Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Spese sostenute per tutti i creditori - creditore procedente rinunciatario

  • Gilda Mastroianni

    Caserta
    09/11/2022 19:06

    Spese sostenute per tutti i creditori - creditore procedente rinunciatario

    Buonasera,
    in una procedura esecutiva immobiliare il creditore procedente ha rinunciato prima della vendita ed uno dei creditori intervenuti ha continuato a coltivare la procedura sostenendo i costi della pubblicità; nel prossimo piano di distribuzione bisognerà restituire i costi sostenuti all'epoca dal creditore procedente rinunciante ? O avendo rinunciato quei costi rimarranno a suo carico? Grazie
    • Zucchetti SG

      12/11/2022 10:15

      RE: Spese sostenute per tutti i creditori - creditore procedente rinunciatario

      A nostro giudizio il creditore rinunciante non dovrà essere inserito nel piano di riparto, e dunque non ha diritto ad alcun rimborso.
      La rinuncia agli atti del giudizio, in generale, consiste nella dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga al suo fisiologico epilogo. Essa risponde ad un'esigenza di coerenza in un sistema processuale basato sull'impulso di parte.
      La rinuncia si concreta in un vero e proprio atto processuale, attraverso il quale la parte abdica al potere di provocare il divenire del giudizio, con l'effetto di privare il giudice del potere dovere di darvi corso, poiché con la rinuncia agli atti il creditore ha manifestato inequivocabilmente di non avere più interesse allo stesso, tanto è vero che l'effetto della rinuncia è l'estinzione, a meno che, in sede esecutiva alla procedura non diano impulso i creditori intervenuti, atteso che in giurisprudenza si ammette anche l'ipotesi della estinzione parziale (così Cass. 7 marzo 1997, n. 2050).
      Se dunque un creditore ha rinunciato alla procedura, egli non è più parte di quel giudizio ed è quindi venuta meno la sua legittimazione a concorrere nella distribuzione del ricavato, concorso nel quale si sostanzia la domanda esecutiva. Ergo, resteranno definitivamente a suo carico le spese anticipate.
      Alla medesima conclusione, si giunge anche per il tramite di un diverso percorso interpretativo.
      A mente dell'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
      Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Rispetto all'ordinario modello delineato dalle norme appena citate, la rinuncia all'esecuzione introduce un elemento di distorsione, poiché il creditore rinunciante, cessando di essere parte del processo, non parteciperà alla distribuzione del ricavato. Questo allora pone il problema di comprendere quale disciplina deve applicarsi alle spese da egli sostenute, non potendo trovare applicazione l'art. 95 c.p.c.
      Questa disciplina si ricava dagli artt. 306, 310, 629 e 632 c.p.c.
      L'art. 629, comma primo, c.p.c., dispone che il processo esecutivo si estingue se, prima dell'aggiudicazione, il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo rinunciano alla procedura. In questo caso, specifica l'ultimo comma della disposizione, si applica l'art. 306 c.p.c., il quale a sua volta prevede che il rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese del processo, salvo diverso accordo tra loro.
      Più in generale, poi, l'art. 310 ultimo comma, espressamente richiamato dall'art. 632 c.p.c. prevede che le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
      Da queste disposizioni si ricava dunque che se per il creditore procedente il processo si estingue, le spese da lui sostenute rimarranno definitivamente a suo carico (in questo senso anche Cass. 07/12/2002, n. 17472; Cass. 14/04/2005, n. 7764; Cass., 25/05/2010, n. 12701).