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Riconoscimento privilegio ipotecario

  • Marcella Luca

    Salerno
    10/10/2022 13:54

    Riconoscimento privilegio ipotecario

    Il caso è il seguente: mutuo garantito da ipoteca volontaria di terzo. Il debitore impugna il titolo eccependone l'inesistenza ed il processo viene sospeso per quel creditore. Anni dopo viene emesso il decreto ingiuntivo sulla base di quello stesso mutuo ipotecario ed il creditore è intervenuto nella procedura esecutiva richiedendo il riconoscimento del credito portato dal D.I. in via privilegiata ipotecaria.
    Io riterrei che il privilegio spetti, ma non ne sono certa.
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      11/10/2022 08:17

      RE: Riconoscimento privilegio ipotecario

      A nostro avviso il privilegio ipotecario va riconosciuto.
      È noto che a mente dell'art. 2808 del codice civile l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni insistiti da ipoteca anche nei confronti del terzo acquirente. L'ipoteca, specifica l'art. 2809, deve essere iscritta non solo su beni specificatamente indicati, ma anche per una somma determinata di denaro.
      Questo ci consente di affermare che l'ipoteca assiste il credito inteso quale diritto del creditore ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, e ciò è reso esplicito, tra l'altro, dall'art. 2843 il quale impone l'annotazione delle cessioni, delle surrogazioni e degli altri atti dispositivi del credito. Anche l'art. 2866 conferma questa impostazione riconoscendo diritti al terzo che ha adempiuto l'obbligazione pagando i creditori iscritti. Nella medesima direzione si muove altresì l'articolo 2878, il quale annovera tra le cause di estinzione di ipoteca l'estinguersi dell'obbligazione.
      Sulla scorta di queste premesse virgola è possibile affermare che il privilegio ipotecario venga meno in ragione del fatto che il creditore, munito di titolo contrattuale, abbia inteso agire in giudizio per procurarsi un titolo esecutivo nel convincimento, giusto o sbagliato, che è quello da lui posseduto non fosse un valido titolo esecutivo.
    • Marcella Luca

      Salerno
      11/10/2022 09:31

      RE: Riconoscimento privilegio ipotecario

      Purtroppo la situazione è proprio quest'ultima, poiché il titolo originario è stato disconosciuto e l'esecuzione sospesa per quel titolo. L'attuale DI è sub iudice poiché opposto dal datore d'ipoteca per gli stessi motivi per cui oppose il mutuo (titolo originario). La strada più corretta potrebbe essere quella di accantonare le somme in attesa della sentenza? Grazie
      • Zucchetti SG

        11/10/2022 17:35

        RE: RE: Riconoscimento privilegio ipotecario

        Non ricorrono gli estremi per un accantonamento, al quale è possibile procedere solo nei casi espressamente contemplati dal legislatore (è il caso, ad esempio, dell'accantonamento operato all'esito dell'udienza di verifica del credito fissata ex art. 499 c.p.c. in ipotesi di disconoscimento di un credito non titolato).
        In sede di riparto, inoltre, si può procedere ad un accantonamento solo in attuazione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal giudice in sede di definizione di una controversia distributiva sorta ai sensi dell'art. 512 c.p.c.
        Se dunque il titolo esecutivo non viene sospeso dal giudice della opposizione a decreto ingiuntivo o se la procedura esecutiva non viene sospesa dal giudice dell'esecuzione, occorrerà procedere oltre con le operazioni delegate.