Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

distribuzione parziale

  • Monica Dominici

    Firenze
    28/02/2023 20:18

    distribuzione parziale

    buonasera, sono stata incaricata, quale delegato, di predisporre il progetto di piano di riparto parziale essendo stati venduti tre lotti su 5.
    occorre una precisazione preliminare: trattasi di due procedure riunite ove il creditore procedente della prima ha pignorato 4 lotti - su cui vanta ipoteca di primo grado - tutti oggetto di vendita, il secondo procedente ha pignorato il 5° lotto - su cui vanta ipoteca di primo grado - ma la cui vendita non è stata ancora disposta ed è intervenuto nella prima, ovviamente come creditore chirografario .
    Nel corso di questa procedura ( a riunione delle due rispettive procedure già avvenuta) sono state presentate molte opposizioni all'esecuzione e contestazione dei crediti, nello specifico degli istituti bancari creditori procedenti.
    la prima domanda riguarda i compensi liquidati dal giudice a favore dei creditori procedenti ( le banche ) in queste fasi di opposizione / contestazione dei crediti.
    Questi crediti, maturati sia prima, sia successivamente alla emissione dell'ordinanza di vendita, sono stati oggetto di autonomo intervento - successivo all'ordinanza di vendita - e per questo credo di doverli considerare tardivi ; ritengo, infatti, che non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 2770 c.c.;
    una delle due banche procedenti non ha neanche fatto l'intervento, ha inserito
    direttamente nella notula giudiziale gli importi liquidati facendo riferimento alle ordinanza con cui lo sono stati.
    la richiesta è stata fatta da ciascuna delle banche in chirografo, ma per me è da considerarsi chirografo tardivo, chi ha fatto l'intervento, e per l'altro un credito da non considerare affatto.
    se verrà messo all'asta il lotto, saranno chirografi tempestivi.
    vorrei sapere se il mio ragionamento è corretto.
    ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      04/03/2023 15:56

      RE: distribuzione parziale

      La domanda richiede lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari.
      I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., sono i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli artt. 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione.
      A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      In particolare, il riconoscimento della causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Con riferimento alle spese legali Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571, ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
      Da questa disamina possiamo ricavare una prima conclusione: il credito per spese di giustizia non necessita di un atto di intervento perché esso è un credito accessorio al credito principale, il quale viene liquidato dal giudice in forza dell'art. 95 con un provvedimento che non costituisce titolo esecutivo, ma è esplicativo di un accertamento mero (in ordine all'an ed al quantum) privo di efficacia al di fuori dell'esecuzione. Peraltro, ad argomentare diversamente si dovrebbe ritenere che tutte le spese liquidate da giudice dopo l'ordinanza di vendita darebbero luogo a crediti il cui relativo atto di intervento sarebbe sempre tardivo.
      Chiaramente il discorso muta per le spese liquidate con la sentenza che ha definito il giudizio di merito, atteso che quelle spese, liquidate in un autonomo procedimento e consacrate nella sentenza che ha definito il giudizio, potranno essere ammesse alla distribuzione in sede esecutiva solo se domandate con un atto di intervento.
      Quanto al privilegio, le osservazioni che abbiamo detto ci portano ad affermare che il compenso legale relativo all'opposizione è munito di privilegio ex art. 2770 solo se in quel giudizio sono state sollevate dal debitore contestazioni che, ove accolte, avrebbero travolto l'intera procedura e non solo la posizione del creditore procedente.
      Ad ogni buon conto, se richieste al chirografo, il delegato non potrà riconoscerle al privilegio, poiché vale, anche nell'esecuzione forzata, il principio della domanda (indicazioni in questo senso si ricavano da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, dive si è detto che attraverso la nota di precisazione del credito il creditore indica le ragioni giustificatrici della sua pretesa) per cui il giudice decide nei limiti di questa, trattandosi di diritti (di credito) disponibili.