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Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

  • Giovanni Santoro

    LECCE
    08/11/2020 12:06

    Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

    Buongiorno,

    Con intervento nella procedura in data 20.11.2018 l'agenzia entrate riscossione depositava gli estratti di ruolo chiedendo l'ammissione come credito chirografario.
    la maggior parte di questi estratti di ruolo riportano come notifica l'anno 2000.2001.2002, risultando quindi prescritte vista l'assenza di atti interruttivi.

    Siamo ora alla fase di riparto delle somme, l'avvocato del debitore deposita una nota difensiva nella quale chiede di non ammettere le cartelle prescritte vista l'assenza di atti interruttivi e le notifiche datate.

    Il sottoscritto in virtù di queste, ha redatto nel piano di riparto un duplice calcolo:
    - Il primo in cui si tiene conto del credito dell'agenzia totalmente ammesso;
    - il secondo ammettendo il credito dell'agenzia solo per le cartelle non prescritte ed escidendolo per il resto.
    Il tutto da sottoporre al giudice per una sua decisione.

    Non essendo un fallimento e non avendo come professionista delegato la possibilità di decidere sull'ammissione, avendo l'obbligo di attenermi a quanto depositato dai creditori, ritenete questo approccio corretto?.
    Non è consentito al professionista delegato una maggiore autonomia?

    Grazie


    • Zucchetti SG

      09/11/2020 17:24

      RE: Piano di riparto insinuazione agenzia riscossione

      Rispondiamo alla sollecitazione posta osservando che a nostro avviso non è possibile espungere dal piano di riparto quella porzione di credito che, sulla scorta di una valutazione del professionista delegato, sia prescritta, senza che sia stato sollevato alcunchè dalle altre parti della procedura.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Per farlo, occorre muovere dalla premessa per cui rappresenta una costante l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che intende farlo valere (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI– L. 23/05/2019, n. 1435; sez. II, 18/06/2018, n. 15591; Sez. L, 13/07/2009, n. 16326; Sez. III, 19/01/2007 n. 1194).
      Dunque, poiché il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è un ausiliario (sui generis) del giudice, non può rilevare d'ufficio la prescrizione, così come non può farlo il giudice che lo ha delegato, se non in presenza di una eccezione sul punto formulata dal debitore o da altro creditore.
      Peraltro, occorre altresì osservare che l'esercizio dell'azione esecutiva (mediante pignoramento o intervento nell'esecuzione da altri intrapresa) determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. Così cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239 (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente - della prescrizione).
      Nel caso di specie, poiché l'eccezione è stata sollevata, se il delegato la ritiene fondata, dovrà predisporre un piano di riparto che non tenga conto dei crediti prescritti.