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notifica avviso ex art. 498 cpc

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    12/11/2025 16:37

    notifica avviso ex art. 498 cpc

    Buonasera,
    In un'esecuzione immobiliare risultano presenti un creditore procedente e due creditori iscritti, di cui uno non intervenuto.
    Il creditore procedente ha provveduto, nei termini indicati dal Giudice dell'Esecuzione nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., a notificare tale decreto ai due creditori iscritti, provvedendo contestualmente alla notifica dell'avviso ai creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 c.p.c.
    Si chiede conferma che la notifica dell'avviso ex art. 498 cpc, effettuata contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, sia pienamente valida e produca l'effetto di "chiamata" dei creditori iscritti previsto dall'art. 498 c.p.c. e non determini in alcun modo la nullità della procedura esecutiva.

    Ringrazio per il prezioso supporto che sempre assicurate.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/11/2025 13:35

      RE: notifica avviso ex art. 498 cpc

      Il tema posto trova una sua disciplina all'interno dell'art. 498 c.p.c., a mente del quale debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, e tale è certamente il creditore ipotecario.
      Ai fini dell'assolvimento di questo onere, a ciascuno di tali creditori è notificato, entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. Pur in difetto di espressa previsione, taluni hanno ritenuto inoltre che nell'avviso debba essere indicato anche il tribunale di riferimento.
      Ai sensi del disposto dell'art. 160 disp. att. c.p.c., poi, occorre la sottoscrizione del creditore procedente, ma, qualora questi stia in giudizio mediante procuratore, l'avviso può essere sottoscritto dal medesimo in forza del generale disposto dell'art. 84 c.p.c.
      Il termine di cinque giorni dal pignoramento è ritenuto non perentorio, in considerazione del fatto che la norma non prevede alcuna sanzione per la tardiva sua notificazione.
      La norma prevede al terzo comma che in mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
      La ratio dell'avviso è certamente quella di mettere al corrente della pendenza dell'esecuzione quei particolari creditori che sono titolari di un credito avente un particolare legame con il bene esecutato e sui quali è destinato ad incidere l'effetto purgativo della vendita o dell'assegnazione (anche in ragione di ciò si ritiene che il termine di 5 giorni non sia perentorio).
      La conoscenza del pignoramento, infatti, rende possibile a costoro l'intervento nel processo esecutivo per realizzare, concretamente, il diritto di prelazione.
      Sulla scorta di questa ratio la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare la questione delle conseguenze del mancato avviso ai creditori iscritti, esclude che detta omissione determini la improseguibilità della procedura; la conseguenza dell'omesso avviso sarà quindi soltanto che il creditore procedente risponda, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti per il fatto di non aver potuto concorrere nella distribuzione del ricavato (Cass., 27/08/2014, n. 18336).