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ESECUZIONE MOBILIARE - COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO- ASSEGNAZIONE QUOTE AL CREDITORE PROCEDENTE

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    30/03/2022 16:42

    ESECUZIONE MOBILIARE - COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO- ASSEGNAZIONE QUOTE AL CREDITORE PROCEDENTE

    Buonasera,
    la presente per avere il Vs. parere in merito alla seguente Problematica.
    Trattasi di una esecuzione mobiliare avente ad oggetto quote di una Srl.
    Tali quote pignorate sono state poste in vendita a seguito della nomina da parte del GD di un Professionista Delegato. Sono stati effettuati alcuni tentativi di vendita infruttuosi a cui è seguita la richiesta di assegnazione da parte del creditore (procedente).
    L'assegnazione è stata concessa senza conguaglio per l'importo pari alla sorte capitale del credito + le spese esecutive. In tali spese il procedente ha incluso esclusivamente le spese sostenute dal pignoramento alla vendita (le spese di pubblicità incluse).
    Il professionista delegato ha presentato per l'attività svolta, successivamente al decreto di assegnazione, istanza di liquidazione del compenso ai sensi del Dm 227.2015.
    Problema esatta individuazione del soggetto a carico del quale tale compenso dovrà essere posto da parte del G.D. non essendoci un vero e proprio piano di riparto tali competenze su chi graveranno? Grazie
    • Zucchetti SG

      31/03/2022 08:02

      RE: ESECUZIONE MOBILIARE - COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO- ASSEGNAZIONE QUOTE AL CREDITORE PROCEDENTE

      L'istanza di assegnazione, come recita l'art. 589 deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.
      Dunque, il creditore che intende ottenere l'assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.
      Quanto alle spese di esecuzione, esse sono conoscibili poiché di esse vi è traccia nel fascicolo dell'esecuzione, o comunque sono facilmente documentabili dal custode e dal professionista delegato. Ad esse vanno aggiunte le spese del (futuro) trasferimento del bene che restano a carico della procedura, vale a dire le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli nonché il compenso spettante al professionista delegato, che quindi deve essere preventivamente liquidato in base ai criteri di cui al D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.
      Riteniamo dunque che, in forza delle previsioni sopra richiamate, il compenso da liquidare in favore del professionista delegato va da posto a carico del creditore procedente, anche tenuto conto della previsione di cui all'art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia).