Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

TRATTAMENTO MASSA ATTIVA DELLA QUOTA DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - NON MUTUATARIO

  • Carlo Della Chiesa Poma

    TORINO
    10/10/2025 18:10

    TRATTAMENTO MASSA ATTIVA DELLA QUOTA DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - NON MUTUATARIO

    BUONGIORNO,
    IN UN PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DELLA VENDITA DI UN IMMOBILE VI E' :

    SULL'IMMOBILE VENDUTO VI E' IPOTECA 1° GRADO PER MUTUO BANCARIO FONDIARIO

    DUE PROPRIETARI :

    A debitore mutuatario proprietario 95% immobile venduto
    B solo datore di ipoteca sulla sua quota di proprietà 5% immobile venduto ( e non mutuatario)

    Vi sono altri creditori chirografari.
    Un creditore chirografario sostiene ( per suo vantaggio nel riparto ) che B , non è debitore della BANCA (CREDITORE IPOTECARIO) e che , pertanto, la massa attiva di B dalla vendita dell'immobile ( 5%) al netto delle spese prededucibili, sarebbe da destinare ai Chirografari e non al FONDIARIO.

    Ci sono considearazioni in merito alla fontatezza di qusta tesi che io non ho accolto .

    Grazie
    Cordiali saluti
    CDCP
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/10/2025 09:23

      RE: TRATTAMENTO MASSA ATTIVA DELLA QUOTA DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - NON MUTUATARIO

      Ha fatto bene a non accogliere la tesi del creditore, la quale si pone in netto contrasto con l'art. 2808 c.c., il quale attribuisce al creditore ipotecario il così detto diritto di sequela, e cioè il diritto di far espropriare e soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene ipotecato, indipendentemente da chi sia il proprietario.
      Del resto, l'art. 602 c.p.c. sul versante processuale consente proprio che la procedura possa avere ad oggetto un bene gravato da ipoteca per un debito altrui.
      • Quaira Dell'Adami de Tarczal

        Trieste
        15/12/2025 17:11

        RE: RE: TRATTAMENTO MASSA ATTIVA DELLA QUOTA DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - NON MUTUATARIO

        Buonasera,
        mi inserisco nel quesito in quanto risulta preliminare al problema che si presenta a me. Preso per assodato che quindi il fondiario si soddisfa fino a capienza sull'intero importo derivante dalla vendita dell'immobile ipotecato, faccio un passetto più in là.
        Contesto: immobile di proprietà di due soggetti, uno mutuatario e l'altro datore di ipoteca (ipoteca iscritta sull'intero immobile). Il pignoramento, che grava sull'intero immobile, è promosso dal condominio, mentre la banca interviene richiedendo i benefici di cui all'art. 41 TUB.
        L'importo ricavato dalla vendita risulta capiente rispetto ai crediti vantati dal pignorante e il fondiario. Nell'ambito della predisposizione della bozza del progetto di distribuzione mi ritrovo quindi con due masse da cui attingono entrambi i creditori, prima il procedente con le spese in prededuzione, poi il fondiario e poi di nuovo il procedente con la quota in chirografo. L'attivo risulta capiente per soddisfare tutti e c'è addirittura un residuo attivo per entrambe le masse.
        Partendo da quanto recita l'art. 2871 C.C., ovvero "Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero.
        Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo 2866.", mi chiedo se il diritto di regresso debba essere esercitato dal terzo datore di ipoteca in un secondo momento, oppure se lo debba prevedere direttamente io nell'ambito del progetto di distribuzione privando quindi il mutuatario delle somme residue per riconoscerle direttamente, a parziale soddisfazione del credito di regresso, al terzo datore di ipoteca.

        Ringrazio anticipatamente.

        Cordiali saluti

        QDADT
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          18/12/2025 09:26

          RE: RE: RE: TRATTAMENTO MASSA ATTIVA DELLA QUOTA DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - NON MUTUATARIO

          Riassumiamo brevemente la vicenda a beneficio di tutti.
          La banca eroga a Tizio un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile in comproprietà tra Tizio e Caio; quest'ultimo dunque assume la veste di terzo datore di ipoteca.
          Successivamente la Banca pignora l'immobile ed il ricavato dalla vendita è tale per cui vi sono somme residue da restituire a Tizio e Caio.
          La domanda è se il terzo datore di ipoteca Caio può rivalersi, ex art. 2871 c.c., sul residuo da restituire a Tizio.
          La risposta è affermativa, ma nei termini che seguono.
          Dispone il primo comma dell'art. 2871 c.c. che "Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore".
          Dunque, affinché la surroga operi è che il terzo datore di ipoteca paghi o subisca l'espropriazione. Le due ipotesi indicate della norma quali alternative l'una rispetto all'altra stanno a significare, a nostro avviso, che l'operatività della surroga per effetto dell'espropriazione forzata presuppone che, in sede esecutiva, si sia proceduto alla vendita del cespite ed alla distribuzione del ricavato in favore del creditore ipotecario (Cass. Sez. 3, 04/07/2024, n. 18368; Cass. n. 23561 del 2/08/2023, Cass. n. 17046 del 11/08/2016; Cass. n. 17477 del 12/10/2012).
          Segnatamente, secondo la citata Cass. n. 23561/2023, "Non risponde dunque a logica, prima ancora che a diritto, affermare che il terzo datore di pegno abbia la possibilità giuridica di esercitare l'azione di rivalsa prima di aver avuto certezza, tramite quietanza o altro atto equivalente del creditore, non solo che questi sia stato effettivamente pagato, ma anche in quale misura, con ciò che ne deriva ai fini della prescrizione dell'azione".
          Se dunque il presupposto della surroga è l'effettivo pagamento, il quale si ha con la distribuzione del ricavato, prima di quel momento il creditore non ha diritto di regresso.
          Il suo diritto sorge dunque con l'approvazione del piano di riparto, il quale definisce anche il contenuto della rivalsa.
          A questo proposito va osservato che "Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria" (Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35847).
          Fatta questa premessa, occorre osservare che le modalità attraverso cui tale rivalsa può essere esercitata in sede esecutiva deve necessariamente consistere nel deposito di un atto di intervento, il cui presupposto è il possesso di un titolo esecutivo, a meno che il credito non sia consacrato in una delle scritture di cui all'art. 499 c.p.c. (l'art. 499 riconosce il diritto ad intervenire solo ai creditori il cui credito risulti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c.; sono dunque considerati solo il libro giornale, l'inventario, il bilancio, il conto profitti e perdite).
          Dunque, il creditore potrebbe intervenire laddove il credito da rivalsa risultasse (dopo l'approvazione del piano di riparto) in una delle scritture contabili di cui all'art. 499 c.p.c. oppure laddove egli abbia ottenuto, sulla scorta del piano di riparto, un decreto ingiuntivo in proprio favore.
          Sennonché l'una e l'atra ipotesi presuppongono un piano di riparto approvato, il quale tuttavia segna anche la fine dell'esecuzione (ex multis Cass. 28/08/2024 23240), con la conseguenza che dopo quel momento nessun intervento potrebbe essere ammesso. Del resto gli artt. 565 e 566 c.p.c. ammettono l'intervento solo fino a prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. (In riferimento al termine ultimo per intervenire, va invece osservato che, secondo la giurisprudenza, "In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., - sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo - secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio". Cass., 31/03/2015, n. 6432).
          A questo punto, l'unica possibilità che residua è quella di eseguire un pignoramento del saldo del conto corrente in testato alla procedura esecutiva, presso la quale sono depositate le somme che dovrebbero essere assegnate al debitore esecutato, nei cui confronti il terzo datore di ipoteca intende esercitare l'azione di rivalsa.