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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
progetto di distribuzione - conflitto fra creditori - ipoteche - azioni revocatorie
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Michele Giuseppe Lo Prejato
Milano18/05/2026 17:35progetto di distribuzione - conflitto fra creditori - ipoteche - azioni revocatorie
Buongiorno,
nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, in fase di distribuzione delle somme, è sorto il conflitto fra creditore ipotecario (nel prosieguo E), che ha altresì chiesto e ottenuto la revocatoria di un atto avente ad oggetto l'immobile dell'esecuzione, e il creditore anch'esso revocante che ha successivamente iscritto ipoteca sul medesimo immobile (nel prosieguo D).
In particolare si sono verificati i seguenti passaggi:
1. A, proprietario al 100% degli immobili oggetto dell'esecuzione, dona a B la nuda proprietà degli immobili e a C la quota di 1/2 di usufrutto vitalizio, ritenendo per sé la residua quota di 1/2 di usufrutto;
2. D, creditore di A, promuove l'azione revocatoria della donazione e trascrive la relativa domanda giudiziale;
3. successivamente E, creditore di A, iscrive ipoteca giudiziale sulla quota dell'intero del diritto di proprietà di A (nonostante al momento dell'iscrizione A non fosse più proprietario degli immobili, che aveva donato; il creditore E ha comunque iscritto ipoteca sulla piena proprietà, avendo intenzione di promuovere l'azione revocatoria della donazione);
4. successivamente E promuove l'azione revocatoria della donazione e trascrive la relativa domanda giudiziale;
5. successivamente F, creditore di A, iscrive ipoteca giudiziale sulla quota di 1/2 dell'usufrutto di A (che A aveva conservato, donando il resto);
6. successivamente D ottiene la declaratoria di inefficacia della donazione e annota in conservatoria la relativa sentenza;
7. successivamente anche E ottiene la declaratoria di inefficacia della donazione e annota in conservatoria la relativa sentenza;
8. successivamente D iscrive ipoteca sulla quota dell'intero del diritto di proprietà di A.
In sede di distribuzione delle somme quale soggetto prevale fra D ed E?
Entrambi hanno chiesto e ottenuto la revocatoria dell'atto ed entrambi hanno iscritto ipoteca, ma in tempi diversi.
E ha iscritto l'ipoteca prima di D.
Però E ha iscritto l'ipoteca dopo che D ha trascritto la domanda revocatoria.
Lo scrivente ritine che dovrebbe prevalere il creditore E, che ha iscritto ipoteca per primo e che poi ha successivamente ottenuto la revocatoria dell'atto di donazione (che quindi è divenuto inefficacie nei suoi confronti, con effetto retroattivo).
Ciò in quanto non trova applicazione l'art. 2644 c.c., che riguarda solo gli atti enunciati nell'art. 2634 c.c. (tra i quali non è presente la domanda di revocatoria).
La trascrizione della domanda di revocatoria produce gli effetti indicati nell'art. 2652 c.c., comma 1, punto 5 ("la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda"); quindi nel caso che ci occupa la norma fa salvi i diritti acquistati dai terzi nei confronti di B e C, qualora il loro atto sia trascritto o iscritto prima della trascrizione della revocatoria; quindi tale norma non riguarda l'ipoteca giudiziale iscritta da E sui beni di A.
Se valesse la regola che tutte le trascrizioni e iscrizioni prese sugli immobili di A dopo la trascrizione della domanda revocatoria di D sono inopponibili a D, allora anche la trascrizione della revocatoria di E metterebbe il creditore E in una posizione di svantaggio nei confronti di D.
Invece è pacifico che tutti i creditori che hanno ottenuto la declaratoria di inefficacia della donazione partecipano in pari grado e proporzionalmente alla distribuzione del ricavato dell'esecuzione, indipendentemente da chi abbia trascritto per primo la domanda revocatoria.
Quindi se la regola dell'art. 2652 cc. non vale per le trascrizioni in revocatoria prese dai creditori di A, allora non può valere neppure sulle ipoteche iscritte sui beni di A dopo la trascrizione della revocatoria di D.
Pertanto il creditore E ha diritto di essere soddisfatto, co preferenza anche su D, sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
Vi chiedo gentilmente un Vostro parere a riguardo.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/05/2026 06:49RE: progetto di distribuzione - conflitto fra creditori - ipoteche - azioni revocatorie
Il ragionamento svolto non ci convince.
L'art. 2652 comma 1 n. 5 c.c., correttamente richiamato nella domanda, prescrive che si devono trascrivere "le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda".
Orbene la norma, nel prevedere la sentenza che accoglie la domanda "non pregiudica" i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede in base ad un atto iscritto o trascritto prima della domanda, contiene in se anche la regola opposta, e cioè quella per cui la sentenza che accoglie la revocatoria "pregiudica" i diritti acquistati dai terzi (tutti) dopo la trascrizione della domanda.
Così interpretata, la norma è del tutto sintonica rispetto alle regole della trascrizione (che regolano i conflitti tra più acquirenti in base al criterio dell'ordo temporalis della trascrizione), e della efficacia prenotativa delle domande giudiziali.
Se ne ricava, a nostro avviso, che l'ipoteca iscritta da D prevale sulla ipoteca di E.
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