Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Gradazione credito

  • Luca Cesaroni

    Bergamo
    07/12/2022 10:16

    Gradazione credito

    Buongiorno,
    sono delegato alla vendita di una esecuzione immobiliare con il debitore defunto e per esso curatore dell'eredità giacente nominato dal Tribunale.
    La procedura esecutiva immobiliare è stata attivta dal creditore procedente che vanta un credito ipoteario sul bene.
    Adesso, ceduto l'immobile ad un valore davvero basso, sono prossimo alla predisposizione del progetto di distribuzione finale ma ho un dubbio.
    Il curatore dell'eredità giacente chiede di essere ammesso al riparto per le seguenti somme:
    - in prededuzione, e in caso di incapienza che le stesse vengano poste a carico del creditore procedente, per rimborso oneri di dichiarazione di successione.
    E' corretto? Non è possibile che tale spesa rientri tra i compiti del curatore dell'eredità giacente?
    Cordiali saluti.

    Luca
    • Zucchetti SG

      08/12/2022 10:05

      RE: Gradazione credito

      Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che l'eredità venga accettata.
      In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni del defunto, amministrazione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
      Per gestire questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
      Il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice. Egli, ai sensi dell'art. 193 disp att c.p.c. deve "prestare giuramento (...) di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità" e, per questo, è tenuto a rendicontare il proprio operato.
      Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
      A norma dell'art. 28, comma 2. D.Lgs. n. 346/1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) il curatore dell'eredità giacente rientra tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
      A questo dato, pacifico, l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 587 del 15 settembre 2021, ha aggiunto quello per cui al Curatore dell'eredità giacente competerebbe anche l'anticipazione delle relative imposte di successione in incertam personam, pur se nei limiti dal valore dei beni ereditari posseduti. Questa opinione non ci convince in quanto ove il patrimonio ereditario risultasse del tutto passivo e/o privo di liquidità corrente (ad esempio in presenza di un asse ereditario immobilizzato o investito in titoli), il curatore correrebbe il rischio di dover anticipare con risorse proprie quanto necessario per versare l'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione di successione presentata, salvo poi rivalersi sugli eredi accettanti o chiederne il rimborso all'Erario, in caso di devoluzione allo Stato.
      A norma dell'art. 530 c.p.c., il curatore dell'eredità giacente provvede ai pagamenti dei creditori man mano che si presentano, previa autorizzazione giudiziale, salvo che non vi sia opposizione da parte di uno dei creditori o dei legatari, nel qual caso il curatore provvede a norma dell'art. 498 e seguenti, e dunque, (a norma dell'art. 499, comma secondo c.c.) deve formare lo "stato di graduazione", che è assimilabile a quello che nel fallimento è il progetto di stato passivo, ed in questo caso il pagamento dei creditori avverrà nel rispetto delle rispettive cause di prelazione.
      Detto questo, e venendo alla domanda formulata, è evidente che il curatore dell'eredità giacente ha diritto ad ottenere, in prededuzione, le spese della curatela, atteso che sono costi che non rientrano nell'attivo utilizzabile per il pagamento dei creditori.
      È invece dubbio che possa chiedere le spese relative al pagamento dell'imposta di successione.
      Per escludere questa richiesta si potrebbe affermare che le imposte sono dovute dall'erede per conto del quale il curatore esercita il suo ufficio, sicché l'Ente impositore non può vantare la pretesa nei confronti della curatela dell'eredità giacente. Peraltro, a mente dell'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990, l'imposta di successione è un prelievo che si applica "ai trasferimenti di beni e diritti per successione per causa di morte", ed a mente del successivo art. 5 essa è dovuta "dagli eredi e dai legatari".
      Coloro i quali ritengono che invece il curatore dell'eredità giacente sia tenuto al pagamento delle imposte (con la conseguenza che, nel caso prospettato dalla domanda, avrebbe diritto a prelevare il relativo ammontare dal ricavato), osservano che il Curatore di eredità giacente sarebbe un responsabile d'imposta, ossia un soggetto che "in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi".
      Questa ricostruzione, ad oggi, è quella che incontra il favore dell'Agenzia delle Entrate (la quale comunque non ci convince nella misura in cui obbliga il curatore al pagamento anche in assenza di liquidità), e trova conferma in una interpretazione letterale dell'art. 36, comma 3 del ciato d.lgs 346/1990.