Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    08/02/2023 13:56

    COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

    Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, un creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 con decreto ingiuntivo del 2014, appellato e confermato dalla Corte di Appello nel 2017, chiede la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. del proprio credito.

    Nella redazione del progetto di distribuzione il delegato ha escluso tale privilegio. Ed ha ritenuto che:

    il creditore dovesse essere degradato in chirografo in quanto non ha dimostrato: 1) di aver esperito azione esecutiva mobiliare; 2) di essere rimasto insoddisfatto dall'esecuzione mobiliare; 3) di poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio del debitore.

    Il Legale del creditore si oppone a tale degrado in quanto a suo dire: <<......omissis una volta ottenuta la sentenza della Corte di Appello che confermava la legittimità del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per i propri crediti nei confronti della società esecutata, non aveva alcuna possibilità di agire per il recupero del proprio credito perchè tutti i beni probabilisticamente capienti dell'esecutata erano sottoposti a pignoramento. Pertanto è in re ipsa la prognosi di infruttuosità che Voi ritenete necessaria.>>.

    A vostro parere è sufficiente quanto asserito dal Legale del creditore oppure è necessario che lo stesso provi la prognosi di infruttuosità documentalmente?

    Attendo un Vostro gentile parere e Vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      14/02/2023 05:42

      RE: COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

      La risposta alla domanda formulata ruota intorno all'istituto della così detta collocazione sussidiaria sugli immobili, prevista dall'art. 2776 c.c., di taluni crediti assistiti da privilegio.
      È noto che la collocazione sussidiaria sugli immobili, a norma del successivo art. 2776 c.c., si declina nel fatto che nella distribuzione del ricavato dalla vendita immobiliare questi crediti prevalgono sui crediti chirografari.
      I presupposti per la collocazione sussidiaria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), la quale ha osservato che il creditore che intenda avvalersene deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      La giurisprudenza ha altresì chiarito (e qui le deduzioni del legale del creditore sarebbero astrattamente condivisibili) che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
      Chiariti dunque quali sono i presupposti che consentono ad un creditore munito di privilegio mobiliare la collocazione sussidiaria sugli immobili, è evidente che se quest'onere probatorio non viene assolto il credito non potrà godere della collocazione sussidiaria preferenziale, e dunque dovrà essere trattato come credito chirografario.
      Nel caso di specie, affermare che tutti i beni della esecutata sono stati sottoposti a pignoramento non ci sembra deduzione sufficiente ad invocare la collocazione sussidiaria. In primo luogo perché occorrerebbe produrre una documentazione ipotecaria che lo attesti; in secondo luogo perché sarebbe anche necessario valutare comparativamente l'importo dei crediti in forza dei quali il pignoramento è stato eseguito ed il valore dei cespiti aggrediti.
      • Pietro Lisi

        Lecce
        21/04/2023 12:12

        RE: RE: COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

        Buongiorno, mi trovo ad affrontare una questione non molto dissimile da quella proposta col quesito principale: nel mio caso un creditore intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare del 2017 in sede di precisazione del credito ha richiesto la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. del proprio credito ammontante a complessivi 250.000 euro, ed a sostegno della propria richiesta ha prodotto in atti un pignoramento presso terzi negativo da lui effettuato nel 2014 nei confronti del debitore avente ad oggetto una sorte capitale di soli 25.000 euro.
        A questo punto mi chiedo (e chiedo a voi) è soddisfatta la condizione di legge prevista dall'art. 2776 c.c.? Al creditore basta aver esperito un pignoramento negativo per 25.000 euro per poter godere del privilegio sussidiario per tutti i 250.000 euro? Oppure il privilegio gli dovrà essere riconosciuto limitatamente a quei 25.000 euro per i quali è stato eseguito il presso terzi negativo, mentre i rimanenti 225.000 euro andranno posti in chirografo poiché per quelli non v'è prova dell'infruttuosa esecuzione?
        Il mio pensiero (e ma magari sbaglio) è che se un creditore esperisce nei confronti di un debitore un presso terzi negativo per 1.000 euro poi non è che in sede di procedura esecutiva immobiliare possa chiedere il riconoscimento del privilegio per un credito di 500.000 euro, poichè non fornisce prova di aver esperito un azione esecutiva negativa per gli altri 499.000 euro.
        Cosa ne pensate?
        Ringrazio e saluto.
        Pietro Lisi
      • Zucchetti SG

        22/04/2023 09:14

        RE: RE: COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2776

        Non è facile rispondere alla domanda formulata, e comprendiamo le perplessità.
        Richiamiamo alcuni punti fermi.
        La Corte di cassazione (sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), ha affermato che il presupposto ella collocazione sussidiaria richiede che il creditore fornisca la prova:
        a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
        b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
        c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
        La giurisprudenza ha anche che "l'infruttuosità - quale presupposto per il privilegio stesso, a sua volta collegato alla natura del credito in ragione del particolare valore intrinseco riconosciutogli dall'ordinamento - dipenda da una mera prognosi - purché fondata su elementi probanti e cospicui - e non comporti l'imposizione al creditore della previa sopportazione di costi ed oneri con ogni probabilità inutili per potersi avvalere di quello che resta pur sempre un privilegio e quindi un trattamento di miglior favore" (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724, pag. 8 della motivazione).
        La Corte dunque, al fine di dispensare il creditore munito di privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria, richiede "elementi probanti e cospicui" idonei a dimostrare che, "con ogni probabilità", l'esecuzione mobiliare sarebbe stata inutile.
        Così ricostruiti i termini in cui il dato normativo è stato ricostruito dalla giurisprudenza, siamo propensi a ritenere che, a fronte di una collocazione sussidiaria da riconoscersi nel 2023, una esecuzione mobiliare infruttuosamente esperita 9 anni fa sia inidonea (in assenza di elementi ulteriori) a concretizzare quegli "elementi probanti e cospicui" richiesti dal giudice della nomofilachia. Certamente si tratta di un indice che fa apparire come ben possibile l'infruttuosità di una azione esecutiva mobiliare; e tuttavia, poiché qui si tratta di superare un dato normativo (quello del previo esperimento dell'azione esecutiva) è forse necessario, stando alla condivisibile prospettazione della Corte, un quid pluris il quale consenta di ritenere che, dal 2014 ad oggi, la prognosi di fruttuosità dell'esecuzione mobiliare non è cambiata.