Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    18/07/2025 17:12

    PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

    In una esec. immobiliare, con due beni pignorati e presenza di soli creditori chirografari, un immobile è stato assegnato al creditore procedente e uno è stato aggiudicato con pagamento del prezzo.
    In sede di riparto è stata costituita un'unica massa, formata dal prezzo di vendita del lotto 2 e dal valore di assegnazione del lotto 1.
    Detratti i compensi liquidati al custode ed al CTU e le spese in prededuzione ex art. 2770, l'importo residuo è stato attribuito ai due creditori chirografari proporzionalmente ai propri crediti ed assegnate le somme al creditore procedente riducendo le stesse per l'importo dell'assegnazione.
    A parere del sottoscritto tale criterio è coerente e compatibile con le norme del c.p.c. sull'assegnazione ed il riparto.
    Si potrebbe però obbiettare circa l'effetto satisfattivo per il creditore procedente (datio in solutium ex art. 1197 c.c.) limitatamente al valore dell'assegnazione, con conseguente partecipazione alla distribuzione per il solo credito residuo e conseguente diversa ripartizione proporzionale fra i creditori.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/07/2025 10:06

      RE: PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

      A nostro avviso la distribuzione eseguita è corretta.
      L'art. 588 c.p.c. dispone che "ogni creditore", nel termine di dieci giorni prima della data della vendita può formulare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
      A norma del successivo art. 589 c.p.c. (e dell'art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente. Fermo restanti questi limiti, il creditore può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
      Come si vede, il creditore che formula istanza di assegnazione non deve versare la quota parte di prezzo corrispondente al suo credito, ma solo l'importo dei crediti che hanno diritto di essergli preferiti e delle spese di esecuzione. Inoltre, vanno considerati i creditori concorrenti (nel caso in cui ad esempio il creditore che formuli istanza di assegnazione sia un chirografario, e vi siano altri chirografari tempestivi) in questo caso egli dovrà versare una quota parte di prezzo base pari all'importo che essi avrebbero ricevuto, ove il bene fosse stato venduto al prezzo fissato per la vendita.
      Se poi il prezzo base dovesse essere superiore a questa somma, egli dovrà versare anche la ulteriore differenza, dedotto l'importo del suo credito.
      Ovviamente il creditore richiedente dovrà altresì depositare il fondo spese necessario per il trasferimento.
      Così ricostruita la cornice di riferimento, possiamo dire che il creditore procedete che ha richiesto l'assegnazione concorre nella distribuzione del ricavato con la sola avvertenza (ai fini che qui interessano) che riceverà materialmente la quota parta di ricavato a lui spettante decurtata dell'importo dell'assegnazione, poiché per quell'importo riceve il bene assegnatogli.
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        21/07/2025 16:02

        RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

        Sono d'accordo su tutto. Ma il quesito era finalizzato a circoscrivere esattamente le modalità del riparto.
        Il creditore procedente che si è visto assegnare il bene senza versamento di conguaglio (salvo le spese), fermo restando che l'importo a lui spettante della distribuzione andrà decurtato da quanto già riconosciuto in sede di assegnazione, parteciperà alla stessa distribuzione, ai fini della ripartizione proporzionale fra i due chirografari, tenendo conto del credito lordo o di quello al netto della medesima assegnazione?
        Come già specificato nel quesito "in sede di riparto è stata costituita un'unica massa, formata dal prezzo di vendita del lotto 2 e dal valore di assegnazione del lotto 1". Detratti i compensi liquidati al custode ed al CTU e le spese in prededuzione ex art. 2770, l'importo residuo è stato attribuito ai due creditori chirografari proporzionalmente ai propri crediti (nel caso del procedente al lordo del valore di assegnazione) ed attribuite poi le somme spettanti a quest'ultimo riducendo le stesse per l'importo della medesima assegnazione.
        E' evidente che se il procedente/assegnatario dovesse partecipare alla distribuzione al netto dell'importo di assegnazione già in sede di riparto proporzionale fra i creditori chirografari, l'importo a lui spettante risulterebbe sensibilmente inferiore.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          21/07/2025 17:43

          RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

          Pensavamo di essere riusciti a spiegare il nostro punto di vista, che proviamo a spiegare meglio. A nostro avviso la partecipazione al riparto dell'unica massa formata deve avvenire (sulla scorta di quanto abbiamo precedentemente detto, "al lordo" del valore di assegnazione.
          • Maurizio Rubini

            VITERBO
            21/07/2025 18:50

            RE: RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO CON ASSEGNAZIONE BENI

            Vi ringrazio e concordo.