Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Privilegio ipotecario

  • MILO SASSI

    Milano
    20/05/2020 11:54

    Privilegio ipotecario

    Buon giorno,
    devo predisporre il progetto di distribuzione per una procedura esecutiva.
    Il creditore procedente ha promosso l'esecuzione in forza di un credito portato da sentenza, che gli riconosce euro 31.000 a titolo di capitale, euro 7.000 a titolo di spese legali, il tutto oltre interessi.
    In forza della sentenza, il creditore ha inoltre iscritto ipoteca giudiziale gravando l'immobile oggetto di apprensione esecutiva nella procedura che ci interessa.
    L'ipoteca è stata iscritta per l'importo totale di euro 60.000.
    Preciso però che nella "Sezione A – Generalità" della nota di iscrizione ipotecaria è stata indicata la seguente ripartizione:
    Capitale: euro 31.0000
    Interessi: euro 9.000
    Spese: euro 20.000
    Totale: euro 60.000

    Il precetto notificato dal creditore procedente reca i seguenti importi:
    Capitale: euro 31.0000
    Interessi: euro 16.000 (preciso che sono interessi maturati sino all'iscrizione ipotecaria)
    Spese: euro 13.000

    Mi sorgono i seguenti dubbi.
    1. In sede di precisazione del credito, il creditore procedente chiede il riconoscimento del privilegio ipotecario sull'intera somma di cui al precetto, in forza della sopra citata iscrizione ipotecaria. In sostanza, il procedente sostiene che ciò che conta è l'importo totale della iscrizione ipotecaria (euro 60.000) e che le indicazioni recate nella nota di iscrizione a titolo di ripartizione tra capitale (euro 31.000), interessi (euro 9.000) e spese (euro 20.000) siano solo indicative e non vincolanti.
    Fermo il riconoscimento del privilegio sul capitale (euro 31.000), io ho invece il dubbio di dover riconoscere il privilegio ipotecario agli interessi di cui al precetto (che preciso essere solo quelli maturati sino all'iscrizione ipotecaria) nella sola misura indicata nella nota di iscrizione (euro 9.000), degradando al chirografo l'eccedenza (euro 7.000); quanto alle spese, l'importo indicato nella nota di iscrizione è capiente rispetto a quanto indicato in precetto (euro 20.000 rispetto ad euro 13.000), quindi il problema del privilegio non si dovrebbe porre.
    In sostanza, chiedo di sapere se ciò a cui si deve fare riferimento è l'importo massimo della garanzia ipotecaria e tanto basta a riconoscere il privilegio ai crediti indicati in precetto indipendentemente dalla loro natura (capitale, interessi o spese), oppure se le ripartizioni indicate nella nota di iscrizione pongono un preciso vincolo nel riconoscimento del privilegio.
    2. Tra le spese indicate in precetto, per le quali si chiede il riconoscimento del privilegio ipotecario, vi sono anche delle spese per onorari ed imposte per l'iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore sempre in forza della sentenza di cui sopra, ma gravando altro e diverso immobile non oggetto della presente procedura esecutiva. Fermo il riconoscimento del credito al chirografo, mi pongo il dubbio se sia possibile riconoscere il privilegio ipotecario alle spese di una iscrizione ipotecaria su un immobile ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della mia procedura esecutiva. Il legale del creditore sostiene di si perché la seconda ipoteca (quella che grava l'immobile di mio interesse) è stata effettuata in estensione rispetto alla prima (la tassa ipotecaria del 2% è stata infatti pagata all'atto dell'iscrizione della prima ipoteca) e, quindi, le due ipoteche sono da intendersi come un tutt'uno.
    Grato di una risposta.
    Porgo cordiali saluti.
    Milo Sassi
    • MILO SASSI

      Milano
      01/06/2020 14:26

      RE: Privilegio ipotecario

      Buon giorno,
      nessuna risposta ?
      Grazie.
      MS
      • Zucchetti SG

        03/06/2020 06:19

        RE: RE: Privilegio ipotecario

        La risposta agli interrogativi posti richiede lo svolgimento di talune premesse.
        L'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale.

        La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
        La misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Corte App. Genova, 28 aprile 1990). Se invece la misura degli interessi non si ricava dalla nota di trascrizione o in essa sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete, o comunque sono suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla. Così, ad esempio, si ritiene nulla l'inclusione nella garanzia ipotecaria di interessi genericamente quantificati con riferimento al "tasso variabile"( Corte App. Genova, 28 aprile 1990), anche se in dottrina si è ritenuto in questo caso sarebbe sufficiente indicare il parametro finanziario che forma la base di calcolo degli interessi.
        Ciò detto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
        La tesi restrittiva è stata sostenuta in dottrina, traendo argomento principalmente dagli artt. 2838 e 2839 n. 4 c.c..
        La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
        L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
        Le due disposizioni, ed in particolare la seconda, nella quale è evidente il mutamento di formulazione rispetto alla corrispondente norma del codice abrogato, nel quale si faceva riferimento alla "somma dovuta" (art. 1978, n. 4), dimostrerebbero, secondo i sostenitori di questa tesi, la fondatezza della stessa nel senso che l'indicazione contenuta nella norma sopra menzionata appare giustificata soltanto riconoscendo che il limite della garanzia è segnato, non dall'ammontare del credito, bensì dalla somma indicata nell'iscrizione e che anche per gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. questo limite non può essere superato.
        Altra opinione, invece, ritiene che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità.
        La tesi restrittiva non è stata condivisa da Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9674, secondo la quale non è consentito desumere dalle disposizioni di cui agli 2838 e 2839 n. 4 c.c., concernenti la disciplina dell'iscrizione, un principio destinato ad incidere in un ambito diverso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che "l'art. 2838 in correlazione con il principio di specialità dell'ipoteca prevede il caso in cui la determinazione della somma di danaro che si vuole garantire non risulta al momento dell'iscrizione, e consente, per evitare dannose lungaggini, che la somma venga fissata dal creditore [ma in tale situazione il debitore è tutelato attraverso il rimedio della riduzione di cui all'art. 2874]; quanto all'art. 2839 n. 4, esso indica uno dei requisiti della nota del quadro della regolamentazione delle formalità, necessarie per l'iscrizione.
        Ma, proprio perché l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa non può garantire gli interessi non ancora venuti ad esistenza, si è resa necessaria la previsione di cui all'art. 2855 per effetto della quale la garanzia ipotecaria si estende ad essi anche al di là dei limiti della somma iscritta".
        Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. civ., sez., I 1 febbraio 1995, n. 1116 e, più recentemente, Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3494.
        Il problema ulteriore che si pone è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale corrispondente alle tre annualità di legge, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
        La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
        In definitiva, che l'ipoteca si estende agli interessi sul capitale garantito al di là della somma iscritta purché ne sia indicata la misura; in alternativa, in sede di iscrizione può anche essere indicato l'importo garantito a titolo di interessi, con la conseguenza che quell'importo non potrà essere superato.
        Quanto alle spese, La norma che regola questi profili è l'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative. Detta estensione ha lo scopo di assicurare piena garanzia del credito, che risulterebbe diminuito ove le spese necessarie ad ottenerne la realizzazione non fossero garantite nella stessa misura
        Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
        Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
        • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
        • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
        • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
        • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
        Non sono comprese:
        • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
        • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
        • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
        Sul paino della pubblicità immobiliare, si noti che, a differenza di quanto accade per gli interessi, l'iscrizione ipotecaria non deve contenere la specifica indicazione delle spese.
        Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e vendendo ai due quesiti formulati riteniamo che, quanto al primo, il riconoscimento del privilegio ipotecari è probabilmente possibile in ragione del fatto che l'indicazione delle spese non è vincolante, e soprattutto la somma complessiva per cui l'ipoteca è stata iscritta non è superiore a quella per cui si chiede di concorrere alla distribuzione, per cui non v'è nessun pregiudizio per le ragioni dei terzi che vedono comunque una garanzia ipotecaria contenuta nei limiti della iscrizione.
        Anche rispetto al secondo la risposta ci sembra dover essere affermativa, riconoscendo la prelazione a tutte (ed alle sole spese) che, sostenute per la prima iscrizione, non sono state sborsate in occasione della seconda, operando tuttavia una riduzione proporzionale in base ai valori di ciascuna.
    • Zucchetti SG

      03/06/2020 06:16

      RE: Privilegio ipotecario


      La risposta agli interrogativi formulati richiede lo svolgimento di alcune premesse.
      L'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale.

      La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
      La misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Corte App. Genova, 28 aprile 1990). Se invece la misura degli interessi non si ricava dalla nota di trascrizione o in essa sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete, o comunque sono suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla. Così, ad esempio, si ritiene nulla l'inclusione nella garanzia ipotecaria di interessi genericamente quantificati con riferimento al "tasso variabile"( Corte App. Genova, 28 aprile 1990), anche se in dottrina si è ritenuto in questo caso sarebbe sufficiente indicare il parametro finanziario che forma la base di calcolo degli interessi.
      Ciò detto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
      La tesi restrittiva è stata sostenuta in dottrina, traendo argomento principalmente dagli artt. 2838 e 2839 n. 4 c.c..
      La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
      L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
      Le due disposizioni, ed in particolare la seconda, nella quale è evidente il mutamento di formulazione rispetto alla corrispondente norma del codice abrogato, nel quale si faceva riferimento alla "somma dovuta" (art. 1978, n. 4), dimostrerebbero, secondo i sostenitori di questa tesi, la fondatezza della stessa nel senso che l'indicazione contenuta nella norma sopra menzionata appare giustificata soltanto riconoscendo che il limite della garanzia è segnato, non dall'ammontare del credito, bensì dalla somma indicata nell'iscrizione e che anche per gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. questo limite non può essere superato.
      Altra opinione, invece, ritiene che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità.
      La tesi restrittiva non è stata condivisa da Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9674, secondo la quale non è consentito desumere dalle disposizioni di cui agli 2838 e 2839 n. 4 c.c., concernenti la disciplina dell'iscrizione, un principio destinato ad incidere in un ambito diverso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che "l'art. 2838 in correlazione con il principio di specialità dell'ipoteca prevede il caso in cui la determinazione della somma di danaro che si vuole garantire non risulta al momento dell'iscrizione, e consente, per evitare dannose lungaggini, che la somma venga fissata dal creditore [ma in tale situazione il debitore è tutelato attraverso il rimedio della riduzione di cui all'art. 2874]; quanto all'art. 2839 n. 4, esso indica uno dei requisiti della nota del quadro della regolamentazione delle formalità, necessarie per l'iscrizione.
      Ma, proprio perché l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa non può garantire gli interessi non ancora venuti ad esistenza, si è resa necessaria la previsione di cui all'art. 2855 per effetto della quale la garanzia ipotecaria si estende ad essi anche al di là dei limiti della somma iscritta".
      Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. civ., sez., I 1 febbraio 1995, n. 1116 e, più recentemente, Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3494.
      Il problema ulteriore che si pone è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale corrispondente alle tre annualità di legge, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
      La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
      In definitiva, che l'ipoteca si estende agli interessi sul capitale garantito al di là della somma iscritta purché ne sia indicata la misura; in alternativa, in sede di iscrizione può anche essere indicato l'importo garantito a titolo di interessi, con la conseguenza che quell'importo non potrà essere superato.
      Quanto alle spese, La norma che regola questi profili è l'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative. Detta estensione ha lo scopo di assicurare piena garanzia del credito, che risulterebbe diminuito ove le spese necessarie ad ottenerne la realizzazione non fossero garantite nella stessa misura
      Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
      Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
      • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
      Sul paino della pubblicità immobiliare, si noti che, a differenza di quanto accade per gli interessi, l'iscrizione ipotecaria non deve contenere la specifica indicazione delle spese.
      Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e vendendo ai due quesiti formulati riteniamo che, quanto al primo, il riconoscimento del privilegio ipotecari è probabilmente possibile in ragione del fatto che l'indicazione delle spese non è vincolante, e soprattutto la somma complessiva per cui l'ipoteca è stata iscritta non è superiore a quella per cui si chiede di concorrere alla distribuzione, per cui non v'è nessun pregiudizio per le ragioni dei terzi che vedono comunque una garanzia ipotecaria contenuta nei limiti della iscrizione.
      Anche rispetto al secondo interrogativo la risposta ci sembra dover essere affermativa, dovendosi riconoscere la prelazione per tutte (e per le sole) spese che, sostenute per la prima iscrizione, non sono state sborsate in occasione della seconda, operando tuttavia una riduzione proporzionale in base ai valori di ciascuna.
    • Zucchetti SG

      03/06/2020 06:18

      RE: Privilegio ipotecario


      La risposta agli interrogativi formulati richiede los svolgimento di alcune premesse.
      L'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale.

      La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
      La misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Corte App. Genova, 28 aprile 1990). Se invece la misura degli interessi non si ricava dalla nota di trascrizione o in essa sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete, o comunque sono suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla. Così, ad esempio, si ritiene nulla l'inclusione nella garanzia ipotecaria di interessi genericamente quantificati con riferimento al "tasso variabile"( Corte App. Genova, 28 aprile 1990), anche se in dottrina si è ritenuto in questo caso sarebbe sufficiente indicare il parametro finanziario che forma la base di calcolo degli interessi.
      Ciò detto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
      La tesi restrittiva è stata sostenuta in dottrina, traendo argomento principalmente dagli artt. 2838 e 2839 n. 4 c.c..
      La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
      L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
      Le due disposizioni, ed in particolare la seconda, nella quale è evidente il mutamento di formulazione rispetto alla corrispondente norma del codice abrogato, nel quale si faceva riferimento alla "somma dovuta" (art. 1978, n. 4), dimostrerebbero, secondo i sostenitori di questa tesi, la fondatezza della stessa nel senso che l'indicazione contenuta nella norma sopra menzionata appare giustificata soltanto riconoscendo che il limite della garanzia è segnato, non dall'ammontare del credito, bensì dalla somma indicata nell'iscrizione e che anche per gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. questo limite non può essere superato.
      Altra opinione, invece, ritiene che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità.
      La tesi restrittiva non è stata condivisa da Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9674, secondo la quale non è consentito desumere dalle disposizioni di cui agli 2838 e 2839 n. 4 c.c., concernenti la disciplina dell'iscrizione, un principio destinato ad incidere in un ambito diverso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che "l'art. 2838 in correlazione con il principio di specialità dell'ipoteca prevede il caso in cui la determinazione della somma di danaro che si vuole garantire non risulta al momento dell'iscrizione, e consente, per evitare dannose lungaggini, che la somma venga fissata dal creditore [ma in tale situazione il debitore è tutelato attraverso il rimedio della riduzione di cui all'art. 2874]; quanto all'art. 2839 n. 4, esso indica uno dei requisiti della nota del quadro della regolamentazione delle formalità, necessarie per l'iscrizione.
      Ma, proprio perché l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa non può garantire gli interessi non ancora venuti ad esistenza, si è resa necessaria la previsione di cui all'art. 2855 per effetto della quale la garanzia ipotecaria si estende ad essi anche al di là dei limiti della somma iscritta".
      Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. civ., sez., I 1 febbraio 1995, n. 1116 e, più recentemente, Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3494.
      Il problema ulteriore che si pone è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale corrispondente alle tre annualità di legge, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
      La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
      In definitiva, che l'ipoteca si estende agli interessi sul capitale garantito al di là della somma iscritta purché ne sia indicata la misura; in alternativa, in sede di iscrizione può anche essere indicato l'importo garantito a titolo di interessi, con la conseguenza che quell'importo non potrà essere superato.
      Quanto alle spese, La norma che regola questi profili è l'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative. Detta estensione ha lo scopo di assicurare piena garanzia del credito, che risulterebbe diminuito ove le spese necessarie ad ottenerne la realizzazione non fossero garantite nella stessa misura
      Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
      Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
      • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
      Sul paino della pubblicità immobiliare, si noti che, a differenza di quanto accade per gli interessi, l'iscrizione ipotecaria non deve contenere la specifica indicazione delle spese.
      Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e vendendo ai due quesiti formulati riteniamo che, quanto al primo, il riconoscimento del privilegio ipotecari è probabilmente possibile in ragione del fatto che l'indicazione delle spese non è vincolante, e soprattutto la somma complessiva per cui l'ipoteca è stata iscritta non è superiore a quella per cui si chiede di concorrere alla distribuzione, per cui non v'è nessun pregiudizio per le ragioni dei terzi che vedono comunque una garanzia ipotecaria contenuta nei limiti della iscrizione.
      Anche rispetto al secondo la risposta ci sembra dover essere affermativa, dovendosi riconoscere la prelazione a tutte (ed alle sole) spese che, sostenute per la prima iscrizione, non sono state sborsate in occasione della seconda, operando tuttavia una riduzione proporzionale in base ai valori di ciascuna.
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      03/06/2020 16:08

      RE: Privilegio ipotecario

      Gent.mi

      l'ipoteca relativa al credito ammesso al passivo deve essere rinnovata?
      grazie

      • Zucchetti SG

        05/06/2020 16:07

        RE: RE: Privilegio ipotecario

        L'art. 2847 c.c. prevede che l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 2808 c.c., "conserva il suo effetto" per la durata di venti anni, e se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio "l'effetto cessa".
        La lettera della legge rende evidente che questo termine è volto a disciplinare i soli effetti dell'iscrizione ipotecaria, vale a dire gli effetti della pubblicità: esso pertanto non riguarda né il diritto di credito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario; nemmeno riguarda (il diritto al) l'iscrizione ipotecaria, in sé quale elemento costitutivo dell'ipoteca (Cfr. Cass. 1 aprile 2011, n. 7570; Cass. n. 16 febbraio 1994, n. 1505; Cass. 6 febbraio 2002, n. 1586), se non nel senso che il suo inutile decorso fa estinguere l'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita.
        La giurisprudenza ha infatti escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito (cfr. Cass. n. 1586/02 cit.) e che la mancata rinnovazione estingua definitivamente il diritto dipendente dal titolo ipotecario ed impedisca quindi una nuova iscrizione ipotecaria, dato che questa può essere effettuata anche dopo il ventennio ai sensi dell'art. 2848 c.c. e con gli effetti previsti da tale norma (dovendo intendersi il disposto dell'art. 2878 c.c., n. 2 come riferito all'ipoteca costituita con una determinata iscrizione, per cui quando questa cade viene meno anche l'ipoteca cui essa ha dato vita; fatta sempre salva la reiscrizione ex art. 2848 c.c.. Così Cass. 7498/2012).
        La giurisprudenza ha altresì escluso che la mancata rinnovazione sia equiparabile alla cancellazione, trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione della iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal che non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo ipotecario sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, si può procedere ad una nuova iscrizione (cfr. Cass. n. 1505/94 cit.).
        Ne segue che il termine ventennale dell'art. 2847 c.c. è un termine che regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e gli aventi causa dal debitore originario: il suo decorso, lasciando intatto il diritto di credito come assistito dal titolo ipotecario, comporta la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi della garanzia, ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione (art. 2848 c.p.c., comma 1); esso però estingue il diritto dipendente dal titolo ipotecario rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (art. 2848 c.p.c., comma 2). La rinnovazione, che è cosa diversa dalla nuova iscrizione, non comporta esercizio di un diritto, ma proroga ex lege gli effetti dell'iscrizione originaria, tanto è vero che può essere eseguita anche presentando soltanto la nota precedente, senza presentare il titolo (arg. ex art. 2850 c.c., comma 2). Essa quindi opera sul piano della pubblicità immobiliare e serve per far conoscere la situazione di libertà o meno di un fondo a colui che consulta i registri immobiliari senza costringerlo ad una consultazione senza limiti di tempo (Cass. 7498/2012, cit.).
        Inoltre, dal momento che la prescrizione è istituto collegato all'esercizio di un diritto, esso non si applica al termine dell'art.2847 c.c., e conseguentemente non si applicano nemmeno le norme in tema di interruzione della prescrizione, ed in particolare quella dell'art. 2943 c.c..
        Sulla scorta di queste premesse la giurisprudenza ha affermato che l'esercizio dell'azione esecutiva (con il pignoramento ovvero con l'intervento in un processo esecutivo intrapreso da altri contro lo stesso debitore) non può considerarsi equipollente alla rinnovazione ex art. 2847 c.c., o comunque attività idonea ad impedire la cessazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma, sospendendo il decorso del ventennio di legge (Cass. 7498/2012, cit. e Cass. 8 febbraio 2017, n. 3401).
        Si è infatti osservato che agendo o intervenendo in sede esecutiva il creditore fa valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore o del terzo assoggettato all'esecuzione e si avvale della garanzia ipotecaria nei limiti in cui agisce nei confronti di quest'ultimo ex art. 602 e seg. c.p.c. o nei limiti in cui è onerato di sottoporre a pignoramento gli immobili ipotecati ex art. 2911 c.c.; pertanto, quando è il creditore pignorante, in forza della garanzia reale, esercita il diritto di espropriare i beni ex art. 2808 c.c., comma 1; quando, invece, interviene in procedure da altri intraprese, se è ipotecario può intervenire anche in mancanza di titolo esecutivo ex art. 499 c.p.c.. Tuttavia, la ragione di privilegio acquista il rilievo che le è proprio, non tanto nei rapporti tra creditore e debitore, quanto nei rapporti tra creditori concorrenti, vale a dire in sede di distribuzione del ricavato; soltanto, in questa sede, infatti, al momento della redazione del progetto di graduazione e/o di distribuzione ex art. 596 c.p.c. e art. 179 disp. att. c.p.c., rileva il diritto del creditore "di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione" ex art. 2808 c.c., commi 1 e 2. Quindi, per pervenire all'esito fisiologico della distribuzione del ricavato è necessario che il presupposto della partecipazione al concorso con la preferenza derivante dalla prelazione ipotecaria, vale a dire la permanenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, si mantenga fino al momento in cui al bene pignorato non si sostituisca definitivamente il prezzo ricavato dall'espropriazione, cosa che accade soltanto con l'emissione del decreto di trasferimento ed è pertanto alla data di questa emissione che l'iscrizione ipotecaria non deve avere superato il ventennio ex art. 2847 c.c. (cfr. Cass. n. 7570/11, in motivazione), poiché fino a quel momento l'iniziativa dei creditori su quel bene è ancora possibile.
        Questa conclusione, si è aggiunto, trova riscontro normativo nell'art. 586 c.p.c., (che prescrive che con il decreto il giudice ordina la cancellazione, tra l'altro, delle iscrizioni ipotecarie), e nell'art. 2878 n. 7 c.c. (che stabilisce che l'ipoteca si estingue con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).
        Diverso è il caso in cui, dichiarato il fallimento del debitore, l'iscrizione perda efficacia dopo l'approvazione dello stato passivo.
        In questo caso, infatti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore (Cass. 7570/2011).