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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Rapporto fra esecuzione immobiliare e liquidazione controllata
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Federica Salvioli
Modena18/07/2025 10:23Rapporto fra esecuzione immobiliare e liquidazione controllata
Buongiorno,
devo procedere al piano di riparto nell'ambito di una esecuzione immobiliare che vede due debitori i quali, ad immobili aggiudicati, hanno aperto una liquidazione controllata.
Ho purtroppo appreso della scomparsa di uno dei due debitori e pertanto il venir meno di una delle due LC.
E' possibile comunque procedere chiedendo la liquidazione dei delegati al GE (che non solo liquiderà ma metterà anche in pagamento) e poi riversare il netto nell'unica, ormai, procedura di LC rimasta? E' necessario attendere pratiche successorie per verificare eventuali accettazioni con beneficio e/o rinunce?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/07/2025 20:03RE: Rapporto fra esecuzione immobiliare e liquidazione controllata
Rispondiamo alla domanda premettendo che se è già stata pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione controllata, la morte del debitore non determina l'arresto del procedimento, così come la morte dell'esecutato non produce l'interruzione della procedura esecutiva.
Detto questo, e venendo alle questioni prospettate, osserviamo quanto segue.
È pacifico in dottrina e giurisprudenza il principio per cui la graduazione e la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita in sede esecutiva non può che avvenire in ambito concorsuale, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni (in questi termini, diffusamente, Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482).
È allora evidente che il professionista delegato non potrà che versare il ricavato dalla vendita alla procedura concorsuale, la sola legittimata ad eseguire il riparto.
Quanto alle spese maturate nell'esecuzione individuale (a proposito delle quali spesso ci si interroga in ordine alla possibilità che siano pagate in sede esecutiva), osserviamo quanto segue.
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare), la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", precisando a chiare lettere che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
Quindi, una prima osservazione che può svolgersi è quella per cui le spese di procedura vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto dovrebbe imporre la soluzione negativa.
Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
Queste spese, dunque, saranno anticipate dal creditore che ha avviato la procedura esecutiva, il quale poi ne potrà richiedere il rimborso in sede fallimentare.
Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585).
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