, identica essendo la compromissione della "par condicio creditorum". (Cass. Sez. I, 01 aprile 2011, n. 7579).
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