Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

RESIDUO ATTIVO ALL'ESECUTATO

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    25/10/2022 16:49

    RESIDUO ATTIVO ALL'ESECUTATO

    Sto facendo il progetto di riparto di un'esecuzione con un unico intervenuto (la Banca ex 41 TUB). Poiché l'immobile è stato aggiudicato ad un prezzo piuttosto alto l'unico creditore intervenuto viene integralmente soddisfatto e, pagate tutte le spese, rimane un residuo attivo piuttosto consistente che, secondo logica, dovrebbe essere restituito all'esecutato.
    Tuttavia, dalla perizia, risultano spese condominiali arretrate per un importo quasi altrettanto consistente rispetto al residuo attivo.
    Il Condominio però non è intervenuto nell'esecuzione, ritenendo forse che si trattasse di una spesa inutile, non prevedendo un netto ricavo così consistente.
    Mi domando se devo quanto meno avvisare l'amministratore (e, direi, anche l'aggiudicatario, tenuto al pagamento di parte di queste spese) che c'è questa somma residua sulla quale potrebbero in qualche modo agire o se questo potrebbe creare dei problemi con l'esecutato o con eventuali altri creditori dell'esecutato di cui non sono a conoscenza.
    • Zucchetti SG

      30/10/2022 08:02

      RE: RESIDUO ATTIVO ALL'ESECUTATO

      La risposta all'interrogativo formulato deve partire dalla considerazione per cui le spese condominiali, in caso di pignoramento di un cespite in proprietà esclusiva, che tuttavia fa parte di un condominio, non gravano sulla procedura quali spese prededucibili, a differenza di quanto accade in caso di fallimento, dove sono spese prededucibili gli oneri condominiali che maturano successivamente alla dichiarazione del fallimento medesimo.
      Così si esprime l'art. 30 della l. 11 dicembre 2012, n. 220 (recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"), il quale prevede che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
      Analoga scelta, come detto, non è stata tuttavia compiuta in sede di esecuzione individuale, con la conseguenza che il condominio, se intende concorrere nella distribuzione del ricavato dalla vendita, sia per spese antecedenti che per spese successive al pignoramento, ha l'onere di A) munirsi di titolo esecutivo; B) depositare un atto di intervento nella procedura esecutiva a norma dell'art. 499 c.p.c..
      Il precipitato di questa ricostruzione è quello per cui il professionista delegato non ha alcun onere informativo nei confronti del condominio, così come non lo ha nei confronti di tutti gli altri possibili creditori.