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Credito creditore procedente per spese in prededuzione e privilegio ipotecario

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    31/03/2026 19:26

    Credito creditore procedente per spese in prededuzione e privilegio ipotecario

    Buona sera,
    a seguito di mia richiesta, il creditore procedente di una procedura esecutiva immobiliare ha depositato in pct atto di precisazione del credito. Ai fini della redazione del piano di riparto finale delle somme della Procedura richiedo cortesemente quanto segue:
    1) il credito deriva da un contratto di mutuo fondiario con ipoteca iscritta presso i Registri immobiliari in data 6.5.2003. Il Decreto di trasferimento è stato emesso in data 27/10/2025. Da ispezione dei Pubblici Registri Immobiliari, l'ipoteca non risulta rinnovata nel ventennio. Pertanto tutto il credito, comprensivo di interessi, risulta declassato a rango chirografario. E' corretto?
    2) Nelle spese in prededuzione della Procedura, il creditore richiede:
    a) l'intero importo del fondo spese anticipato dalla Procedura. Con tale fondo, sono state pagare le spese di pubblicità con fatture intestate al creditore procedente. L'IVA relativa a tali fatture non dovrebbe essere oggetto di restituzione (in quanto oggetto di possibile detrazione dal creditore avente partita IVA), ma trattandosi di soggetto operante nel campo bancario - finanziario, per prudenza, procederei alla restituzione dell'intero fondo spese anticipato dal creditore procedente. E' Corretto?
    b) i compensi del legale che ha assistito il creditore nella Procedura esecutiva. Gli stessi non vengono quantificati, ma il creditore si rimette alla valutazione che verrà riconosciuta dal Delegato o disposta dal G.E in forza dei parametri utilizzati dal Tribunale. In questo caso riterrei opportuno che fosse il G.E. a liquidare tali compensi, per poi accoglierli nel piano di riparto finale. E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/04/2026 11:19

      RE: Credito creditore procedente per spese in prededuzione e privilegio ipotecario

      Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
      Quanto alla n. 1, il credito va declassato a chirografo.
      A questo proposito conviene partire dal dato normativo, e ricordare che a mente dell'art. 2847 c.c. "L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
      Da questa norma si ricavano due elementi: il primo è che i venti anni decorrono "dalla sua data", cioè dalla data dell'iscrizione; il secondo è che per impedire che l'effetto cessi l'iscrizione deve essere rinnovata "prima che scada" il ventennio che decorre dal giorno dell'iscrizione.
      Dunque, facendo un esempio, se l'ipoteca fosse stata iscritta in data 01.06.2000, essa durerebbe evidentemente fino al 31.5.2021, giorno entro il quale dovrebbe essere rinnovata per conservare i suoi effetti.
      Va anche aggiunto che l'esercizio dell'azione esecutiva (con il pignoramento ovvero con l'intervento in un processo esecutivo intrapreso da altri contro lo stesso debitore) non può considerarsi equipollente alla rinnovazione ex art. 2847 c.c., o comunque attività idonea ad impedire la cessazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma, sospendendo il decorso del ventennio di legge (Cass. 7498/2012, cit. e Cass. 8 febbraio 2017, n. 3401).
      Si è infatti osservato che agendo o intervenendo in sede esecutiva il creditore fa valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore o del terzo assoggettato all'esecuzione e si avvale della garanzia ipotecaria nei limiti in cui agisce nei confronti di quest'ultimo ex art. 602 e seg. c.p.c. o nei limiti in cui è onerato di sottoporre a pignoramento gli immobili ipotecati ex art. 2911 c.c.; pertanto, quando è il creditore pignorante, in forza della garanzia reale, esercita il diritto di espropriare i beni ex art. 2808 c.c., comma 1; quando, invece, interviene in procedure da altri intraprese, se è ipotecario può intervenire anche in mancanza di titolo esecutivo ex art. 499 c.p.c.. Tuttavia, la ragione di privilegio acquista il rilievo che le è proprio, non tanto nei rapporti tra creditore e debitore, quanto nei rapporti tra creditori concorrenti, vale a dire in sede di distribuzione del ricavato; soltanto, in questa sede, infatti, al momento della redazione del progetto di graduazione e/o di distribuzione ex art. 596 c.p.c. e art. 179 disp. att. c.p.c., rileva il diritto del creditore "di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione" ex art. 2808 c.c., commi 1 e 2. Quindi, per pervenire all'esito fisiologico della distribuzione del ricavato è necessario che il presupposto della partecipazione al concorso con la preferenza derivante dalla prelazione ipotecaria, vale a dire la permanenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, si mantenga fino al momento in cui al bene pignorato non si sostituisca definitivamente il prezzo ricavato dall'espropriazione, cosa che accade soltanto con l'emissione del decreto di trasferimento ed è pertanto alla data di questa emissione che l'iscrizione ipotecaria non deve avere superato il ventennio ex art. 2847 c.c. (cfr. Cass. n. 7570/11, in motivazione), poiché fino a quel momento l'iniziativa dei creditori su quel bene è ancora possibile.
      Questa conclusione, si è aggiunto, trova riscontro normativo nell'art. 586 c.p.c., (che prescrive che con il decreto il giudice ordina la cancellazione, tra l'altro, delle iscrizioni ipotecarie), e nell'art. 2878 n. 7 c.c. (che stabilisce che l'ipoteca si estingue con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).
      Diverso è il caso in cui, dichiarato il fallimento del debitore, l'iscrizione perda efficacia dopo l'approvazione dello stato passivo.
      In questo caso, infatti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore (Cass. 01.4.2011, n. 7570; 24.6.2015, n. 13090).
      Quanto alla 2/a.
      Riteniamo corretto non procedere al rimborso dell'IVA.
      Invero, non rientra tra le spese prededucibili l'IVA sulle spese tutte le volte in cui il creditore è un soggetto passivo dell'imposta, in quanto l'IVA da lui pagata sulla spesa, potendo essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, non è un costo (art. 19 d.P.R. 633/72).
      Questo tema è stato specificatamente trattato in giurisprudenza e dall'amministrazione finanziaria in sede di rimborso dell'IVA relativa al compenso del difensore della parte vittoriosa in giudizio.
      In proposito è stato osservato che ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente (che nell'esecuzione è sempre il debitore ex art. 95 c.p.c.)a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese di lite" e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa.
      Gli articoli 17 e 18 del Dpr 633/1972 dispongono che, ai fini IVA, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente. In particolare, l'avvocato deve "emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che il pagamento avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente" e deve addebitare al cliente l'Iva a titolo di rivalsa, anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate n 203/E del 6 dicembre 1994 e risoluzione 106/2006), con l'ulteriore precisazione che l'IVA rientra automaticamente nel computo delle spese processuali e non occorre un'apposita pronuncia del giudice per garantire "il rimborso" di detta imposta, poiché questa, essendo considerata "onere accessorio degli onorari di difesa", è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (ex multis, Cass. Sez. III, sentenza 31 marzo 2010, n. 7806).
      Deve tuttavia precisarsi che se il cliente vittorioso è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di IVA dal legale al proprio cliente, poiché quest'ultimo ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'IVA addebitatagli dal proprio avvocato, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 (sul punto si è così espressa la citata circolare n. 203/1994).Tutto questo, vale anche per le ipotesi in cui il soccombente sia stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (Cass., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2474; negli stessi termini, sez. III, ordinanza 13 settembre 2018, n. 22279).
      Tutto questo, all'evidenza, vale allo stesso modo per le spese vive.
      Quanto alla 2/b
      Riteniamo corretto sottoporre la liquidazione al giudice dell'esecuzione, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordinanza di vendita, nella quale spesso i tribunali indicano i criteri da adottare per inserire, già nella bozza del piano di riparto, i compensi da indicare.
      • Alessio Bonacchi

        AGLIANA (PT)
        02/04/2026 11:36

        RE: RE: Credito creditore procedente per spese in prededuzione e privilegio ipotecario

        Ringrazio vivamente per la completa ed esaustiva analisi delle casistiche sottoposte.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          02/04/2026 15:26

          RE: RE: RE: Credito creditore procedente per spese in prededuzione e privilegio ipotecario

          Grazie a Lei