Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Natura della cauzione confiscata da offerente inadempiente e sua collocazione nella massa attiva

  • Cesare De Luca

    Catanzaro Lido (CZ)
    20/04/2023 09:10

    Natura della cauzione confiscata da offerente inadempiente e sua collocazione nella massa attiva

    Buongiorno
    sto procedendo alla redazione del progetto di distribuzione in una procedura nella quale sono stati effettuati piu esperimenti di vendita e, in occasione di alcuni di tali esperimenti di vendita, l'offerente non ha provveduto al versamento del saldo con conseguente incameramento della cauzione.
    Il bene è stato successivamente venduto e il ricavato della liquidazioe, unitamete alla cauzione incamerata concorre, oggi, a formare la massa attiva da distribuire.
    Ciò detto, la domanda è: la cauzione, che viene espressamente definita come "multa" o "sanzione", deve essere assimiliata ai frutti del bene e, quindi, essere ascritta alla massa immobiliare del lotto cui si riferisce?
    Mi spiego meglio: ipotizziamo che dal lotto 1 sia stata ricavata la somma di euro 100 e frutti civili (canoni di locazione) per euro 10; la loro somma, pari ad euro 110 costituisce la massa immobiliare del lotto 1.
    A tale "massa" deve essere aggiunta la somma di euro 10 incamerata a titolo di cauzione confiscata (complessivamente quindi la somma di euro 120) o tale somma costituisce una massa distinta?
    La differenza, comprenderete, non è di poco conto perchè se la cauzione va ascritta alla massa del lotto 1 i creditori che su tale immobile hanno garanzie reali troveranno maggiore soddisfazione avendo a disposizione una somma maggiore.
    Sebbene i Colleghi ai quali ho sottoposto la questione abbiano concluso per l'assimiliazione della cauzione ai frutti civile del bene immobile e, quindi, la loro "attribuzione" alla massa attiva dello stesso bene cui si riferisce la cauzione confiscata, io ho qualche perplessità perchè frutti civili e "multa" (cosi è definita la cauzione) sono categorie ontologicamente differenti e non assimilabili.
    A mio avviso la cauzione concorre a formare una massa diversa perchè essa non costituisce nè ricavato della liquidazione nè frutto del bene ma è una sanzione (una multa) come conseguenza di un comportamento lesivo di una disposizione di legge diretta a tutelare il corretto svolgimento del processo.
    Come dovrò comportarmi nel progetto di distribuzione?
    grazie in anticipo a tutti coloro che contribuiranno ad aiutarmi a fare un po di chiarezza.
    cesare de luca
    • Zucchetti SG

      22/04/2023 09:39

      RE: Natura della cauzione confiscata da offerente inadempiente e sua collocazione nella massa attiva

      È noto che ai sensi dell'art. 587, comma primo, c.p.c., se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario inadempiente, dichiara la perdita della cauzione a titolo di multa, e quindi ordina un nuovo incanto.
      È altresì noto che a mente dell'art. 571 c.p.c. l'offerente deve versare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, e deve versare il saldo (quindi dedotta la cauzione) entro il termine previsto nell'ordinanza di vendita.
      Il precipitato di queste premesse è, secondo noi, quello per cui la cauzione trattenuta vada considerata come riferibile al bene (al lotto) per il quale la relativa offerta era stata presentata.
      Essa, invero, può essere intesa quale "ricavato" dalla vendita, inteso quale importo complessivamente derivante dal procedimento di vendita e dalla procedura esecutiva in generale. Sotto questo profilo costituisce dunque "ricavato" dalla vendita il saldo prezzo, i frutti, e le multe trattenute in danno degli aggiudicatari inadempienti.
      Inoltre, poiché il saldo viene versato dall'aggiudicatario al netto dell'importo della cauzione, esso può essere considerato quale acconto sul prezzo.