Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Quesito relativo a qualificazione sussidiaria ex art.2776 del credito vantato da professionista in piano di riparto fina...

  • Novella Elisei

    foligno (PG)
    25/03/2023 11:26

    Quesito relativo a qualificazione sussidiaria ex art.2776 del credito vantato da professionista in piano di riparto finale senza aver esperito preventivamente procedura esecutiva mobiliare

    Premesse: un avvocato vanta un credito verso uno degli esecutati per prestazioni legali supportato da decreto ingiuntivo datato 21/03/2018 e notificato al debitore il precetto in data 17/2018
    Altro creditore, il procedente, trascriveva in data 17/05/2018 il verbale di pignoramento datato 24/04/2018 dando avvio della procedura esecutiva immobiliare con deposito della relazione notarile e delle altre documentazioni nel mese di giugno 2018, mentre si conferiva incarico al custode e al CTU nel mese di marzo 2019
    Il professionista in questione presentava intervento nella procedura esecutiva immobiliare tardivamente in data 7/07/2019
    Richieste: In sede di bozza di riparto finale il creditore professionista presenta osservazioni: rivendicando il riconoscimento nella procedura esecutiva immobiliare del privilegio ex art.2751bis co.2 e 2776 c.c. concesso ai crediti dei professionisti in via sussidiaria pur non avendo esperito la procedura esecutiva mobiliare a carico del proprio debitore con le seguenti giustificazioni
    "in quanto .. non era in grado di procedere profittevolmente all'esecuzione mobiliare … stante l'elevato numero di creditori che vantavano l'insoddisfatta obbligazione nei confronti del debitore.. l'esperimento di esecuzione mobiliare avrebbe poi concretizzato il rischio di perdere la possibilità di un tempestivo intervento nell'esecuzione immobiliare già promossa …"
    Nonché precisava di essere titolare di ipoteca giudiziaria iscritta in data 5/12/2018
    Decisione assunta dal presente delegato:
    Ritenuta inefficace l'ipoteca giudiziaria iscritta dal legale, e disconoscimento della sussidiarietà del credito per mancato esperimento della procedura esecutiva mobiliare per cui declassato il suo credito a chirografo e per di più tardivo, per cui assimilato a tutti gli altri creditori tardivi chirografari con assegnazione proporzionale al credito vantato del residuo importo realizzato dall'esecuzione dopo il soddisfacimento delle spese di procedura e prededucibili ex art. 2770 e del creditore ipotecario se pur tardivo e del creditore procedente pignorante (ed eventuali chirografari tempestivi che nel caso non sussistevano).
    Si chiede gentilmente vostro parere a riguardo
    • Zucchetti SG

      29/03/2023 11:48

      RE: Quesito relativo a qualificazione sussidiaria ex art.2776 del credito vantato da professionista in piano di riparto finale senza aver esperito preventivamente procedura esecutiva mobiliare

      La soluzione prospettata è corretta, a condizione che sia stato verificato che l'intervento sia effettivamente tardivo.
      A questo proposito ricordiamo che l'intervento è tempestivo (art. 564 c.p.c.) se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565 c.p.c.) se avviene oltre questo termine. In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      In passato la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sul cosa dovesse intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita", di cui parla l'art. 564 c.p.c.,.
      Secondo taluni si sarebbe trattato dell'udienza nella quale concretamente fosse stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece ritenevano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell'istanza di vendita e nella quale astrattamente il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.
      La soluzione che si è affermata è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita. Questa è la soluzione stata infine fatta propria da Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, la quale ha affermato (in motivazione) che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940.
      Risolta la questione dell'intervento, occorre affrontare l'ulteriore aspetto, quello relativo alla collocazione sussidiaria del privilegio.
      È noto che la collocazione sussidiaria sugli immobili, a norma del successivo art. 2776 c.c., si declina nel fatto che nella distribuzione del ricavato dalla vendita immobiliare questi crediti prevalgono sui crediti chirografari.
      I presupposti per la collocazione sussidiaria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), la quale ha osservato che il creditore che intenda avvalersene deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      La giurisprudenza ha altresì chiarito (e qui le deduzioni del legale del creditore sarebbero astrattamente condivisibili) che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
      Chiariti dunque quali sono i presupposti che consentono ad un creditore munito di privilegio mobiliare la collocazione sussidiaria sugli immobili, è evidente che se quest'onere probatorio non viene assolto (mediante elementi probanti e cospicui che dimostrino una prognosi di infruttuosità) il credito non potrà godere della collocazione sussidiaria preferenziale, e dunque dovrà essere trattato come credito chirografario, e dunque in quanto tardivo parteciperà alla distribuzione dopo che saranno stati soddisfatti i creditori
      Condividiamo inoltre il fatto che, trattandosi di creditore intervenuto tardivamente, a prescindere dal diritto alla collocazione sussidiaria parteciperà alla distribuzione dopo che saranno stati soddisfatti i creditori chirografari tempestivi, poiché gli interventori che concorrono alla distribuzione del ricavato indipendentemente dall'intervento sono solo i creditori privilegiati (lo si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 565 c.p.c.), e tali non sono i creditori muniti privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili. La giurisprudenza ha infatti osservato come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).