Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

  • Tommaso Mililli

    Roma
    01/08/2019 17:51

    COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

    In sede di riparto, il legale della società esecutata cui è stato revocato il mandato, richiede il privilegio immobiliare e deposita un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, relativo all'attività professionale esercitata nei confronti della società esecutata . Già in in sede di intervento era stata richiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 2751bis c.c. quale creditore privilegiato facendo riferimento alla ordinanza n. 2446 del 20 febbraio 2012, Sez. VI della Suprema Corte di Cassazione che ha espresso "il principio di diritto per cui, ai fini dell'applicazione dell'art.2751 bis cc, n. 2, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, ove le prestazioni del professionista vanno valutate in modo unitario e complessivo al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari".
    Nel progetto di distribuzione lo scrivente non ha riconosciuto il privilegio.
    Il legale ha proposto osservazioni, insistendo sul riconoscimento del privilegio, facendo riferimento all'art. 2776.
    Deve essere riconosciuto il privilegio ?
    • Zucchetti SG

      04/08/2019 10:05

      RE: COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

      Per rispondere alla domanda sono necessarie alcune premesse normative.
      A differenza di quanto avviene per i beni mobili, non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell'art. 2746 c.c. a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili".
      Ciò detto, il credito di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (credito dei professionisti limitato agli ultimi due anni di prestazione) ha privilegio generale mobiliare, per cui non ha alcun privilegio sugli immobili.
      Esso, tuttavia, ha "collocazione sussidiaria sugli immobili" (che, come vedremo tra un attimo, è cosa diversa dal privilegio) a mente dell'art. 2776 c.c..
      Detta norma ha posto in dottrina e giurisprudenza una serie di problemi interpretativi scaturenti essenzialmente dalla necessità da un lato di graduare i crediti dalla stessa contemplati rispetto agli altri privilegi, e dall'altro di individuarne i presupposti di operatività.
      Sul primo versante è stato affermato in giurisprudenza che la collocazione dei crediti assistiti da privilegio sussidiario sugli immobili deve avvenire senza pregiudizio dei crediti assistiti da privilegio sugli immobili. Segnatamente, è stato ricordato che "l'art. 2776 cod. Civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
      In sostanza, il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria prevale solo sui chirografari, non su altri privilegiati.
      Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724 ha chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento).
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      Sulla scorta di questi dati, ci sembra di poter dire che il privilegio va escluso, a meno che non si sia fornita la prova dei tre presupposti appena indicati.