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Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    30/11/2022 19:20

    Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

    Nell'ambito di un procedimento penale è stato concesso sequestro conservativo, in favore dei potenziali danneggiati dall'imputato a seguito di un ipotesi di reato, sull'immobile di proprietà di quest'ultimo da parte del GIP.
    Al termine del processo l'imputato è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato e i danneggiati, a cui è stato riconosciuto come parti civili il risarcimento, hanno iniziato procedura esecutiva sull'immobile oggetto di sequestro. I danneggiati sono tutti soggetti privati.
    Le domande di intervento palesano la sussistenza di un privilegio ex art. 189 c.p. e 2768 c.c. sull'intera somma riconosciuta (in sorte capitale e per spese processuali).
    Personalmente rinvengo come l'art. 189 c.p. regolamenti come privilegiato (con concessione di ipoteca legale) il credito vantato eventualmente dallo Stato (e non è il mio caso) e l'art. 2768 c.c. preveda il riconoscimento del privilegio per risarcimento danni, ma solo in ambito mobiliare.
    Non ho rinvenuto norme che permettano il riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro conservativo per danni arrecati da reato penale in favore di soggetti diversi dallo Stato, se non per l'attribuzione in favore delle spese processuali sostenute per l'ottenimento del sequestro come atto conservativo.
    Sarei pertanto dell'opinione di degradare tutto in chirografo, ad eccezione appunto della quota riferita alla spese di giustizia.
    Ritenete corretta la mia analisi?
    Mille grazie per la preziosa collaborazione
    • Zucchetti SG

      02/12/2022 17:30

      RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

      La questione va inquadrata premettendo che l'art. 218, D.Lgs. 28.7.1989, n. 271, di attuazione e coordinamento al codice di procedura penale, ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, e dunque anche la previsione di cui all'art. 189 c.p. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è stata infatti sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice di procedura penale. La dottrina maggioritaria ritiene che anche le restanti parti della norma debbano ritenersi abrogate in seguito all'intervento della disciplina del sequestro secondo gli artt. da 316 a 320 c.p.p.
      In ogni caso, i privilegi contemplati da questa norma operano in favore dello stato (lo si ricava agevolmente dalla lettura del primo comma) sicché non possono essere invocati da soggetti diversi.
      Quanto all'art. 2768 occorre premettere che in forza di questa disposizione i crediti dipendenti da reato "hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale, con la conseguenza che detto privilegio può essere riconosciuto anche alla persona offesa".
      Esso, tuttavia, come correttamente indicato nella domanda, è un privilegio che ha ad oggetto i beni mobili, atteso che la disposizione è collocata nella sezione seconda (Dei privilegi sui mobili) del capo secondo (dei privilegi) del titolo terzo (Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale) del libro sesto (Della tutela dei diritti).
      La natura di privilegio speciale mobiliare dell'art. 2768 c.c. è stata affermata in un risalente precedente di legittimità, rappresentato da Cass., Sez. I, 24/02/1970, n. 432.
      Per i beni immobili, viceversa, a nostro avviso opera il privilegio di cui all'art. 316, c.p.p..
      La norma si apre con la previsione per cui se e vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, il pubblico ministero può chiedere il sequestro di beni mobili o immobili. Il comma secondo aggiunge che analogo sequestro po' essere richiesto dalla parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato.
      Aggiunge il comma 3 che "il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile".
      Infine, il comma 4 prevede che "per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".
      Questa norma, dunque, riconoscendo genericamente il privilegio sui beni oggetto del sequestro, il quale a sua volta può indistintamente cadere su beni mobili ed immobili, giovando alla parte civile anche se richiesto dal pubblico ministero, configura un privilegio speciale che può essere anche immobiliare.
      • Alessandro Sabatini

        Arezzo
        02/12/2022 18:09

        RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

        Grazie innanzitutto per la tempestiva ed esaustiva risposta.
        L'art. 316 c.p.p. da voi richiamato, che prevede il riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro disposto dal pubblico ministero in favore delle parti civili (comma 3°), chiarisce al successivo 4° comma che trattasi di privilegio da esercitarsi rispetto ad ogni altro credito NON privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti successivamente.
        Il dubbio che sommessamente affiora è connesso alla lettura dell'art. 2748, 2° comma c.c. che prevede come i privilegi di natura speciale abbiano preferenza sulle ipoteche (salvo diversa disposizione normativa).
        Nel caso de quo il privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro è quello normato dall'art. 2748, 2° comma c.c. e quindi va anteposto anche all'eventuale ipoteca giudiziale (iscritta anteriormente al sequestro) o il privilegio speciale concesso dall'art. 316 c.p.p. è preferito solo ai crediti NON muniti di privilegio come dispone la semplice lettura della disposizione di legge richiamata (e quindi si tratta dell'eccezione posta dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 2748 c.c.: "se la legge non dispone diversamente)?
        In sintesi: quello che concede il 4° comma dell'art. 316 c.p.p. è un privilegio che si antepone all'ipoteca, anche se iscritta anteriormente al sequestro, oppure è preferito solo agli altri eventuali crediti non privilegiati?
        • Zucchetti SG

          05/12/2022 11:58

          RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

          A nostro avviso il credito assistito da ipoteca prevale rispetto al privilegio di cui all'art. 316 c.p.p.
          Invero, il quarto comma prevede che assiste i crediti in forza dei quali viene eseguito il sequestro prevalgono "rispetto a ogni altro credito non privilegiato", e tale non è il credito ipotecario, che invece è assistito, appunto dal privilegio ipotecario.
          Del resto, anche il quarto comma dell'art. 189 c.p. (che contemplava l'ipoteca legale) prevedeva che "per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi", con la conseguenza che anche l'ipoteca legale prevaleva solo rispetto i chirografi.
          • Andrea Rogialli

            arezzo
            16/12/2022 12:00

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

            buonasera... mi inserisco nella discussione in quanto l'argomento interessa anche a me
            Nel caso specifico ... dovendo inserire il credito in oggetto nella procedura fallco quale grado assegnare? avrei individuato il Gi7.1 Speciale "CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti assistiti da privilegio immobiliare che la legge ritiene posposti alle ipoteche, in deroga all'art. 2748, co. 2, c.c."
            grazie per la risposta
            cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              03/01/2023 10:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

              La individuazione è corretta.
          • Alberto Redeghieri Baroni

            MILANO
            20/10/2023 16:43

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

            Sembrerebbe però, forse, contraddire il ragionamento Cassazione penale sez. IV, 28/06/2012, n.33187, secondo cui è legittimo il sequestro conservativo sui beni appartenenti all'imputato in conseguenza della costituzione di ipoteca volontaria, che, attribuendo al creditore ipotecario il diritto di espropriazione dei beni anche nei confronti del terzo acquirente, è indice di inaffidabilità economica e di dispersione della garanzia patrimoniale.
            Nella motivazione, infatti, che mi permetto di riportare testualmente per migliore comprensione, si afferma: "Destituite di fondamento da ultimo sono le censure oggetto del quarto motivo riguardante la dedotta violazione di legge dell'art. 2808 cod. civ. laddove il Tribunale ha ritenuto che la costituzione di una precedente ipoteca, a garanzia di un finanziamento, è indice di inaffidabilità in quanto volta alla dispersione della garanzia patrimoniale.
            La censura va disattesa.
            La semplice lettura della disposizione dell'art. 2808 cod. civ. pone in rilievo come la costituzione di un'ipoteca attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriazione dei beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente, e ciò non può non significare una minore garanzia patrimoniale per gli altri creditori.
            Ed, è proprio in ragione di tale efficacia del vincolo ipotecario, che, come correttamente rilevano prima il GUP e poi il Tribunale, il legislatore attribuisce al sequestro conservativo, richiesto per rafforzare le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, a sensi dell'art. 316, comma 4, l'efficacia del credito privilegiato, a norma dell'art. 2745 ss. cod. civ., rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, con la conseguenza, che il vincolo reale de quo, disposto dal giudice penale sui beni immobili di proprietà dell'imputato, ai sensi dell'art. 2748 cod. civ. attribuisce preferenza ai creditori delle obbligazioni civili derivanti dal reato anche nei confronti dei creditori ipotecari".
            Mi farebbe piacere conoscere il Vostro pensiero e degli altri studiosi che partecipano al Forum.
            Grazie per la ottima e sempre gradita collaborazione.
            • Zucchetti SG

              21/10/2023 08:35

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

              In effetti la pronuncia sopra richiamata fornisce una interpretazione diversa da quella da noi offerta. Riteniamo tuttavia che la nostra lettura del dato normativo sia da preferirsi.
              Invero, l'art. 316, comma 4, dispone che per effetto del sequestro, i crediti indicati nei commi 1 e 2 (e cioè i crediti aventi ad oggetto il pagamento delle some dovute in favore dello stato ed il risarcimento del danno da reato in favore della parte civile) si considerano privilegiati "rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in goni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei crediti tributari".
              La previsione in forza della quale il privilegio sia affermato, non già in generale, ma "rispetto ad ogni altro credito non privilegiato", non può che essere interpretata nel senso che il privilegio opera solo rispetto ai chirografari, poiché altrimenti essa non avrebbe alcun senso. Invero, per definizione, i crediti privilegiati sono preferiti rispetto ai crediti non privilegiati senza bisogno di una norma che lo specifichi, per cui se, ciononostante, il legislatore ha voluto specificare che il privilegio opera non rispetto ai crediti di data anteriore ma rispetto ai crediti di data anteriore non privilegiati, significa che gli altri credi di data anteriore privilegiati (e tale è anche il credito ipotecario) prevalgono.
              • Alberto Redeghieri Baroni

                MILANO
                22/10/2023 13:40

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

                Vi ringrazio della pronta risposta, che tuttavia non riesce a fugare i dubbi posti dalla diversa interpretazione fornita dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 33187/2012.. Infatti, proprio muovendo dalla considerazione secondo cui la norma di che trattasi non potrebbe che attribuire il privilegio ivi previsto soltanto rispetto ai creditori anteriori chirografari, non comprendo bene per quale motivo il legislatore non si sia espresso proprio in questo modo (bastava dire che i crediti cautelati sono preferiti rispetto ai chirografari anteriori), optando invece per una diversa e apparentemente più "tecnica" locuzione, che lascia la porta aperta proprio all'interpretazione fornita dalla Corte regolatrice con la pronuncia sopra citata. Il "privilegio", infatti, è una prelazione accordata dalla legge ad alcuni crediti in considerazione della loro natura specialmente meritevole (e, dunque, non costituisce un diritto a sé, ma è una qualità dello stesso credito) mentre l'ipoteca è un diritto reale di garanzia (di fonte legale, convenzionale giudiziale), seppure anch'esso costituente, al pari del privilegio, una causa legittima di prelazione (ma potenzialmente relativa a crediti della più varia natura).
                Non ho trovato significativi argomenti o contributi nella giurisprudenza di merito edita - così come nella dottrina - dove la questione pare essere pressoché inesplorata. Da notare, tuttavia, che l'unica pronuncia di merito reperita (Tribunale Asti sez. I, 21/03/2022, n.164, in www.dejure.it) dopo avere affermato che "La preferenza accordata dalla legge ai crediti garantiti dal sequestro conservativo concesso in sede penale, pertanto, esplica i suoi effetti nei confronti di qualsiasi altro credito non costituente privilegio, quand'anche sorto o iscritto in data anteriore", statuisce nel caso di specie la prevalenza del creditore ipotecario e fondiario procedente in virtù (non tanto e non solo) della precedente iscrizione ipotecaria, quanto piuttosto della natura "privilegiata" del credito vantato dallo stesso procedente, un mutuo fondiario garantito da ipoteca, come tale assistito dal "privilegio processuale" di cui all'art. 41 T.U.B.
                Vi ringrazio ancora per il Vostro interesse, scusandomi se, solo per meglio spiegare il mio ragionamento, ho esposto ben noti concetti giuridici.

                • Zucchetti SG

                  23/10/2023 06:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

                  Comprendiamo il ragionamento e rispondiamo volentieri alla sollecitazione osservando che a nostro avviso il legislatore non si sia riferito a "ogni altro credito non privilegiato" con l'intenzione di escludere gli ipotecari.
                  In primo luogo accade a volte che il legislatore utilizzi il termine di creditore privilegiato in senso omnicomprensivo, ricomprendendovi cioè non solo i creditori privilegiati in senso stretto, ma anche gli ipotecari; ne è un chiaro esempio l'art. 566 c.p.c., a mente del quale "i creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione".
                  In secondo luogo, se il creditore avesse voluto accordare un privilegio prevalente rispetto all'ipoteca, avrebbe potuto limitarsi a dire che questi crediti sono privilegiati, senz'altro aggiungere, atteso che in questo caso la prevalenza del privilegio rispetto all'ipoteca deriva dall'art. 2748 comma secondo c.c.
                  Il fatto che invece la norma contenga una precisione apparentemente inutile (vale a dire la precisazione che il credito privilegiato prevale sul non privilegiato) con la ulteriore precisazione che sono comunque "salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi", ci convince del fatto che il legislatore abbia voluto accordare una prevalenza circoscritta al privilegio in parola.
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      29/11/2023 20:52

      RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

      In riferimento al privilegio speciale immobiliare attribuito dal c 4° dell'art. 316 c.p.p. richiesto dalla parte civile ai sensi del c. 2° ed ex art. 2768 c.c. crediti dipendenti da reato ritengo che vi sia la deroga al c. 2 dell'art. 2748 c.c. in quanto il privilegio in oggetto viene riconosciuto ex art. 2768 c.c. "in virtù del sequestro .."hanno privilegio sulle cose sequestrate ... secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale".. e non in virtù della "causa del credito come anche indica il c. 4 dell'art. 316 c.p.p" "per effetto del sequestro....." (vedi Cian Trabucchi "Affinché possa sorgere il priv., è necessario che il sequestro, oltre che autorizzato venga eseguito come dispone l'art. 317 , 3° co c.p.p., con le forme prescritte dal c.p.c. per l'esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili e immobili");
      Ciò posto appare applicabile il principio prior in tempore potior in iure con la medesima ricostruzione sistematica consegnataci dalla sentenza SU 21045/2009 la quale ha risolto il conflitto tra il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c. e le ipoteche antecedentemente iscritte.
      In sostanza i privilegi speciali immobiliari "iscrizionali" ossia i privilegi speciali imm.ri ai quali viene riconosciuto dal legislatore il priv. in funzione della "trascrizione" e non per "causa del credito" hanno una posizione poziore rispetto alle ipoteche antecedentemente iscritte.

      • Giampaolo Gatti

        ROMA
        29/11/2023 21:21

        RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

        Scusatemi l'imprecisione finale che qui correggo..
        In sostanza i privilegi speciali immobiliari "iscrizionali" ossia i privilegi speciali imm.ri ai quali viene riconosciuto dal legislatore il priv. in funzione della "trascrizione" e non per "causa del credito" hanno una posizione POSTERGATA rispetto alle ipoteche antecedentemente iscritte.
        • Zucchetti SG

          30/11/2023 09:05

          RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

          Non siamo sicuri di aver ben compreso la domanda, ma osserviamo che l'art. 2768 non viene qui in discussione poiché esso prevede un privilegio mobiliare, che quindi non viene a "competere" con l'ipoteca
          • Giampaolo Gatti

            ROMA
            30/11/2023 09:14

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

            Mi spiego meglio.
            il privilegio speciale ex art. 316 2° e 4° comma cpp nasce dalla concessione di sequestro su bene immobile,
            ciò posto in virtù di detto sequestro nasce il privilegio speciale "immobiliare" . la richiesta del sequestro avanzata ex art 2° comma 316 cpp dalla parte civile del processo penale è tesa ad evitare che possa venir meno il patrimonio su cui rivalersi in caso di esisto positivo di richiesta del risarcimento danno da reato. pertanto detto credito seppur rubricato tra i priv spec. mob. nel caso di sequestro ex art 316 cpp su beni immobili non può che essere un priv spec. imm.re.
            l'art. 2768 cc crediti da reato vede l'attribuzione del priv speciale esclusivamente per effetto del sequestro e non per la causa del credito. pertanto quest'ultimo sarà postergato per motivi espressi precedentemente rispetto all'ipoteca iscritta antecedentemente alla trascrizione del sequestro.
            • Zucchetti SG

              09/12/2023 10:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno

              Confermiamo la risposta che abbiamo dato in quanto, come dicevamo, l'art. 2768 c.c. non entra in "competizione" con l'ipoteca, atteso che prevede un privilegio mobiliare.