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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Collocazione sussidiaria credito avvocato
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Fabio Fava
Roma13/01/2026 11:17Collocazione sussidiaria credito avvocato
Buongiorno, si è verificata una situazione in sede di progetto di distribuzione in cui avvocati hanno chiesto il privilegio ex art. 2751 bis c.c. con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c. Trattasi di prestazioni professionali congiunte, dove non vi è alcuna distinzione tra l'operato dei due avvocati.
Volevo sapere se tale credito è assistito da privilegio ex ar.t 2751 bis c.c. considerando che la prestazione non è stata svolta singolarmente. Inoltre, per poter concedere la collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c., gli avvocati hanno depositato documentazione attestante un pignoramento presso terzi del 2016 con dichiarazione negativa.
Non essendoci stato giudizio di accertamento la dichiarazione negativa del terzo, a mio avviso, non dimostra alcunché; pertanto, volevo cortesemente chiedere il vostro parere sul fatto che a mio avviso soltanto il verbale processo negativo dell'Ufficiale giudiziario che abbia avuto accesso all'abitazione del debitore oppure ai luoghi a lui appartenenti, supportato da una ricerca ex art. 492 bis c.p.c., possa consentire, in caso di esito negativo quindi, della ricerca ex art. 513 c.p.c., di affermare che la prova dell'incapienza mobiliare del debitore sia stata raggiunta.
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/01/2026 12:56RE: Collocazione sussidiaria credito avvocato
Per rispondere alla domanda riteniamo utile partire dal fatto che il privilegio in parola spetta solo se la prestazione sia specificamente riferibile ad uno o più professionisti, la persona dei quali sia stata l'elemento fondante del rapporto.
A tal proposito la giurisprudenza ha ribadito, ad esempio, che In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore". (Cass. Sez. 1, 16/12/2024, n. 32737).
Con riferimento allo studio associato, la Corte di Cassazione ha osservato che "In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati". (Cass. Sez. n. 29371 del 13/11/2024).
Quindi, il riconoscimento del privilegio impone la preliminare verifica del fatto che la prestazione sia stata svolta personalmente di singoli soggetti (anche congiuntamente) la cui persona sia stata elemento fondante della genesi del sinallagma professionista – cliente.
Verificati questi aspetti, occorre interrogarsi sui presupposti per la collocazione sussidiaria.
Infatti, il credito di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (credito dei professionisti limitato agli ultimi due anni di prestazione) ha privilegio generale mobiliare, per cui non ha alcun privilegio sugli immobili; esso, tuttavia, ha "collocazione sussidiaria sugli immobili" (che, come vedremo tra un attimo, è cosa diversa dal privilegio) a mente dell'art. 2776 c.c..
Detta norma ha posto in dottrina e giurisprudenza una serie di problemi interpretativi scaturenti essenzialmente dalla necessità da un lato di graduare i crediti dalla stessa contemplati rispetto agli altri privilegi, e dall'altro di individuarne i presupposti di operatività.
Sul primo versante è stato affermato in giurisprudenza che la collocazione dei crediti assistiti da privilegio sussidiario sugli immobili deve avvenire senza pregiudizio dei crediti assistiti da privilegio sugli immobili. Segnatamente, è stato ricordato che "l'art. 2776 cod. Civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
In sostanza, il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria prevale solo sui chirografari, non su altri privilegiati.
Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724 ha chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento).
b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
Quanto al credito del difensore che lo ha assistito, esso seguirà la medesima sorte, in quanto accessorio.
Nel caso di specie, il verbale di pignoramento negativo esaurisce, a nostro avviso, l'onere della prova. Ed a questo punto dovrebbe essere la procedura oppure gli altri creditori interessati a dimostrare l'esistenza di utilità aggredibili. -
Zucchetti Software Giuridico srl
15/01/2026 12:57RE: Collocazione sussidiaria credito avvocato
Per rispondere alla domanda riteniamo utile partire dal fatto che il privilegio in parola spetta solo se la prestazione sia specificamente riferibile ad uno o più professionisti, la persona dei quali sia stata l'elemento fondante del rapporto.
A tal proposito la giurisprudenza ha ribadito, ad esempio, che In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore". (Cass. Sez. 1, 16/12/2024, n. 32737).
Con riferimento allo studio associato, la Corte di Cassazione ha osservato che "In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati". (Cass. Sez. n. 29371 del 13/11/2024).
Quindi, il riconoscimento del privilegio impone la preliminare verifica del fatto che la prestazione sia stata svolta personalmente di singoli soggetti (anche congiuntamente) la cui persona sia stata elemento fondante della genesi del sinallagma professionista – cliente.
Verificati questi aspetti, occorre interrogarsi sui presupposti per la collocazione sussidiaria.
Infatti, il credito di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (credito dei professionisti limitato agli ultimi due anni di prestazione) ha privilegio generale mobiliare, per cui non ha alcun privilegio sugli immobili; esso, tuttavia, ha "collocazione sussidiaria sugli immobili" (che, come vedremo tra un attimo, è cosa diversa dal privilegio) a mente dell'art. 2776 c.c..
Detta norma ha posto in dottrina e giurisprudenza una serie di problemi interpretativi scaturenti essenzialmente dalla necessità da un lato di graduare i crediti dalla stessa contemplati rispetto agli altri privilegi, e dall'altro di individuarne i presupposti di operatività.
Sul primo versante è stato affermato in giurisprudenza che la collocazione dei crediti assistiti da privilegio sussidiario sugli immobili deve avvenire senza pregiudizio dei crediti assistiti da privilegio sugli immobili. Segnatamente, è stato ricordato che "l'art. 2776 cod. Civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
In sostanza, il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria prevale solo sui chirografari, non su altri privilegiati.
Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724 ha chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento).
b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
Quanto al credito del difensore che lo ha assistito, esso seguirà la medesima sorte, in quanto accessorio.
Nel caso di specie, il verbale di pignoramento negativo esaurisce, a nostro avviso, l'onere della prova. Ed a questo punto dovrebbe essere la procedura oppure gli altri creditori interessati a dimostrare l'esistenza di utilità aggredibili.
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