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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Progetto di distribuzione
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Chiara Fabbroni
AREZZO02/04/2023 18:54Progetto di distribuzione
Buonasera,
nel predisporre il Progetto di distribuzione, in qualità di delegato alla Vendita, mi sorgono i seguenti problemi:
1) esaminando la nota di precisazione del credito di un creditore, ho verificato che il medesimo ha richiesto in via ipotecaria le spese legali al medesimo riconosciute in virtù di sentenza, e riportate pure nel precetto. Invero, riverificando il titolo le spese legali venivano compensate nella misura del 50%, e dunque non avrebbe titolo a richiederle per l'intero. Mi chiedo dunque, come sarei orientata, se sia possibile rideterminare in minus queste spese legali, nonostante che l'importo non corretto risulti cristallizzato nel precetto e che il debitore non abbia fatto opposizione al riguardo.
2)altra tematica che mi si pone è l'applicabilità o meno del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 652 cpc. Invero il creditore procedente agisce in forza di sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in forza del quale il decreto viene revocato e contestualmente viene rideterminato in minus il credito di parte opposta. Precedentemente in forza del decreto immediatamente esecutivo era sta iscritta ipoteca giudiziale per un importo ben maggiore a titolo di capitale. Riterrei al riguardo di ritenere valida l'iscrizione ipotecaria per il minore importo a titolo di sorte capitale in conformità della sentenza, ed al contempo di ritenere valida l'iscrizione per quanto originariamente indicato nella nota per le ulteriori voci di spesa e di interessi. Sono dunque a chiedere se detta mia interpretazione sia coerente e conforme con il dettato normativo.
Ringrazio anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
03/04/2023 07:00RE: Progetto di distribuzione
A nostro avviso il professionista delegato ha il precipuo compito di provvedere a verificare la corrispondenza tra il credito indicato nella nota di precisazione del credito e quello documentato dal titolo esecutivo. Ciò indipendentemente da quanto riportato nell'atto di precetto, poiché quello è atto prodromico all'inizio dell'esecuzione, la cui funzione è solo quella di consentire al debitore di adempiere ed evitare così l'esecuzione, la quale tuttavia si fonda per sempre e comunque sul titolo esecutivo, sicché la mancata opposizione all'atto di precetto medesimo non equivale ad acquiescenza. Se così fosse, le opposizioni all'esecuzione promosse ex art. 615 comma secondo c.p.c. non dovrebbero ritenersi mai ammissibili.
Insomma, la mancata opposizione all'atto di precetto non determina alcuna preclusione processuale in ordine alla determinazione del quantum debeatur, che dunque gli organi della procedura hanno il potere-dovere di rideterminare, ove sulla scorta degli atti in loro possesso risulti diverso da quello richiesto dal creditore.
Quanto all'importo del credito assistito da garanzia ipotecaria, osserviamo che, indipendentemente da quanto indicato nella nota di iscrizione dell'ipoteca, se il credito garantito è inferiore alla somma iscritta, è evidente che esso andrà riconosciuto per il minore importo.
Invero, l'indicazione della somma per la quale è iscritta l'ipoteca, somma che a norma dell'art. 2839 comma 2 n. 4) c.p.c. deve essere indicata nella nota di trascrizione, serve soltanto a determinare la misura massima entro cui la prelazione ipotecaria opera (e quindi, indirettamente, serve ai terzi per capire quali vincoli gravano sulla garanzia patrimoniale generica di un soggetto, ed in quale misura essa è disponibile ai sensi dell'art. 2740 c.c.), ma non ha efficacia costitutiva del credito, poiché vige sempre il principio della accessorietà, comune a tutte le garanzie.
Dunque, correttamente, il professionista delegato riconosce il privilegio ipotecario nei limiti in cui esso risulta dal titolo esecutivo.
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