Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

insinuazione tempestivo o tardivo

  • Antonella Montelli

    Roma
    28/09/2022 15:36

    insinuazione tempestivo o tardivo

    Un creditore nella proc. esec., aveva fatto insinuazione tempestiva per l'importo di 100.000 euro a titolo di onorari per cause del debitore esecutato ma non aveva ancora ottenuto la liquidazione degli onorari in sentenza da parte della corte d'appello e pertanto in seguito, dopo avere richiesto ed avuto la liquidazione degli onorari per le prestazioni effettuate, ha fatto un intervento tardivo precisando che il totale a lui dovuto era di euro 70.000 a fronte delle liquidazioni. Come devo considerare l'intervento nel suo totale da riconoscere (70.000) tempestivo o tardivo?
    • Zucchetti SG

      29/09/2022 19:51

      RE: insinuazione tempestivo o tardivo

      La questione prospettata richiede lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari.
      Da quanto è dato comprendere, il creditore al momento dell'intervento era sprovvisto di titolo esecutivo.
      Se così fosse, va ricordato che a mente dell'art. 499 c.p.c. i creditori privi di titolo esecutivo possono intervenire "se al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile".
      Quindi, i creditori non muniti di titolo esecutivo possono depositare atto di intervento se al momento del pignoramento si è verificata una di queste condizioni: sequestro sul bene pignorato; titolarità di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri; credito risultante da scritture contabili.
      Con riferimento a tali ultimi crediti, la ragione per cui il legislatore ha inteso riconoscere la possibilità di intervento sembra individuabile nell'art. 634, co. 2 c.p.c., in forza del quale "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".
      Dunque, lo scopo della disposizione (deflattivo) è quello di dispensare questi creditori dal proporre ricorso per decreto ingiuntivo, riservando ad una fase successiva (ed eventuale) la verifica giudiziale del credito. L'intervento di questi creditori deve essere accompagnato dal deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui il credito risulta.
      Se dunque nel caso prospettato l'intervento fosse privo dei presupposti appena richiamati, lo stesso andrebbe considerato inammissibile, e quindi ai fini del riparto potrebbe essere considerato solo il secondo (tardivo) atto di intervento.
      Se invece ricorressero i presupposti per un intervento non titolato (nei termini che abbiamo sopra precisato) occorre osservare che questi creditori non partecipano automaticamente alla distribuzione del ricavato.
      Essi, infatti, devono notificare al debitore il ricorso per intervento nel termine di dieci giorni dal deposito. Depositato l'intervento, con l'ordinanza con cui dispone la vendita, il giudice fissa la cosiddetta udienza di verificazione dei crediti, disponendone la notifica a cura di una delle parti. In questa udienza, se il debitore non si presenta o non contesta espressamente il credito, questo si ha per riconosciuto e concorre alla distribuzione del ricavato; se invece il debitore contesta il credito, il creditore potrà ottenere in sede di riparto l'accantonamento della somma pretesa se ricorrono due condizioni: abbia espressamente chiesto l'accantonamento; dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della sua pretesa. L'accantonamento non può eccedere i tre anni decorrenti dall'approvazione del piano di riparto.
      Se tutte queste condizioni si sono verificate, il creditore privo di titolo esecutivo, ottenuto quest'ultimo, parteciperà alla distribuzione del ricavato come creditore tempestivo.