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Provvedimento del GE ex art. 618 comma 2 CPC (fissazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merit...

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    20/09/2022 17:26

    Provvedimento del GE ex art. 618 comma 2 CPC (fissazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito) omessa introduzione del giudizio di merito effetti

    Come Curatore di un fallimento intervenuto (mediante difensore) in una procedura esecutiva iniziata e proseguita da creditore fondiario ho opposto ex art. 617 secondo comma CPC (sempre mediante difensore), il provvedimento con cui il GE autorizzava l'assegnazione in favore del creditore fondiario della somma da riconoscere ex art. 41 TUB.
    Lo scrivente si doleva del fatto che detto provvedimento fosse lesivo dei diritti della Curatela, costituiti dai crediti della stessa (per spese generali e spese speciali), siccome aventi preferenza rispetto al credito fondiario.
    il GE, ai sensi degli artt. 617 e 618 CPC, ha accolto l'opposizione disponendo che il creditore fondiario rifondi alla procedura esecutiva gli importi relativi alle spese specifiche ed alle spese documentate dalla curatela.
    il GE, inoltre, ha assegnato il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
    Il punto è se e come, nella specie, trovi applicazione la norma di cui all'art. 624 terzo comma CPC (sull'estinzione del processo esecutivo per omessa introduzione del merito dell'opposizione), applicabile -in quanto compatibile- anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 CPC.
    Ora, nel caso specifico non vi è stato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione sicché la parte onerata di solito è identificata nel creditore che al fine di evitare la sanzione della estinzione del processo esecutivo, è tenuto ad introdurre il giudizio di merito.
    Nel mio caso, non vi è stata sospensione dell'esecuzione, sicché la norma del 624 comma terzo CPC che sanzione con l'estinzione del processo esecutivo l'omessa introduzione del giudizio di merito non sarebbe applicabile in quanto non compatibile con il caso concreto.
    Ed allora, chiedo: ove nel mio caso nessuna delle parti "riassumesse" il giudizio nel merito, il provvedimento con cui il GE ha accolto la mia opposizione, si stabilizzerebbe? E dunque, è corretto sostenere che nel mio caso la parte interessata all'introduzione del giudizio di merito sarebbe il creditore fondiario che avrebbe interesse a rimuovere il provvedimento del GE che dispone che il creditore fondiario stesso restituisca alla procedura esecutiva le somme che saranno destinate alla curatela in sede di riparto (dell'esecuzione)?
    Grazie fin da ora.
    Avv. Alfredo Tacchetti Fermo
    • Zucchetti SG

      26/09/2022 08:11

      RE: Provvedimento del GE ex art. 618 comma 2 CPC (fissazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito) omessa introduzione del giudizio di merito effetti

      Conviene affrontare il tema prospettato nella domanda muovendo dalla previsione di cui all'art. 624, comma terzo, c.p.c., a norma del quale, nei casi di sospensione del processo disposta dal giudice dell'esecuzione, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non viene introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
      Come si vede, l'estinzione del processo esecutivo, per omessa introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice, segue solo al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione, non già quando la sospensione sia stata negata dal giudice dell'esecuzione o dal collegio eventualmente adito in sede di reclamo (cfr. in proposito, Cass., Sez. III, 10/10/2019, n. 25411).
      Questa conclusione è del tutto coerente con la ratio della norma (pervero assai discussa in dottrina). Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12977) essa avrebbe la funzione di consentire alla parte soccombente nella fase sommaria di prestare acquiescenza "in prospettiva", ove le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione paiano in qualunque modo convincenti o difficilmente ribaltabili nel prosieguo, così pure evitando il rischio del carico delle spese (anche) del giudizio di merito dell'opposizione; per altro verso, nel caso di disposta sospensione, la norma consentirebbe all'opponente di perseguire immediatamente al debitore opponente "il bene della vita", ossia il subitaneo arresto della procedura esecutiva a suo carico, anticipando gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione. Si tratta quindi, di una chiara finalità deflattiva, connessa alla natura "anticipatoria" che secondo la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 22033/2011, nonché Cass. n. 7043/2017, in motivazione) la sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ha assunto per effetto delle modifiche di sistema apportate dalla legge n. 69 del 2009, che ha appunto modificato l'art. 624, comma 3, c.p.c., nonché diverse disposizioni del c.d. procedimento cautelare uniforme.
      In definitiva, la stabilizzazione degli effetti del provvedimento conclusivo della fase sommaria determina, quale conseguenza, che il procedimento, ove sospeso, si estingua definitivamente.
      Se si accettano queste premesse, la conseguenza che se ne deve ricavare è che in caso di diniego della sospensione (la qualcosa è avvenuta nella fattispecie rappresentata nella domanda) l'unico interessato a introdurre il giudizio di merito è l'opponente, atteso che, in difetto, la procedura esecutiva segue regolarmente il suo corso. Viceversa, in caso di disposta sospensione, questo interesse ad agire va ascritto al creditore, poiché l'omessa introduzione della fase di merito comporta, ai sensi del citato art. 624 comma 3 c.p.c., l'estinzione del giudizio (già) sospeso, a meno che il debitore con l'opposizione non abbia contestato il diritto del creditore ad agire in executivis, nel qual caso non gli sarebbe sufficiente ottenere la mera declaratoria di estinzione del processo, aspirando egli alla caducazione del titolo esecutivo (sotto questo versante, la dichiarata finalità anticipatoria del provvedimento sospensivo adottato dal giudice dell'esecuzione, si presta ad essere criticata).
      Per affermare che, anche in caso di negata sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, il creditore procedente avrebbe comunque interesse ad introdurre il giudizio di merito, si dovrebbe postulare che quel termine (e le conseguenze che ne derivano) dovrebbe essere rispettato anche quando la sospensione fosse disposta in sede di reclamo. E tuttavia ci sembra una soluzione che, sebbene sostenuta da taluno, non tiene conto del fatto per cui il collegio investito del reclamo deve, in forza dell'effetto devolutivo del gravame, fissare egli il termine per l'introduzione del giudizio di merito (come correttamente sostenuto da Cass., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033).