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Divisione endoesecutiva

  • Raffaele Ambrosio

    Roma
    02/02/2023 19:10

    Divisione endoesecutiva

    Sono stato nominato custode in un primo momento della procedura esecutiva e poi della divisione endoesecutiva .
    La moglie, già proprietaria di 1/3 pignora al marito ( dal quale è legalmente separata) la quota di 1/3 acquistata subito dopo avere contratto matrimonio in regime in comunione legale dei beni .
    Nel giudizio di divisione il giudice, previo scioglimento della comunione , assegna la quota pignorata alla moglie previo versamento di una somma di denaro pari alla 1/3 della quota pignorata( € 62.000) nella misura stabilita dalla CTU e mi chiede di predisporre bozza decreto trasferimento e progetto riparto divisionale .
    Premesso che la creditrice ha trascritto il pignoramento per € 80.000 ed è intervenuta per ulteriori € 30.000 e che è pure intervenuto nel giudizio un altro creditore del marito per € 95.000
    Domanda come devo suddividere l'attivo , ovvero € 62.000 ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      06/02/2023 09:09

      RE: Divisione endoesecutiva

      È noto che l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore.
      Quando si parla di espropriazione della quota si fa riferimento alla parte ideale di comproprietà o contitolarità del partecipe, sicché il pignoramento colpisce non già una parte del bene, ma tutto il bene, pro quota.
      Nel pignoramento di quota il vincolo colpisce la sola quota del debitore, ed i comproprietari subiscono effetti riflessi dalla espropriazione: il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni (art. 599, comma secondo, c.p.c.); l'onere di chiamare a partecipare alla divisione i creditori iscritti e gli opponenti (art. 1113 c.c.); l'eventuale vendita forzata dell'intero bene in comunione o la sua assegnazione ad un quotista richiedente (art. 720 c.c.).
      Il pignoramento di quota può imboccare tre diverse strade: la separazione della quota in natura; la vendita forzata della quota indivisa; l'assegnazione di un termine per introdurre il giudizio divisorio incidentale.
      Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata. In questo modo la parte residuale del bene, liberata dalle iscrizioni ipotecarie trascritte contro l'esecutato e dal pignoramento, rimane in capo agli altri comproprietari, e l'esecuzione prosegue nelle forme ordinarie sulla porzione separata. Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore (Cass., sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334).
      La vendita della quota indivisa viene invece concepita dal legislatore come una vera e propria "ultima spiaggia". La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall'esperto nominato.
      La così detta "divisione endoesecutiva" è l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.
      Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.
      Nell'ambito del giudizio di divisione uno o più comproprietari possono chiedere l'assegnazione del bene ai sensi dall'art. 720 c.c.. Quello contemplato dall'art. 720 c.c. è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell'intero, questa andrebbe revocata ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).
      Orbene, da quanto ci è dato comprendere, nel giudizio di divisione endoesecutiva la creditrice, nonché comproprietaria, ha esercitato proprio il diritto potestativo di cui all'art. 720 c.c., appena citato, versando
      Conseguenzialmente ha versato alla procedura l'importo corrispondente alla quota pignorata.
      Venendo alla distribuzione delle somme affluite alla procedura, dovrà procedersi nei termini che seguono.
      In primo luogo dovrà tenersi conto delle spese della divisione, che gravano sulla massa. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato sarà assoggettata alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di divisione prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato. Ciò in quanto il creditore procedente non è un condividente, e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune della comunione e del ceto creditorio.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Quindi, in sede di divisione, dal ricavato verranno sottratti i costi del giudizio, ponendoli a carico della massa (con imputazione proporzionale a ciascun comproprietario), per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato, ed agli altri condividenti una quota di ricavato corrispondente alla quota di comproprietà. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      Nel caso di specie, poiché il comproprietario creditorie ha versato un importo corrispondente al valore della sola quota pignorata, soddisfatte le spese di divisione tutto il ricavato dovrà essere versato alla procedura esecutiva, dove dovrà essere eseguito un nuovo riparto, secondo le regole generali, con l'avvertenza che al creditore, essendo anche comproprietario, non potrà essere rimborsato il 50% delle spese della divisione, cui avrebbe diritto se fosse stato solo creditore procedente, perché esse sono anche a suo carico, essendo egli, per l'appunto, comproprietario.
      • Andrea Amuleti

        Milano
        28/02/2023 09:15

        RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione in quanto ho un caso simile. Nel giudizio di divisione endoesecutiva, a seguito della liquidazione dell'immobile devo predisporre un progetto di divisione per l'assegnazione del (solo) ricavato della vendita ai condividenti, dedotte le spese sostenute per la divisione.
        In questo caso la sorella non esecutata comproprietario al 50% (quota di 1/2 ciascuna) nonché creditore pignoratizio e procedente nella esecuzione immobiliare (sospesa a seguito del giudizio di divisione), ha richiesto l'assegnazione dell'immobile con lo scioglimento della comunione pagando € 56.000,00 pari al 50% del valore di perizia.
        Sono intervenuti due Istituti bancari che hanno
        Ora mi chiedo quali spese devo considerare nel progetto di divisione ed in quale misura (se al 100% oppure al 50%).
        Ad esempio:
        - per "costi del giudizio" quali costi si intendono? Spese legali per la sola divisione e non per il pignoramento? Inoltre, IVG per la custodia, l'Associazione notarile per predisposizione del decreto di trasferimento, spese di registrazione decreto di trasferimento, oneri cancellazione gravami, certificato ventennale 567 cpc e spese del CTU rispettivamente predisposto e CTU nominato però nell'ambito della esecuzione immobiliare. Tali spese gravano per il 50% o per l'intero? Pertanto, il residuo dei 56.000 (dedotte le spese a carico della massa) le devo assegnare alla procedura esecutiva. E' corretto?
        Ripeto, inoltre in questo caso inoltre il creditore procedente è sempre il comproprietario assegnatario dell'immobile.
        Grazie
        • Andrea Amuleti

          Milano
          28/02/2023 09:28

          RE: RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

          Scusate, ho lasciato a metà la frase.
          Sono intervenuti due Istituti bancari che hanno ipoteca giudiziale di primo grado (€ 129.000 circa) e secondo grado (€ 425.000circa).
          Pertanto, dovendo predisporre il progetto di divisione per l'assegnazione del (solo) ricavato della vendita ai condividenti, dedotte le spese sostenute per la divisione, la devoluzione delle somme va alla procedura esecutiva oppure ai creditori (in questo caso all'ipotecario di primo grado).
          Grazie
          • Andrea Amuleti

            Milano
            28/02/2023 10:30

            RE: RE: RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

            Scusate se aggiungo informazioni frazionate. Sull' immobile esecutato ed oggetto di divisione sono maturati anche dei canoni di affitto per € 6.000,00 trattenuti sul c/c della procedure esecutiva.
            Devo tenerne conto oppure devo considerare nel riparto nell'ambito della divisione solo del prezzo versato dalla sorella (50% del valore) comproprietaria assegnataria ai sensi dell'art. 720 c.c..
            Nel caso di specie, poiché il comproprietario creditore ha versato un importo corrispondente al valore della sola quota pignorata, quindi solo il 50%, alla sorella/creditore, essendo anche comproprietaria, nell'ambito del riparto nella divisione devo riconoscere tutte le spese legali per la divisione o solo il 50% delle spese legali per la divisione, che lei ha sostenuto e chiesto nella precisazione del credito presentata nell'ambito della causa di divisione.
            Grazie
            • Andrea Amuleti

              Milano
              28/02/2023 11:48

              RE: RE: RE: RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

              Da ultimo la parte attrice nonché creditore procedente ha chiesto nella precisazione del credito nell'ambito del progetto di divisione, il riconoscimento oltre alle spese in via privilegiata ex art. 2755 e 2770 c.c a carico della massa € 461,60 per spese vive sostenute per la promozione del procedimento di divisione (CU, trascrizione, il 100% delle spese legali del procedimento di divisione quale creditrice procedente/assegnataria, nonché spese (imposte) sostenute dalla creditrice comproprietaria assegnataria per il trasferimento di proprietà della quota pignorata (imposta di registro, imposta ipotecaria). In questo ultimo caso, le imposte di trasferimento normalmente sono sempre a carico dell'aggiudicatario pertanto ritengo di non riconoscerle. Chiedo a voi se Il mio ragionamento sia corretto.
              Grazie
              • Zucchetti SG

                01/03/2023 08:15

                RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

                Cerchiamo di fare chiarezza.
                La così detta "divisione endoesecutiva" è l'epilogo "obbligato" della procedura esecutiva che abbia ad oggetto la quota nel momento in cui sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione in natura o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima.
                Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, così come accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.
                La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la divisione endoesecutiva sia una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, autonoma e distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase (Cass., sez. III, 18 aprile 2012).
                Dunque, se all'udienza fissata per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c. tutti gli interessati sono presenti, il giudice dell'esecuzione fissa semplicemente una prima udienza di comparizione, davanti a sé (nella veste di giudice istruttore), e il giudizio divisorio inizia senza ulteriori formalità. Viceversa, ove non tutti gli interessati sono presenti, il giudice dell'esecuzione, ordina l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, mediante la notificazione della ordinanza di chiusura dell'udienza di comparizione in un termine perentorio, fissando la prima udienza (tra la data della notifica e la data dell'udienza deve intercorrere un termine di almeno 60 giorni, ex art. 181, comma secondo, disp. att. c.p.c.).
                Concluso, il giudizio di divisione endoesecutiva, l'esecuzione forzata deve essere riassunta ex art. 627 c.p.c. nel termine perentorio fissato dal giudice della divisione.
                Nel giudizio di divisione endoesecutiva potrà procedersi ad una divisione in natura, totale o parziale, alla vendita dell'intero;
                all'assegnazione della quota pignorata (com'è accaduto nel caso di specie) ad uno o più comunisti.
                Così ricostruita, in sintesi, la struttura e la funzione della divisione endoesecutiva,
                può facilmente individuarsi qual è il regime delle relative spese.
                Il principio generale è quello per cui le spese della divisione esecutiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa".
                In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
                Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
                Venendo alla distribuzione delle somme affluite alla procedura, dovrà procedersi nei termini che seguono.
                In primo luogo dovrà tenersi conto delle spese della divisione, che gravano sulla massa. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
                Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
                Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato sarà assoggettata alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di divisione prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato. Ciò in quanto il creditore procedente non è un condividente, e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune della comunione e del ceto creditorio.
                Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
                Le imposte di trasferimento del bene, non essendo funzionali alla vendita ma susseguenti alla stessa, graveranno sul solo acquirente.
                Quindi, in sede di divisione, dal ricavato verranno sottratti i costi del giudizio, ponendoli a carico della massa (con imputazione proporzionale a ciascun comproprietario), per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato, ed agli altri condividenti una quota di ricavato corrispondente alla quota di comproprietà.
                Chiaramente, in sede esecutiva non dovrà tenersi conto dei canoni di locazioni, poiché questi non fanno parte della "massa" ricavata dal giudizio di scioglimento della comunione, poiché sono attivo della procedura esecutiva. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
                Nel caso di specie, poiché il comproprietario creditorie ha versato un importo corrispondente al valore della sola quota pignorata, soddisfatte le spese di divisione tutto il ricavato dovrà essere versato alla procedura esecutiva, dove dovrà essere eseguito un nuovo riparto, secondo le regole generali, con l'avvertenza che al creditore, essendo anche comproprietario, non potrà essere rimborsato il 50% delle spese della divisione, cui avrebbe diritto se fosse stato solo creditore procedente, perché esse sono anche a suo carico, essendo egli, per l'appunto, comproprietario.
                • Andrea Amuleti

                  Milano
                  02/03/2023 16:02

                  URGENTE: Divisione endoesecutiva

                  Vi ringrazio del riscontro. Una unica precisazione. Gli avvocati sia dell'attore/cointestatario/assegnatario e sia dei creditori intervenuti hanno inviato le precisazioni dei crediti indicando le spese legali per il giudizio di divisione. Nel provvedimento della mia nomina il giudice istruttore indica esplicitamente che "i compensi legali sono liquidati nel provvedimento che conclude il giudizio, sicché non vanno detratti dal ricavato della vendita; i compensi legali saranno liquidati dal giudice". Pertanto mi chiede se tali spese devono essere considerate o meno che spese a carico della massa o meno, cioè se le spese legali della parte attrice e dei creditori intervenuti/costituiti nel giudizio divisorio vanno considerate. Inoltre, una indicazione pratica, quando dite: "le spesa sarà decurtata dalla quota dell'esecutato (ovverosia di competenza del processo esecutivo)" mentre "le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa", poiché l'incasso del prezzo di assegnazione è avvenuto sul c/c della procedura esecutiva (non vi è un c/c aperto ad hoc per il procedimento divisorio), alla fine nella sostanza tali spese andranno pagate sempre dal ricavato della assegnazione? Mi sfugge qualcosa?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  04/03/2023 18:15

                  RE: URGENTE: Divisione endoesecutiva

                  La prescrizione contenuta nell'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore ci suscita qualche perplessità poiché la sua formulazione sembra partire dalla considerazione per cui la divisione endoesecutiva si attua in seno all'esecuzione medesima e che quindi i compensi dovuti agli avvocati saranno liquidati, una sola volta a conclusione della procedura esecutiva, al cui interno si è innervata la divisione. Questa nostra deduzione sembrerebbe del res trovare conferma nel fatto che non è stato aperto un conto ad hoc per il procedimento divisorio. A questo punto, se così stanno le cose, è evidente che, per essere osservanti della disposizione del giudice, non si potrà che distribuire il ricavato al "lordo" delle spese legali della divisione, che quindi graveranno interamente sulla quota parte dovuta all'esecutato. Si tratta, tuttavia, di una soluzione che non è conforme alla opinione, assolutamente prevalente, di cui abbiamo dato conto nella precedente risposta.