Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

notifica non intervenuti

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    19/09/2023 09:42

    notifica non intervenuti

    Buongiorno,
    ho rilevato, in occasione dell'ispezione ipotecaria da allegare alla bozza di decreto di trasferimento, che un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo due anni dopo la trascrizione del pignoramento. Il creditore ad oggi non è intervenuto. Sono in procinto di cancellare le formalità tra cui anche questa. La domanda è: devo notificargli l'esproprazione?
    Grazie
    G.Isaja
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/09/2023 07:51

      RE: notifica non intervenuti

      La risposta è negativa.
      Invero, nel momento in cui il creditore ha iscritto ipoteca, era a conoscenza del fatto, risultando all'agenzia del territorio la trascrizione del precedente pignoramento, che sul bene sul quale aveva iscritto ipoteca, altro creditore aveva intrapreso una procedura espropriativa. Aveva dunque tutte le informazioni per poter intervenire.
      Ricordiamo ancora che ai sensi dell'art. 2916 c.c. nella distribuzione del ricavato non si tiene conto delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento), dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento, nonché dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
      La norma nasce dalla esigenza, avvertita dal legislatore codicistico, di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato, e come tale assolve alla medesima funzione cui sono deputati gli artt. 2913 e 2914.
      Dalla norma si ricava la regula iuris per cui l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass. sez. I, 1.3.1995, n. 2302).
      Questo peraltro significa secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 26/08/1976) che nella distribuzione del ricavato dall'espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l'iscrizione ipotecaria successiva al sequestro ma precedente alla trascrizione del pignoramento è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell'esecuzione (recentemente, in questo senso, Cass. sez. III, 10.10.2017, n. 23667).