Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Eredità giacente comproprietaria al 50%, creditore fondiario di primo grado e spese del curatore ex art. 2770 c.c.

  • Paolo Lorenzo Signorini

    Borgomanero (NO)
    23/09/2026 17:36

    Eredità giacente comproprietaria al 50%, creditore fondiario di primo grado e spese del curatore ex art. 2770 c.c.

    Buongiorno,
    sottopongo alla Vostra attenzione il seguente caso, in relazione al quale devo predisporre il progetto di distribuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
    Gli immobili venduti erano intestati per il 50% al sig. Tizio e per il restante 50% alla sig.ra Caia, successivamente deceduta. Entrambi avevano stipulato un mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta sulla piena proprietà degli immobili, per un importo sensibilmente superiore al prezzo successivamente ricavato dalla vendita.
    A seguito del decesso della sig.ra Caia, nessuno dei chiamati ha accettato l'eredità. Su ricorso dello stesso creditore fondiario, il Tribunale ha dichiarato aperta l'eredità giacente e ha nominato un curatore.
    Circa un mese e mezzo dopo l'apertura dell'eredità giacente, il creditore fondiario ha notificato al curatore l'atto di precetto. A distanza di ulteriori due mesi circa è stato notificato l'atto di pignoramento, dal quale ha avuto origine la procedura esecutiva immobiliare.
    Il prezzo ricavato dalla vendita è pari a circa €100.000. In applicazione dell'art. 41 TUB, una parte consistente del prezzo, pari a circa €70.000, è già stata corrisposta al creditore fondiario. La somma residua si trova nella disponibilità della procedura e dovrà essere utilizzata anche per il pagamento delle spese dell'esecuzione.
    A distanza di circa un anno e mezzo dalla notifica del pignoramento, il curatore dell'eredità giacente è stato autorizzato dal Giudice delle Successioni a intervenire nella procedura esecutiva per ottenere, testualmente, «le somme nette di spettanza dell'Eredità giacente».
    Nell'originario ricorso per intervento il curatore ha chiesto genericamente l'assegnazione delle somme nette spettanti all'eredità. Con la successiva nota di precisazione ha invece chiesto l'assegnazione del 50% del ricavato, sostenendo che la defunta era comproprietaria degli immobili nella misura del 50%, che l'eredità giacente era stata aperta prima dell'inizio dell'esecuzione e che il pignoramento era stato notificato successivamente alla nomina del curatore.
    Secondo il curatore, l'art. 506 c.c. sarebbe applicabile all'eredità giacente in forza del richiamo contenuto nell'art. 531 c.c. e, conseguentemente, la quota del 50% del ricavato dovrebbe essere trasferita al curatore affinché venga distribuita secondo lo stato di graduazione previsto dall'art. 499 c.c.
    Dalla documentazione depositata risultano il decreto di apertura dell'eredità giacente, l'autorizzazione all'intervento e il ricorso per intervento. Non risulta invece prodotto alcun ulteriore documento relativo all'eventuale liquidazione concorsuale dell'eredità.
    Il decreto di nomina del curatore distingue espressamente le due disposizioni. Da un lato richiama l'art. 530 c.c., precisando che, in presenza dell'opposizione di un creditore o legatario, il curatore deve procedere alla liquidazione dell'eredità secondo gli artt. 498 e seguenti. Dall'altro richiama separatamente l'art. 531 c.c. con riferimento alle disposizioni riguardanti l'inventario, l'amministrazione e il rendimento dei conti.
    La prima questione che sottopongo è pertanto la seguente: nel progetto di distribuzione il 50% del ricavato riferibile alla quota della defunta deve essere assegnato al curatore dell'eredità giacente oppure deve essere preventivamente soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado anche sulla quota della defunta?
    In particolare, vorrei comprendere se la semplice apertura dell'eredità giacente, anteriore al pignoramento, sia sufficiente a rendere applicabile l'art. 506 c.c. oppure se occorrano anche l'avvio della liquidazione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.c. e la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c.
    Vorrei inoltre sapere se, anche ritenendo applicabile l'art. 506 c.c., debba comunque trovare applicazione la parte della disposizione secondo cui soltanto il prezzo residuante dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari viene distribuito in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499 c.c.
    La seconda questione riguarda le spese legali sostenute dall'eredità giacente.
    Il curatore ha prodotto una nota spese del proprio difensore e ne ha chiesto la collocazione in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c., sostenendo che le relative attività erano state previamente autorizzate dal Giudice delle Successioni mediante l'autorizzazione a intervenire nella procedura esecutiva e che erano funzionali alla realizzazione dell'immobile e svolte nell'interesse dell'intero ceto creditorio della defunta.
    Dagli atti risulta, tuttavia, che l'esecuzione era già stata iniziata dal creditore fondiario, che la stima e la vendita si sono svolte nell'ambito della procedura da questo promossa e che il curatore aveva dichiarato di non disporre della liquidità necessaria per promuovere un'autonoma vendita. L'intervento dell'eredità sembra essere stato effettuato principalmente per ottenere l'assegnazione delle somme ritenute di propria spettanza.
    Chiedo pertanto se tali compensi legali possano essere considerati spese di giustizia sostenute per l'espropriazione dell'immobile nell'interesse comune dei creditori e beneficiare del privilegio ex art. 2770 c.c., oppure se l'autorizzazione del Giudice delle Successioni a conferire l'incarico al difensore non sia, da sola, sufficiente a riconoscere tale privilegio.
    Infine, ritenete opportuno chiedere preventivamente al curatore ulteriore documentazione a sostegno delle proprie richieste oppure predisporre direttamente il progetto sulla base degli atti depositati, lasciando al curatore la possibilità di formulare osservazioni e al G.E. la decisione sull'eventuale contestazione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.?
    Ringrazio anticipatamente per il confronto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      27/09/2026 10:46

      RE: Eredità giacente comproprietaria al 50%, creditore fondiario di primo grado e spese del curatore ex art. 2770 c.c.

      L'art. 506, comma 1, è chiaro: le procedure esecutive non possono essere promosse "eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498". Ergo, se il curatore dell'eredità giacente non fornice la prova di questa pubblicazione il divieto non scatta.
      Aggiungiamo che un lontano precedente dalla corte di cassazione ha statuito che "nel disciplinare le procedure individuali in materia di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'art 506 c.c. ha introdotto una procedura concorsuale non prevista dal precedente codice civile del 1865, avente carattere di prevalenza rispetto alle singole procedure esecutive individuali; tuttavia tale norma non fa alcun riferimento alla procedura esecutiva, di cui possono avvalersi gli istituti di credito fondiario in forza del t.u. n. 646/1905, la quale, pertanto, mantiene la sua autonomia e indipendenza rispetto alla procedura concorsuale promossa dagli eredi del debitore ipotecato in forza dell'art 503 c.c. nella sfera della normativa disciplinatrice dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario. In conseguenza l'istituto di credito fondiario può agire in esecutivis contro l'erede del mutuatario, prescindendo dall'osservanza della procedura concorsuale prevista dal citato art 506 c.c." (Cass., 9.8.1973, n. 2325). Sti tratta tuttavia pronuncia che non ci sentiamo di condividere, poiché il divieto prescritto dal codice civile è generale, né l'attuale art. 41 tub contiene deroghe sul punto, riferendosi alla sola liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento).
      A proposito delle spese di procedura, osserviamo quanto segue.
      Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare), ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
      Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
      La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
      A nostro avviso questo principio, stante la eadem ratio, può trovare applicazione anche nella procedura di liquidazione dell'eredità giacente, con la conseguenza che occorrerà un provvedimento del giudice di quella che riconosca alla curatela il privilegio richiesto.