Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di riparto - ordine di pagamento

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    03/08/2026 17:45

    progetto di riparto - ordine di pagamento

    Salve, chiedo il vostro parere circa un progetto di riparto. In particolare ci sono due lotti di cui uno in comproprietà degli esecutati sul quale grava ipoteca di primo grado di una banca per mutuo di entrambi gli esecutati e ipoteca di secondo grado di un altro creditore di un solo esecutato. L'altro lotto è di proprietà di un solo esecutato e sullo stesso non gravano ipoteche. Nel progetto ho pagato la banca prima con il lotto dove la stessa ha ipoteca di primo grado e il residuo in chirografario con l'altro lotto. Così facendo residua un importo che restituisco ad un esecutato. La società che ha ipoteca di secondo grado osserva che avrei dovuto pagare la banca prima con il lotto del solo esecutato e poi il residuo con il lotto con ipoteca di secondo grado in quanto in questo modo su quel lotto potrebbe soddisfarsi in parte la società che ha ipoteca di secondo grado. In base al principio della par condicio. Chiedono quindi di modificare o al più di pagare la banca in via proporzionale tra i due lotti. Voi cosa ne pensate? Non so se sono riuscita a fare capire la situazione. grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/08/2026 18:31

      RE: progetto di riparto - ordine di pagamento

      A nostro avviso le osservazioni della banca titolare di ipoteca di secondo grado non sono condivisibili.
      Per comprenderlo occorre partire dalla lettera dell'art. 2911 c.c. ed indagarne la ratio.
      Dispone la norma:
      "Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
      Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca .
      La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni".
      Si afferma comunemente che la disposizione in esame è volta a tutelare i creditori chirografari, ma essa esprime al contempo anche un favor debitoris.
      Invero, i creditori chirografari sono tutelati in quanto non soffrono il concorso del creditore ipotecario obbligato a soddisfarsi prima sul cespite oggetto di garanzia; il debitore, avendo concesso garanzia ha posto a riparo il restante suo patrimonio.
      Ciò detto, se si dovesse seguire la prospettazione del creditore di secondo grado si avrebbe che, per soddisfare il credito del creditore di primo grado, si dovrebbe prima operare sul bene libero da garanzie e solo successivamente su quello ipotecato, il che è esattamente il contrario di quanto la disposizione citata mia a realizzare.
      La ratio della norma è stata ricostruita, da ultimo, da Cass. Sez. III, 11/04/2024, n. 9789.
      Questo il percorso motivazionale seguito dalla pronuncia, che ci sentiamo di condividere integralmente, e che ci sembra perfettamente applicabile al caso prospettato nella domanda.
      "La ratio della disposizione sta nella tutela dei creditori chirografari rispetto ai creditori muniti di privilegio su determinati beni, in relazione al patrimonio del comune debitore: se il creditore privilegiato potesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio, conservando la prelazione su quelli gravati, resterebbero danneggiati i creditori chirografari del medesimo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamente e adeguatamente sui beni liberi da vincoli, dovendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successivamente, per la differenza, il bene ipotecato, a soddisfazione del proprio credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, sostanzialmente, attendere l'escussione del bene ipotecato per la predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddisfarsi sul residuo. In altri termini, come è stato rilevato sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007), la ratio della disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è quella di consentire, in sede esecutiva, la soddisfazione del maggior numero di creditori; si tratta di una regola volta a disciplinare il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati) non arrivi al punto da consentire loro di esercitare l'azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittime aspettative di soddisfazione dei creditori chirografari.
      Dunque, si tratta di una disposizione dettata per regolare il concorso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è applicabile nel caso di aggressione esecutiva (anche se per la soddisfazione del medesimo credito) di distinti patrimoni di due diversi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro. D'altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2911 c.c. nel caso di pegno costituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 01), affermando che «nell'ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il creditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore» e precisando che «a tale conclusione si perviene soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni».
      A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusivamente su di un bene di uno di essi, essendo distinte, nel caso in cui sia promossa l'azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione, non solo le persone del debitore e quella del "concedente", ma esistendo addirittura due diversi debitori.
      In realtà, le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul medesimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare, non si pongono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consentito al creditore di agire liberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporre sui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore. È infine utile osservare che l'art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite (sia pur relativo) alla facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull'intero patrimonio del suo debitore, a tutela dei propri diritti (facoltà sancita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto anche di copertura costituzionale, ai sensi dell'art. 24 Cost.), imponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell'ordine delle relative azioni esecutive, onde essa deve, comunque, essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di applicazioni analogiche, come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente".