Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Restituzione somme alla procedura fallimentare già assegnate in fase esecutiva ex art. 41 TUB

  • Pamela Franchini

    Ancona
    12/05/2023 10:26

    Restituzione somme alla procedura fallimentare già assegnate in fase esecutiva ex art. 41 TUB

    Buongiorno, in qualità di curatore fallimentare necessito la restituzione delle somme- già distribuite al creditore ipotecario in sede di procedura esecutiva ex. art 41 TUB - al fine di poter provvedere al pagamento dei crediti prededucibili e , quindi, chiudere il fallimento.
    Ho già sollecitato il suddetto creditore con svariate pec , senza ottenere alcuna risposta né alcun pagamento. Tutto ciò rallenta in modo ingiustificato la chiusura della procedura.
    Mi chiedo quale sia l'azione esperibile nei confronti del creditore, un'azione di ripetizione? O un decreto ingiuntivo?
    • Zucchetti SG

      15/05/2023 10:04

      RE: Restituzione somme alla procedura fallimentare già assegnate in fase esecutiva ex art. 41 TUB

      L'art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Nella giurisprudenza ed in dottrina vi è sostanziale unanimità di vendute nel ritenere che il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto; esso, come tale, è provvisorio, nel senso che quanto dovuto in favore del creditore fondiario sarà definitivamente accertato solo in sede di distribuzione del ricavato.
      Con riferimento alla ipotesi in cui, pendente una procedura esecutiva azionata dal creditore fondiario (o nella quale il creditore fondiario è intervenuto), Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 ha affermato che la distribuzione effettuata dal giudice dell'esecuzione in sede di esecuzione individuale ha natura provvisoria (concetto ribadito da cass. 20 aprile 2022, n. 12673), e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza. Questa sentenza ha per altro ribadito (conformemente a numerosi precedenti, tra cui Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572) che comunque il creditore fondiario ha l'onere di insinuarsi al passivo del fallimento, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione.
      "Di guisa che, in definitiva, il creditore fondiario vedrà integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare" (così la citata Cass. 12673/2022).
      In un caso simile a quello prospettato nella domanda si è ulteriormente affermato che "Il privilegio processuale proprio del credito fondiario implica che l'eventuale versamento anche anticipato della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, proprio perché non definitivo, sia decurtato non solo delle spese afferenti propriamente al processo esecutivo o alla gestione del bene (come IMU, spese condominiali) ma, più in generale, di altre spese generali della procedura fallimentare e collocate in logica prededuzione, per effetto di crediti certi, liquidati dal tribunale e così incidenti sulla massa immobiliare. Ove, come nella specie e in via di fatto, non vi sia una massa mobiliare, non solo le spese sostenute per l'amministrazione del bene ma altresì un'aliquota delle spese generali (i compensi del curatore, degli ausiliari, le spese di gestione) non possono che gravare sul ricavato dell'immobile, pur se destinato primariamente a soddisfazione del creditore fondiario" (Cass., 17 novembre 2022, n. 33977).
      Detto questo, e venendo all'azione concretamente esperibile dalla curatela per ottenere la restituzione di quanto percepito dall'istituto di credito, crediamo che non ricorrano i presupposti per procedere con un procedimento monitorio.
      Invero, la prova scritta potrebbe essere rappresentata dal conto finale della gestione e dal piano di riparto, che potrebbe essere redatto anche se le somme necessarie a provvedere al pagamento non sono materialmente nella disponibilità del curatore.
      • Andrea Mancini

        Livorno
        06/12/2023 10:30

        RE: RE: Restituzione somme alla procedura fallimentare già assegnate in fase esecutiva ex art. 41 TUB

        Spett.le Zucchetti.
        Quindi se capisco, occorre presentare comunque il riparto finale evidenziando che il creditore ha percepito una somma maggiore e alla luce di quello richiedere la restituzione delle maggiori somme versate?
        La mia domanda è proceduralmente come fare?
        AM
        • Zucchetti SG

          09/12/2023 12:15

          RE: RE: RE: Restituzione somme alla procedura fallimentare già assegnate in fase esecutiva ex art. 41 TUB

          Come dicevamo, solo con l'approvazione del piano di riparto si può stabilire qual è la somma che deve essere definitivamente attribuita al creditore fondiario, e dunque solo con l'approvazione del piano di riparto potrà stabilirsi se il creditore fondiario deve restituire delle somme. Invero, vi è sostanziale consonanza d'opinioni nel ritenere che, stante il carattere provvisorio delle attribuzioni previste in funzione di soddisfacimento anticipato del creditore fondiario, solo il piano di riparto è in grado di determinare il quantum debeatur.
          Il problema è quello di stabilire se la legittimazione attiva ad agire per la restituzione sia della procedura o dei creditori cui le somme sono state attribuite in sede di riparto.
          In argomento sono astrattamente predicabili due soluzioni. La prima è quella di ritenere che debba attivarsi la procedura, per il tramite del professionista delegato.
          Invero, si può osservare, la provvisorietà dell'assegnazione importa che, stabilito in sede di riparto l'importo per il quale il creditore fondiario può concorrere nella distribuzione del ricavato, quest'ultimo debba restituire alla procedura il dovuto, anch'esso costituente, all'esito della vendita, oggetto del pignoramento, affinché lo stesso sia distribuito tra gli aventi titolo.
          A questa ricostruzione può tuttavia opporsi la tesi, forse più convincente, per cui l'approvazione del piano di riparto determina la definitiva assegnazione delle somme in favore degli aventi diritto, sicché sarà onere del creditore interessato attivarsi per ottenerne il materiale pagamento.
          Invero, nel momento in cui, con l'approvazione del piano di riparto, il giudice dell'esecuzione ha stabilito per quale importo ciascun creditore ha diritto di essere soddisfatto del suo credito concorrendo alla distribuzione del ricavato, la procedura esecutiva immobiliare si estingue così come si estingue la procedura espropriativa per pignoramento presso terzi con l'ordinanza di assegnazione delle somme; in quella sede, infatti, è pacifico che sia quella ordinanza a definire il giudizio ed a costituire titolo esecutivo contro il terzo pignorato che ometta spontaneamente di adempiere (cfr, ex multis, Cass. n. 2745 del 08/02/2007; n. 9390 del 10/05/2016; n. 9173 del 12/04/2018; n. 41907 del 29/12/2021).
          Questa conclusione è stata oggetto di recente avvaloramento, con specifico riferimento all'esecuzione immobiliare, da parte della Corte di Cassazione, la quale, rivedendo un proprio precedente consolidato orientamento (secondo il quale "A seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti del fallimento. Così Cass., Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass., Sez. III, 6 aprile 2005, n. 7093; analogamente, sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sez. I, 28 dicembre 2012, n. 23993, quest'ultima richiamata da Cass., sez. I, 19 luglio 2018, n. 19176, tutte derivanti da Cass., 24 marzo 1955 n. 873, Cass., 21 febbraio 1966 n. 528, Cass. 30 gennaio 1985 n. 586), ha ritenuto che "l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'articolo 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto", e ciò sul presupposto di fondo per cui con l'approvazione del piano di riparto le somme in esso indicate passano in proprietà dei creditori, con la conseguenza che il pagamento da eseguirsi a cura del professionista delegato costituisce mera attività materiale, alla quale non possono essere subordinate le sorti della procedura (Cass., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143).
          Ed allora, se così è, l'approvazione del piano di riparto chiude la procedura e determina il trasferimento delle somme tanto nel caso in cui queste siano nella disponibilità del professionista delegato, quanto in quello in cui sia il creditore fondiario a detenerle ex art .41 tub. Nell'uno e nell'altro caso, i due soggetti (creditore fondiario e professionista delegato) sono tenuti alla esecuzione di meri pagamenti, e se non provvedono gli altri aventi titolo potranno agire esecutivamente nei loro riguardi sulla scorta del provvedimento di approvazione del piano di riparto