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cancellazione pignoramento per chiusura procedura infruttifera

  • Luca Michelangeli

    Ancona
    24/09/2020 15:35

    cancellazione pignoramento per chiusura procedura infruttifera

    Buon giorno,
    sono un delegato e vorrei un chiarimento.
    Il G.E. ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva perchè il prezzo era sceso sotto il minimo e non era più conveniente proseguire la stessa. Abbiamo proceduto al deposito delle istanze che sono state liquidate e ora devo procedere alla relazione finale e al deposito del rendiconto finale. Sull'ordinanza però il giudice ordina la cancellazione del pignoramento (fatto dalla banca creditrice ad inizio procedura).
    Vorrei chiederVi se, secondo voi, è compito mio provvedere alla cancellazione dello stesso o sarà una questione a carico della banca procedente e del suo legale? Il giudice non ha specificato nulla a riguardo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      25/09/2020 11:00

      RE: cancellazione pignoramento per chiusura procedura infruttifera

      A nostro avviso in caso di estinzione della procedura il professionista delegato non è tenuto, nell'esercizio del suo ufficio, a provvedere alla cancellazione del pignoramento, né riteniamo che questo obbligo possa ritenersi posto a suo carico nel caso di specie.
      A norma dell'art. 632 c.p.c., quando il giudice dichiara l'estinzione della procedura ordina la cancellazione del pignoramento.
      A norma dell'art. 591-bis, coma secondo n. 11 c.p.c. il professionista delegato provvede, tra l'altro, "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento".
      Il tenore letterale della disposizione è chiaro nel prevedere che la cancellazione del pignoramento che il delegato deve curare è connessa alla trascrizione del decreto di trasferimento, mancando la quale la norma non trova applicazione, né esistono disposizioni codicistiche dalle quali poter ricavare aliunde l'obbligo.
      Peraltro, la cancellazione del decreto di trasferimento ha dei costi (€.200 per l'imposta ipotecaria ex art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347; €. 59 per l'imposta di bollo ex art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972; €. 35 per la tassa ipotecaria ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347) che richiederebbero il versamento di un fondo spese, non potendo gravare sul delegato, il quale non potrebbe eventualmente neppure chiederne il rimborso, sia perché il suo compenso è stato già liquidato, sia perché avendo il giudice dichiarato estinta la procedura, si è "spogliato" del fascicolo e non può più provvedere.
      Va infine considerato che l'esecuzione di questa formalità sarebbe inutile per la procedura esecutiva, che ha ormai esaurito la sua ragion d'essere con il provvedimento di estinzione.
      Dunque, l'ordinanza con cui il giudice dispone la cancellazione abiliterà alla esecuzione della formalità chiunque lo ritenga.