Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTERVENTO CREDITORE PRIVILEGIATO SENZA TITOLO ESECUTIVO

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    20/04/2021 11:04

    PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTERVENTO CREDITORE PRIVILEGIATO SENZA TITOLO ESECUTIVO

    Buongiorno,
    una ditta artigiana è intervenuta tempestivamente in un pignoramento presso terzi sulla base di estratto autentico notarile delle scritture contabili, con un credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 cc.
    Il creditore procedente vanta un credito pari a 100.
    Deposita le dichiarazioni dei terzi, il cui ammontare è pari a 300.
    L'ammontare dei crediti di cui alle dichiarazioni dei terzi è sufficiente a coprire sia il creditore procedente che la ditta intervenuta.
    All'udienza, il G.E. afferma che l'ammontare del credito pignorato è solo quello pari all'importo del precetto aumentato della metà; quindi 150; citando Cassazione 15595/2019.
    In conseguenza di ciò la ditta intervenuta verrebbe solo parzialmente soddisfatta.
    Le somme a disposizione dei creditori sono solo quelle di al precetto aumentato della metà o l'ammontare complessivo di cui alle dichiarazioni dei terzi?
    Vi sono sentenze di orientamento opposto alla sentenza 15595/2019?
    Il creditore privilegiato intervenuto deve fare istanza di estensione del pignoramento per poter concorrere sull'ammontare complessivo?

    • Zucchetti SG

      23/04/2021 17:41

      RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTERVENTO CREDITORE PRIVILEGIATO SENZA TITOLO ESECUTIVO

      Condividiamo la posizione del giudice dell'esecuzione ed il richiamo a Cass. 11 giugno 2019, n. 15595. Invero, pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (artt. 543 e 546, comma primo, c.p.c.), la quale costituisce oggetto del pignoramento nel limite univocamente delimitato dall'art. 546, primo comma, c.p.c., non potendo sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente quel limite (l'importo del credito precettato, aumentato della metà). Se così è, l'intervento nel processo esecutivo realizza un concorso tra creditore intervenuto e creditore procedente usualmente definito accessorio, in virtù del quale l'interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura, salvo che - nel caso di pignoramento presso terzi - non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c..
      Questo orientamento è stato successivamente ribadito da cass. 18 maggio 2020, n. 9054.