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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Procedimento di divisione immobiliare, vendita ed assegnazione delle somme ricavate a soggetti non costituiti in giudizi...
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Clemente Ciampolillo
San Benedetto del Tronto (AP)16/10/2025 13:12Procedimento di divisione immobiliare, vendita ed assegnazione delle somme ricavate a soggetti non costituiti in giudizio
Buongiorno.
In qualità di professionista delegato ho seguito la vendita di un immobile riferibile a numerosi proprietari, diversi dei quali morti anche diverse decine di anni fa.
Soltanto alcuni si sono costituiti nel giudizio iniziale di divisione, mentre tanti altri sono rimasti contumaci.
Dovendo ripartire le somme ricavate dalla vendita, si chiede la Vs. opinione sul come procedere per i beneficiari/eredi che non si sono costituiti in giudizio e non risultano avere eseguito alcuna successione riguardante la quota dell'immobile venduto e di loro proprietà.
Attualmente la somma residuale giace su un conto corrente bancario intestato al Tribunale.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/10/2025 17:24RE: Procedimento di divisione immobiliare, vendita ed assegnazione delle somme ricavate a soggetti non costituiti in giudizio
Per rispondere alla domanda formulata occorre premettere che a norma dell'art. 300, comma quarto c.p.c., la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte dichiarata contumace determina l'interruzione del processo, ma solo dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.
Occorre allora verificare se, nel giudizio di scioglimento delle comunioni, esiste la possibilità che si verifichi una simile evenienza.
A questo proposito va osservato che, secondo la giurisprudenza, "Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci; in difetto di tale adempimento, che non può essere sostituito dal mero deposito in cancelleria dell'elaborato peritale, il giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto di divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento. Né è di ostacolo a tale obbligo di comunicazione la tassativa elencazione contenuta nell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., perché tale disposizione riguarda solo il giudizio contenzioso, mentre l'art. 789 cod. proc. civ. aggiunge nuovi obblighi in riferimento al giudizio di divisione" (Cass., 23/01/2012, n. 880; Cass., 25/10/2010, n. 21829; in precedenza, negli stessi termini, conformi Cass., sez. II, 2 agosto 1990, n. 7751; Cass., Sez. II, 4 aprile 1987, n. 3262; Cass., Sez. II, 11 aprile 1987, n. 3612).
Questa pronuncia, tra l'altro, aggiunge che la richiesta notifica consente, ove intervenuta in un momento successivo al decesso del condividente di conseguire una comunicazione ufficiale di tale evento e, conseguentemente, disporre la interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; e tanto "per effetto della estensione … degli obblighi di comunicazione al contumace oltre i limiti degli atti espressamente contemplati dall'art. 292 cod. proc. civ., che comporta altresì la estensione degli atti dalla cui relata di notifica è desumibile la notizia del decesso idonea a dar luogo alla interruzione del processo".
Traendo le fila di questo ragionamento, è evidente che nel caso di specie il progetto divisionale andava comunicato anche ai contumaci, e ove costoro fossero risultati contumaci il processo doveva interrompersi.
Se allo stato il progetto di divisione fosse stato già approvato non resta che chiedere al giudice la nomina di un curatore dell'eredità giacente e versare a quest'ultimo le somme spettanti ai comproprietari deceduti.
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