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Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    31/03/2026 20:10

    Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

    Buona sera,
    Agenzia delle Entrate Riscossione presenta atto di precisazione del credito ai fini del riparto finale delle somme della Procedura Esecutiva Immobiliare. Chiedo cortesemente quanto segue:
    1) Viene richiesto il privilegio immobiliare 2° grado ex art. 2775 cc per il contributo imposto dalla Comunità Montana per opere di manutenzione e per il contributo dovuto al Consorzio di Bonifica, ricomprendendo nel privilegio oltre al capitale e agli interessi, anche le spese per notifiche, aggio AdR e diritti tabellari. Riterrei di escludere il privilegio in riferimento a spese per notifiche, aggio e diritti tabellari, che ritengo crediti di natura chirografaria. E' corretto?
    2) Viene richiesta la prelazione ipotecaria per contributi INPS e sanzioni, senza però indicare il riferimento ad alcuna iscrizione ipotecaria effettuata. Tenuto conto di questo, riterrei di non riconoscere il privilegio ipotecario, considerando, ai fini della Procedura Esecutiva Immobiliare, il credito di natura chirografaria. E' corretto?
    3) Viene richiesto la prelazione ipotecaria per crediti relativi a 2 ipoteche iscritte nel 2013 e nel 2017. Nelle note di iscrizione ipotecaria, che sono allegate, figurano indicati il capitale e il totale della somma garantita da ipoteca, pari al doppio dell'importo indicato per capitale. Non viene fatto riferimento a somme per interessi, nè viene specificato il tasso di interesse annuo o semestrale per il calcolo. Nell'atto di precisazione del credito, gli interessi vengono genericamente indicati, senza che venga mostrata la procedura per il loro calcolo. Come trattare l'importo richiesto per interessi, diritti per notifiche, aggio di riscossione e diritti tabellari?
    Grazie in anticipo per l'attenzione prestata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/04/2026 14:56

      RE: Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

      Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
      Quanto alla prima.
      Osserviamo che A norma dell'art. 2749 c.c., il privilegio accordato al credito si estende "alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione". Non tutte le spese, dunque, sono assistite dal privilegio, ma solo quelle ordinariamente necessarie per intervenire nella procedura esecutiva. Le spese richieste non possono dunque, a nostro avviso, essere collocate al privilegio.
      Il privilegio non si estende poi all'aggio del concessionario, atteso che esso costituisce "il compenso per l'attività svolta su incarico e su mandato dell'ente impositore. Ne consegue che tale compenso, non inerendo al credito tributario, non può essere garantito da privilegio" (Il principio è stato espresso da Cass., sez. I, 10 maggio 2013, n. 11230 e successivamente ripreso più volte, tra le molte, da Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6760).
      In merito alla seconda.
      Se dagli atti (ad esempio dalla documentazione ipotecaria) non risulta l'ipoteca, il credito va ammesso al chirografo.
      Quanto alla terza, il discorso è articolato, fermo restando che secondo noi gli interessi possono godere della garanzia ipotecaria se il loro ammontare, sommato al capitale non supera l'importo complessivo per il quale l'ipoteca è iscritta.
      L'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale.
      La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
      Quindi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi incontra un duplice limite: non è indiscriminata, e la misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Corte App. Genova, 28 aprile 1990).
      Ciò detto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
      La tesi restrittiva è stata sostenuta in dottrina, traendo argomento principalmente dagli artt. 2838 e 2839 n. 4 c.c..
      La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
      L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
      Le due disposizioni, ed in particolare la seconda, nella quale è evidente il mutamento di formulazione rispetto alla corrispondente norma del codice abrogato, nel quale si faceva riferimento alla "somma dovuta" (art. 1978, n. 4), dimostrerebbero, secondo i sostenitori di questa tesi, la fondatezza della stessa nel senso che l'indicazione contenuta nella norma sopra menzionata appare giustificata soltanto riconoscendo che il limite della garanzia è segnato, non dall'ammontare del credito, bensì dalla somma indicata nell'iscrizione e che anche per gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. questo limite non può essere superato.
      Altra opinione, invece, ritiene che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità.
      La tesi restrittiva non è stata condivisa da Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9674, secondo la quale non è consentito desumere dalle disposizioni di cui agli 2838 e 2839 n. 4 c.c., concernenti la disciplina dell'iscrizione, un principio destinato ad incidere in un ambito diverso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che "l'art. 2838 in correlazione con il principio di specialità dell'ipoteca prevede il caso in cui la determinazione della somma di danaro che si vuole garantire non risulta al momento dell'iscrizione, e consente, per evitare dannose lungaggini, che la somma venga fissata dal creditore [ma in tale situazione il debitore è tutelato attraverso il rimedio della riduzione di cui all'art. 2874]; quanto all'art. 2839 n. 4, esso indica uno dei requisiti della nota del quadro della regolamentazione delle formalità, necessarie per l'iscrizione.
      Ma, proprio perché l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa non può garantire gli interessi non ancora venuti ad esistenza, si è resa necessaria la previsione di cui all'art. 2855 per effetto della quale la garanzia ipotecaria si estende ad essi anche al di là dei limiti della somma iscritta".
      Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. civ., sez., I 1 febbraio 1995, n. 1116 e, più recentemente, Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3494.
      Il problema ulteriore che si pone è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale corrispondente alle tre annualità di legge, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
      La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
      In definitiva, che l'ipoteca si estende agli interessi sul capitale garantito al di là della somma iscritta purché ne sia indicata la misura; in alternativa, in sede di iscrizione può anche essere indicato l'importo garantito a titolo di interessi, con la conseguenza che quell'importo non potrà essere superato.
      • Alessio Bonacchi

        AGLIANA (PT)
        02/04/2026 16:47

        RE: RE: Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

        Ringrazio per il preciso esame delle casistiche sottoposte.
        Con riferimento al crediti garantiti dalle due distinte garanzie ipotecarie, nel caso specifico la somma di capitale + interessi + aggio di riscossione + diritti tabellari + diritti per notifiche è inferiore alla somma totale per cui le singole ipoteche sono iscritte.
        Però, dall'atto di precisazione del credito presentato da Agenzia della Riscossione non è possibile determinare la misura degli interessi relativi al periodo previsto dalla legge interessato dalla garanzia ipotecaria, nè il procedimento di calcolo svolto da Agenzia della Riscossione.
        1) Come risulta ragionevolmente corretto trattare gli interessi richiesti in questo caso?
        2) Inoltre, nel caso di credito con privilegio ipotecario, come trattare l'importo richiesto da AdeR per diritti per notifiche, aggio di riscossione e diritti tabellari,? Grazie di nuovo in anticipo per l'attenzione prestata.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          02/04/2026 17:14

          RE: RE: RE: Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

          Se non sono neppure indicate le modalità di calcolo degli interessi, gli stessi andranno esclusi.
          Quanto agli importi per le notifiche, aggio di riscossione d diritti tabellari, vale quando detto a proposito del privilegio, posto che l'art. 2855 cc ha, sul punto, lo stesso tenore dell'art. 2749 cc.
          • Alessio Bonacchi

            AGLIANA (PT)
            02/04/2026 18:31

            RE: RE: RE: RE: Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

            Ringrazio vivamente di nuovo per la completa ed esaustiva analisi di tutte le casistiche sottoposte.
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              03/04/2026 09:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Credito Agenzia delle Entrate Riscossione con privilegio immobiliare e ipoteca

              Grazie a Lei