Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Liquidazione spese giudizio di opposizione

  • Cesare De Luca

    Catanzaro Lido (CZ)
    20/03/2023 18:22

    Liquidazione spese giudizio di opposizione

    Buonasera
    non so se qualcuno abbia già dato una risposta ma il mio problema è il seguente.
    in occasione di una procedura di esecuzione immobiliare il debitore propone opposizione agli atti esecutivi e il GE, nel rigettare l'opposizione, condanna il debitere alla rifusione delle spese legali nei confornti di ciuascu creditore costituitosi nel giudizio di opposizione.
    Io sono stato incaricarto della redazione del progetto di distribuzione e uno dei creditori costituitisi nel giudizio di opposizione ha depositato nota di precisazione del credito indicando la somma che il GE ha liquidato nel provvedimento che ha deciso l'opposizione senza che sia stato depositatato atto di intervento.
    A prescindere dal grado in cui collocare tali spese (che ho gia risolto) ho seri dubbi: se inserire nel progetto di distribuzione una somma in assenza di un atto di intervento, anche in presenza del titolo esecutivo (il provvedimentod el GE) ed anche se indicato nella nota di precisazione del credito non potendo attrinuire alla nota di precsazione del credito la stessa valenza dell'atto di intervento.
    Grazie per la Vs. preziosa collaborazione
    cesare de luca
    • Zucchetti SG

      22/03/2023 15:30

      RE: Liquidazione spese giudizio di opposizione

      La domanda richiede lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari, anche se, anticipando la conclusione cui giungeremo, precisiamo da subito che non è necessario un atto di intervento, trattandosi di spese liquidate nella procedura dal ge.
      I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., sono i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli artt. 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione.
      A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      In particolare, il riconoscimento della causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Con riferimento alle spese legali Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571, ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
      Da questa disamina possiamo ricavare una prima conclusione: il credito per spese di giustizia non necessita di un atto di intervento perché esso è un credito accessorio al credito principale, il quale viene liquidato dal giudice in forza dell'art. 95 con un provvedimento che non costituisce titolo esecutivo, ma è esplicativo di un accertamento mero (in ordine all'an ed al quantum) privo di efficacia al di fuori dell'esecuzione. Peraltro, ad argomentare diversamente si dovrebbe ritenere che tutte le spese liquidate da giudice dopo l'ordinanza di vendita darebbero luogo a crediti il cui relativo atto di intervento sarebbe sempre tardivo.
      Chiaramente il discorso muta per le spese liquidate con la sentenza che ha definito il giudizio di merito, atteso che quelle spese, liquidate in un autonomo procedimento e consacrate nella sentenza che ha definito il giudizio, potranno essere ammesse alla distribuzione in sede esecutiva solo se domandate con un atto di intervento.
      Quanto al privilegio, le osservazioni che abbiamo detto ci portano ad affermare che il compenso legale relativo all'opposizione è munito di privilegio ex art. 2770 solo se in quel giudizio sono state sollevate dal debitore contestazioni che, ove accolte, avrebbero travolto l'intera procedura e non solo la posizione del creditore procedente.