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delibera di impignorabilità

  • Gianpiero Vecchio

    Vallo della Lucania (SA)
    11/02/2022 12:28

    delibera di impignorabilità

    Salve, in una procedura esecutiva mobiliare promossa nei confronti di un Ente Locale, sono stato nominato consulente al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per far valere la delibera di impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione ai sensi dell'art. 159 TUEL.
    Nel caso in cui viene accertato che l'Ente locale, nel corso del semestre oggetto della delibera di impignorabilità adottata, ha emesso mandati per importi superiori rispetto a quanto indicato nella citata delibera di impignorabilità per le voci vincolate (ad es. nella delibera viene indicato il vincolo per il pagamento delle rate di mutuo per € 100 e vengono accertati mandati di pagamento per detta voce per € 200), detto accertamento può avere effetti sulla validità-efficacia della delibera di impignorabilità adottata dall'Ente locale?
    • Zucchetti SG

      14/02/2022 12:44

      RE: delibera di impignorabilità

      È noto che in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, a fronte della eccezione di nullità del pignoramento caduto su somme destinate, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 18 giugno 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva.
      Questa allegazione non può essere validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, ed il giudice può disporre consulenza tecnica di ufficio (così, anche recentemente, Cass. sez. III, 13/11/2020, n. 25836; negli stessi termini Cass., sez. III, 26/03/2012, n. 4820).
      Il rispetto della emissione dei mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati senza il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o, dove non è prevista fattura, della determinazione di impegno di spesa affonda le sue radici nell'art. 11, comma primo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito con modifiche in l 19 marzo 1993, n. 68) che condizionava il regime dell'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dal legislatore non solo alla delibera (originariamente trimestrale) di quantificazione degli importi delle somme de quibus, ma anche all'ulteriore circostanza che dalla data di adozione di siffatta delibera non fossero stati emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosí come pervenute per il pagamento o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, dalla data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.
      Questo perché, nell'ottica del legislatore, se si vincola una somma in nome delle finalità di cui al comma due (e cioè: a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scaduti nel semestre in corso; c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili) l'ente locale non può implicitamente tornare sui suoi passi emettendo nel semestre mandati di pagamento per finalità diverse, senza rispettando l'ordine cronologico delle fatture o delle determine di impegno di spesa, il che si sostanzia nella utilizzazione delle somme vincolate per fini diversi da quelli per cui il vincolo di impignorabilità è stato apposto con la delibera di giunta.
      Se così è, la risposta alla domanda deve essere nel senso che la verifica da compiersi ad opera del consulente nominato dal giudice deve compiuta scrutinando:
      1ò se sono stati emessi mandati di pagamento per finalità diverse da quelle indicate nella delibera di impignorabilità;
      2 se questi mandati sono stati emessi senza rispettare l'ordine cronologico delle fatture o delle determine di impegno di spesa.
      Ciò detto, osserviamo che quasi mai gli enti riescono a rispettare l'ordine cronologico delle fatture o delle determine.
      Ciò in quanto ciascun ufficio (settore) gestisce le proprie fasi della spesa secondo la seguente scansione: adozione della determina di impegno, ordinazione della fattura o del servizio, trasmissione della fattura all'ufficio di riferimento da parte del fornitore, liquidazione della stessa da parte del medesimo ufficio, emissione dei mandati di pagamento da parte della ragioneria.
      Orbene, l'ufficio ragioneria non è a conoscenza della data di ricezione delle fatture da parte dei vari uffici comunali, ed anche se sul provvedimento di liquidazione la data di ricezione fosse indicata non sarebbe possibile sapere se presso i vari uffici comunali siano giacenti altre fatture di data anteriore a quelle in pagamento; inoltre a volte le fatture relative a forniture di materiali o esecuzione di manutenzioni, si riferiscono indistintamente a vari servizi, e non è da escludere che fra tali servizi alcuni siano da ritenere indispensabili, altri no.