Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

piano di riparto creditore defunto

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    15/09/2022 18:27

    piano di riparto creditore defunto

    Buonasera, in un'esecuzione immobiliare, una volta predisposto il piano di distribuzione si è avuta notizia del decesso dei uno creditori aventi diritto ad una parte delle somme. Da accertamenti svolti c'è stata la rinunzia all'eredità e non c'è stata la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
    Vi chiedo la sorte della somma attribuita al creditore deceduto. Riterrei che la stessa debba essere accantonata in un apposito conto e messo a disposizione degli evenutali aventi titolo di eredi, salva la devoluzione allo Stato successivamente ai 10 anni.
    Avrei piacere di un Vs. parere nel merito.
    Grazie
    Massimo Cinesi
    • Zucchetti SG

      17/09/2022 10:24

      RE: piano di riparto creditore defunto

      Per affrontare la fattispecie prospettata è necessario rispondere ad un duplice interrogativo: quali effetti produce il decesso del creditore in seno alla procedura esecutiva; quale sorte subiscono le somme che egli, ove in vita, avrebbe avuto diritto a percepire.
      In ordine al primo aspetto osserviamo che, come noto, l'esistenza di un diritto di credito in capo al creditore procedente e, dunque, di riflesso, l'esistenza stessa del creditore, costituiscono una condizione dell'azione esecutiva (in questi termini Cass. n. 8306 del 31/03/2008, e prim'ancora Cass. n. 13021 del 09/12/1992).
      Dunque, la morte del creditore non determina l'interruzione del processo, anche ove dichiarata dal suo difensore a condizione che almeno uno degli eredi (o l'eventuale curatore dell'eredità giacente, se nominato) compia atti di impulso. In difetto, il processo esecutivo si estinguerà, a meno che nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, nel qual caso la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.
      La conclusione che dunque si può ricavare è che, non verificandosi l'interruzione del processo, non sarà necessaria una sua riassunzione (di cui la interruzione è il presupposto), potendosi costituire il successore a titolo universale (ma questo vale anche in tutti i casi di cessione del credito) a norma dell'art. 111 c.p.c. (cfr, in questi termini, Cass. 12/04/2013, n. 8936; Cass., 01/07/2005, n. 14096).
      Posto quindi che la procedura non si estingue è necessario chiedersi quale sorte subiscono le somme destinate al debitore deceduto, anche in ragione del fatto che per le procedure esecutive manca una norma analoga a quella di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall. (oggi art. 213, comma quarto, cci) a norma del quale le somme destinate ai creditori irreperibili sono ridepositate sul conto della procedura e decorsi 5 anni sono versati, dal depositario, all'Erario.
      A fare chiarezza è intervenuta, la l. 13 novembre 2008, n. 181, che, nel convertire il d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario "), ne ha modificato l'art. 2, aggiungendovi la previsione per cui gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia " (art. 2, comma secondo, lett. c-bis), vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia" (stessa sorte subiscono le somme "di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall.).
      Dunque, nel conflitto tra creditori (reperibili e non) e debitore, prevale la ragion di stato.
      In conclusione i creditori irreperibili entro il termine decadenziale di cinque anni dalla chiusura della procedura devono reclamare le somme depositate a loro nome, decorsi i quali esse andranno ad alimentare il FUG.