Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

COMPENSI LEGALE CREDITORE PROCEDENTE

  • Lisa Prosperi

    Roseto degli Abruzzi (TE)
    08/06/2023 13:18

    COMPENSI LEGALE CREDITORE PROCEDENTE

    Buongiorno, ho provveduto a fare richiesta ai creditori per la precisazione dei crediti e l'avvocato del creditore procedente tra i credito ha richiesto oltre alle sue fatture già emesse alla banca ulteriori compensi dalla fase del precetto a quella istruttoria sulla base dello scaglione di vendita del lotto.
    Il mio dubbio è, oltre verificare che non siano compensi già fatturati, il legale deve depositare istanza di liquidazione al GD affinché gli vengano liquidati, o posso io riconoscere questo credito?
    Non essendoci capienza per i chirografari vorrei essere certa di questo aspetto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/06/2023 11:54

      RE: COMPENSI LEGALE CREDITORE PROCEDENTE

      La risposta a questa domanda dipende per alcuni versi dalle disposizioni contenute nell'ordinanza di vendita.
      Va premesso, sul punto, che a norma dell'art. 91 c.p.c. (disposizione applicabile anche al procedimento esecutivo con l'avvertenza che per esso non vige il principio della soccombenza ma quello declinato all'art. 95 c.p.c., a mente del quale le spese dell'esecuzione sono a carico di colui che l'abbia subita) il giudice con il provvedimento con il quale definisce il giudizio dinanzi al lui condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, e ne liquida l'ammontare.
      Le modalità attraverso cui questo provvedimento di liquidazione delle spese interviene dipendono, appunto, da quanto previsto nell'ordinanza di vendita.
      Le alternative possono essere molteplici.
      In alcuni tribunali il giudice liquida gli importo che poi il professionista delegato inserisce nella bozza del piano di riparto;
      in altri Tribunali è lo stesso professionista a determinare gli importi e ad inserirli nel piano di riparto e a questo punto: o il giudice li liquida (rideterminandone, se del caso, la misura) dopo di che la bozza del piano di riparto viene sottoposta alle parti, oppure il piano di riparto viene sottoposto direttamente alle parti, e solo in sede di discussione il giudice provvede.
      Il nostro suggerimento è dunque quello di analizzare l'ordinanza di vendita e verificare quali prescrizioni la stessa contiene sul punto.
      Se nulla dovesse essere previsto, non resta che girare la richiesta di liquidazione al giudice dell'esecuzione.