Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto parziale e nuovo precetto per la parte non soddisfatta

  • Francesca Mazzola

    RAGUSA
    06/11/2025 14:00

    riparto parziale e nuovo precetto per la parte non soddisfatta


    ritengo che l'approvazione del piano di distribuzione non comporta la consumazione del diritto di credito residuo, che può essere azionato sulla base del titolo originario per la parte non soddisfatta . La mancata indicazione dnella nota di collocazione degli interessi relativi al credito ipotecario e degli interessi chirografi stante l'incapienza delle somme ricavate dalla esecuzione non comporta l'impossibilità per il creditore di agire nuovamente nei confronti del debitore esecutato. le mie considerazioni sono corrette? non ho però trovato riferimenti normativi o giurisprudenziali in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/11/2025 16:50

      RE: riparto parziale e nuovo precetto per la parte non soddisfatta

      Le sue considerazioni sono corrette. L'esdebitazione del debitore opera infatti solo per la porzione di credito soddisfatta.
      Procedendo ad esecuzione forzata, o intervenendo nella procedura esecutiva da altri intrapresa, il creditore formula una particolare domanda giudiziale, la quale consiste nella pretesa ad ottenere il controvalore del bene pignorato, fino alla concorrenza del suo credito (nel senso che la domanda di concorrere nella distribuzione del ricavato sia una vera e propria domanda giudiziale cfr, ex multis, Cass. 6 maggio 2015, n. 9011).
      In questo contesto la nota di precisazione del credito assolve alla sola funzione di individuare, nel procedimento esecutivo, la misura in cui, il creditore che la deposita o la inoltra al delegato, ha diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato, sicché la mancata indicazione dell'intero credito non implica rinuncia al medesimo laddove la porzione non indicata non avrebbe potuto essere soddisfatta.
      Del resto, la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 richiede una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
      In questi termini appare decisamente orientata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ad esempio affermato che "La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (Cass. Sez. III, 25/11/2021, n. 36636).