Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Somme assegnate in udienza di conversione pignoramento

  • Mattia Conti

    Darfo Boario Terme (BS)
    13/11/2025 18:22

    Somme assegnate in udienza di conversione pignoramento

    Il GE, in fase di udienza per la conversione del pignoramento ex 495 cpc, ha concesso la conversione ed ha nella stessa sede assegnato l'importo di 1/6 del debito versato dall'esecutato, tolto un accantonamento del 10% per le spese di procedura, al creditore con ipoteca di 1° grado, "mandando al Custode per l'effettuazione del relativo bonifico una volta aperto il conto intestato alla procedura".
    Ritenete vi siano altre procedura da seguire (596 cpc), ovvero, visto quanto disposto nel verbale di udienza, è già possibile effettuare il bonifico senza ulteriori formalità?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/11/2025 18:01

      RE: Somme assegnate in udienza di conversione pignoramento

      In linea generale osserviamo che le somme depositate dal debitore all'esito della sua ammissione al beneficio della conversione del pignoramento a norma dell'art. 495 c.p.c. devono costituire oggetto di distribuzione tra i creditori. Questo significa che occorre procedere a norma dell'art. 596 c.p.c. con la elaborazione di una bozza del piano di riparto da trasmettere al giudice dell'esecuzione e successivamente sottoporre al contraddittorio tra i creditori che siano intervenuti prima che il giudice abbia pronunciato l'ordinanza di conversione (o si sia riservato di provvedere).
      Sennonché ci sembra evidente che il giudice dell'esecuzione abbia superato questa fase (secondo noi correttamente essendovi un creditore ipotecario di promo grado che probabilmente prevale su eventuali ulteriori intervenuti). Il custode è stato incaricato di eseguire un bonifico per un importo determinato a monte. Pertanto, il provvedimento assunto dal Magistrato sia del tutto assimilabile al provvedimento con il quale egli approva il piano di riparto parziale ordinando al delegato di procedere alla esecuzione dei pagamenti in esso previsti.
      Non resta, pertanto, che procedere ai pagamenti.
    • Mattia Conti

      Darfo Boario Terme (BS)
      17/11/2025 17:16

      RE: Somme assegnate in udienza di conversione pignoramento

      Ringrazio per la puntuale risposta.
      Nella medesima procedura, il GE, vista l'inerzia del creditore procedente in tal senso, ha anche disposto di provvedere tramite fondi presenti sul c/c della procedura al pagamento del fondo spese del sottoscritto Custode e del CTU.
      Ritenete che la fattura del fondo spese vada intestata al creditore procedente, sebbene non sia il soggetto pagatore, ovvero in questo caso sia da intestare alla procedura e quindi al debitore esecutato?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        20/11/2025 08:03

        RE: RE: Somme assegnate in udienza di conversione pignoramento

        Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che la fattura vada intestata al debitore, poiché nel caso prospettato è il debitore che ha fornito la provvista e che alla fine della procedura sopporterà l'onere economico del compenso degli ausiliari.
        In generale, la questione è tuttavia controversa.
        Secondo una prima opzione la fattura va emessa in favore dell'esecutato, con la specificazione che la relativa provvista viene anticipata dal creditore.
        Per spiegare le ragioni di questa scelta si richiamano le norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
        Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
        - alle spese degli atti processuali che compie;
        - alle spese degli atti processuali che chiede;
        - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
        Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
        Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
        La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
        Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
        Sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi. Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
        Questa opinione non è tuttavia unanimemente condivisa.
        Il suo punto debole è quello per cui il creditore che ha anticipato i costi della procedura non può indicarli nella dichiarazione IVA e quindi non può operare la relativa detrazione. Quindi, secondo altra opinione sarebbe più corretto intestare la fattura al creditore procedente, il quale materialmente sostiene il costo.
        Si tratta di una obiezione certamente pertinente, la quale tuttavia non si confronta con il fatto per cui in occasione della distribuzione del ricavato quel creditore ottiene il rimborso di quelle somme.