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Riparto con immobile ipotecato e privilegi speciali

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    28/09/2018 18:08

    Riparto con immobile ipotecato e privilegi speciali

    Devo procedere al riparto con presenza di terreni ipotecati e insinuazioni con crediti privilegiati speciali su tali terreni.
    Si pone il problema se i crediti privilegiati speciali siano preferiti agli ipotecari.
    In particolare ho i seguenti casi:
    - privilegio per consorzio bonifica art. 2775 e 2749 n. 2 art. 2780: tale credito prevale sul credito ipotecario.
    - privilegio speciale per imposte di registro art. 2772 e 2749 n. 4 art. 2780: tale credito non pregiudica il credito ipotecario
    - privilegio speciale per sanzioni art. 2758 n.7 art 2778: tale credito prevale su sul credito ipotecario
    - privilegio L 25/6/43 N 540/D.lgs 31/10/90 N 347 art. 2777 e 2781 cc: tale credito prevale oppure no sul credito ipotecario?
    Confermate l'impostazione sopra riportata?
    Infine mi resta il seguente dubbio: il credito per imposte di registro art. 2772 non pregiudica il credito ipotecario, mentre il credito per sanzioni relative alle imposte di registro art. 2758 prevalgono sul credito ipotecario. Mi sembra un'impostazione incoerente. Oppure è da rettificare l'insinuazione e le sanzioni vanno ammesse anch'esse con l'art. 2772?
    Grazie
    Saluti

    • Zucchetti SG

      01/10/2018 19:48

      RE: Riparto con immobile ipotecato e privilegi speciali

      La questione dei rapporti tra privilegi ed ipoteche non è sempre di immediata soluzione, in ragione di un dato normativo assai frastagliato.
      Sul punto va preliminarmente osservato che, a differenza di quanto avviene per i beni mobili, non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell'art. 2746 c.c. a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili".
      Ciò posto, ai sensi dell'art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Sulla scorta di questo assunto riteniamo:
      che il credito di cui all'art. 2775 prevale sul creditore ipotecario;
      che il credito di cui all'art. 2772 non prevale sul credito ipotecario;
      il credito di cui all'art. 2758 nascente da sanzioni prevale sul creditore ipotecario;
      il credito di cui al D.lgs 31/10/1990 N 347 prevale sul creditore ipotecario per espressa previsione dell'art. 8 del citato d.lgs.
      Osserviamo infine che il privilegio, salvo che non sia previsto diversamente dalla legge, non si estende alle sanzioni, a meno che dalla dorma non si ricavi diversamente. Si osservi, ad esempio quanto previsto dall'art. 2752 a proposito del privilegio riconosciuto ai crediti per tributi diretti dello Stato, per le imposte sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali, oppure quanto previsto dall'art. 2754 a proposito dei crediti per contributi.
      • Paolo Carobbio

        Alzano Lombardo (BG)
        02/10/2018 08:59

        RE: RE: Riparto con immobile ipotecato e privilegi speciali

        Riguardando la domanda e la risposta mi sorge il dubbio se sia corretto che il credito da art. 2758 c.c. prevalga sul credito ipotecario visto che il 2758 c.c. tratta dei privilegi su beni mobili e non immobili.
        • Zucchetti SG

          04/10/2018 08:34

          RE: RE: RE: Riparto con immobile ipotecato e privilegi speciali

          Il dubbio è legittimo. La risposta tuttavia non cambia, salvo precisare quanto segue, poiché il secondo comma dell'art. 2810 consente (eccezionalmente) che siano suscettibili di ipoteca anche i beni mobili, sulla quale il privilegio di cui al 2758 prevale.
          Ovviamente (ed è questa la precisazione che il dubbio sollevato rende opportuna) se il tema si pone rispetto alla ipoteca immobiliare, il privilegio di cui all'art. 2758 c.c. (perché, appunto, si riferisce ai beni mobili) non troverà applicazione e dunque il credito andrà considerato come chirografo, non godendo neppure della collocazione sussidiaria di cui all'art. 2776 c.c.
          Quella della ipoteca mobiliare è in effetti materia rispetto alla quale il legislatore ha mostrato in generale una certa timidezza. Se ne parla solo per quei beni mobili, come la nave (art. 565 ss. c. nav.) o l'aeromobile (art. 1027 c. nav.), per i quali, a causa del loro considerevole valore, sono stati elaborati sistemi di pubblicità e regole di circolazione per molti versi simili a quelle elaborate per gli immobili.
          Di questo v'è traccia, come detto, nell'art. 2810, che non differenziandosi molto dall'art. 1967 del vecchio codice, ammette sì l'ipoteca mobiliare, ma la limita, oltre che alla nave ed all'aeromobile, alle rendite dello Stato, ipotesi già prevista dall'art. 1967, n. 4 del codice abrogato, ed agli autoveicoli.