Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

  • Linda Priori

    Siena
    28/02/2019 19:12

    Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

    Buonasera,
    ringrazio fin da adesso per il prezioso aiuto che ci fornite.
    In un'esecuzione immobiliare risultano presenti un creditore procedente ed un creditore iscritto non intervenuto. Le notifica ex 498 del creditore procedente al non intervenuto è stata effettuata.
    In sede di progetto di distribuzione è necessario che anche il non intervenuto esponga il proprio credito? E qualora non lo facesse tempestivamente (entro il deposito del progetto di distribuzione in cancelleria) sarebbe legittimato entro il termine per porre osservazioni allo stesso?
    Nel caso in cui depositi precisazione del credito, deve presentare un titolo esecutivo (essendo ipotecario) oppure non essendo mai intervenuto (neanche in cancelleria telematica è presente il legale) la propria domanda non ha valore?

    Grazie mille e buona serata

    LP
    • Zucchetti SG

      09/03/2019 13:47

      RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

      Per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare la previsione di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l'indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell'art. 158 disp. att. c.p.c.
      L'avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l'onere di intervenire nella procedura.
      In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l'intervento dei predetti soggetti nell'espropriazione.
      Ai creditori iscritti, va poi notificata l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 569, ultimo coma, c.p.c.
      Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine.
      In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      Queste norme si giustificano, e devono essere coordinate, con quella di cui all'art. 586 c.p.c., il quale dispone che il decreto di trasferimento contenga l'ordine di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, anche successivi, gravanti sull'immobile.
      Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l'unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.
      Se omette di intervenire, nessun accantonamento potrà essere eseguito in suo favore.
      Quanto alle modalità dell'intervento, esso deve assumere la veste formale di un ricorso, poiché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione. Inoltre, se l'intervento si fonda su credito portato da scritture contabili, occorre depositare insieme al ricorso, l'estratto autentico notarile delle scritture medesime.
      Inoltre, proprio perché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale, si ritiene che sia necessaria la difesa tecnica, per cui il ricorso per intervento deve essere sottoscritto dal difensore del creditore e non dalla parte personalmente (così la giurisprudenza, secondo la quale gli artt. 82 e 83 c.p.c., in materia di patrocinio delle parti e procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, l'intervento del creditore, indipendentemente dalla circostanza che sia munito o meno di titolo esecutivo, richiede il ministero del difensore (Cass., 7.12.1997, n. 6603).
      La stessa giurisprudenza appena richiamata ha altresì precisato che un intervento effettuato dal creditore personalmente costituisce un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, atto che non può essere sanato dalla successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato, potendo al più costituire un intervento tardivo, ove ne abbia i requisiti.
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        11/03/2023 17:27

        RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

        Buonasera, qualora il creditore che ha iscritto ipoteca sia un istituto di credito non più esistente (prima in lca poi cessione ad altri istituti), a chi va notificato l'avviso ex art. 498 cpc? devo ricostruire le vicende societarie della banca o l'eventuale cessionario ha l'onere di annotare il suo subentro in conservatoria?
        • Zucchetti SG

          12/03/2023 17:44

          RE: RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

          L'art. 498 c.p.c. prevede che "debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri".
          Il diritto di prelazione pertanto deve risultare dai pubblici registri. Ne deriva che in caso di cessione, ove la stessa non risulti annotata a margine dell'iscrizione, nessuna notifica è dovuta al cessionario.
    • Diego Cuccu'

      Porto Sant'Elpidio (FM)
      13/03/2023 09:49

      RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

      Buongiorno,
      la presente al fine di chiederVi se lo stesso principio vale anche in caso di giudizio di divisione e dunque alcuna notifica andrà fatta al cessionario non risultante dai pubblici registri.
      In attesa della Vostra cortese risposta, vi saluto cordialmente.
      DC
      • Zucchetti SG

        14/03/2023 08:00

        RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

        A norma dell'art. 1111 c.c. ogni partecipante alla comunione può, in qualunque tempo, chiedere lo scioglimento della comunione.
        Tuttavia, per consentire che detto diritto potestativo possa essere esercitato senza pregiudizio per i creditori iscritti e gli aventi causa dei comproprietari, l'art. 1113 c.c. prevede che costoro devono essere chiamati ad intervenire affinchè la divisione abbia effetto (e cioè sia opponibile) nei loro confronti; simmetricamente, l'art. 784 c.p.c. dispone che il giudizio di scioglimento delle comunioni deve svolgersi con il litisconsorzio necessario di tutti i creditori opponenti (dal che si ricava che i creditori iscritti non opponenti sono litisconsorti facoltativi).
        Come si vede, anche l'art. 113 fa riferimento ai creditori iscritti, per cui le regole sono le medesime.
    • Irene Cataldi

      Ascoli Piceno
      15/11/2023 12:38

      RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

      Buongiorno, mi inserisco nella discussione per esporre un mio caso. Quale Delegato alla vendita immobiliare ho provveduto alla vendita di un immobile intestato ad un debitore in regime di comunione legale. La vendita chiaramente è stata fatta per l'intero, ma la quota del coniuge non esecutato è gravata dalla trascrizione di un decreto di ammissione a concordato preventivo, allo stato chiuso. La ditta di cui era intestatario il coniuge non esecutato è in effetti poi fallita. Le notifiche sono state tutte regolarmente eseguite prima al concordato preventivo poi al fallimento, ma quest'ultimo non si è insinuato nella procedura esecutiva immobiliare. Ora sono in sede di riparto e devo approntare il progetto di distribuzione. Che fare della quota del fallito? Seguendo un ragionamento strettamente procedurale dovrei versare la quota direttamente al coniuge non esecutato, ma teniamo presente che il G.E. non ha ordinato la cancellazione della trascrizione a favore del concordato e , quindi, tale soluzione mi sembra non ammissibile in quanto non libererebbe il bene aggiudicato del gravame citato. L'unica soluzione sembrerebbe quella di versare al fallimento (pur non intervenuto) il valore della quota del coniuge non esecutato, onde ottenere dal Giudice Delegato l'autorizzazione alla cancellazione del gravame. Spero di essere stata chiara. Ringrazio della attenzione che vorrete dedicarmi. Cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        16/11/2023 12:31

        RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

        Ai sensi dell'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del cci), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
        La contestazione della violazione, da parte del creditore, di questo divieto, configura una vera e propria contestazione del diritto di questi di procedere ad esecuzione forzata (individuale), e non attiene semplicemente alla regolarità di uno o più atti di esecuzione ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva, con la conseguenza che essa va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dunque non può dirsi assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c.
        Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al fallito alla massa fallimentare, la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 ss. l.fall., (oggi artt. 211 e ss cci) e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
        Secondo Cass., sez. III, 7 gennaio 2009, n. 28 "unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione è il curatore del fallimento del debitore esecutato".
        Sul versante processuale, l'art. 107, comma 6, l.fall. (oggi art. 216, comma 10 cci),prevede che se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.
        Per esecuzioni pendenti devono intendersi quelle nelle quali non sia ancora materialmente avvenuta la distribuzione del ricavato (Cass., Sez. III, 6 aprile 2005, n. 7093; analogamente, sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sez. I, 28 dicembre 2012, n. 23993), anche se sul punto si è ina attesa di una pronuncia della corte di cassazione.
        La norma attribuisce al curatore un vero e proprio potere di scelta tra la prosecuzione della vendita in sede esecutiva individuale ovvero la richiesta al Giudice dell'esecuzione di dichiarare l'improcedibilità della stessa, fatti salvi, ovviamente, i casi di cui all'art. 51 l.fall.
        Quanto alle modalità del subentro, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, Cass. 2 dicembre 2010, n. 24442 ha affermato che "nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purché però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benché non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente".
        Secondo Cass., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25802 L'improcedibilità dell'esecuzione quale conseguenza del mancato subentro, "non determina, la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento.
        Ora, da queste norme, per come interpretate dalla giurisprudenza, ci sembra di poter ricavare l'affermazione per cui se il curatore resta "inerte" si applica la regola della improseguibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 51 e 107 lf., atteso che l'esecuzione prosegue solo se egli si attiva in tal senso.
        Queste conclusioni valgono, a nostro avviso, anche quando il fallimento colpisce il coniuge del debitore, per le ragioni che proviamo di seguito a spiegare.
        Secondo la giurisprudenza (Cass. 14 marzo 2013 n. 6575) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
        Poste queste premesse i giudici di legittimità affermano che il bene a pignoramento dei beni della comunione debba avere ad oggetto l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi), con conseguente messa in vendita o assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà, con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
        In questa procedura esecutiva la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo del giudizio in executivis, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
        Se dunque il coniuge in comunione con il debitore va considerato tout court esecutato, il suo fallimento soggiace alle regole generali che abbiamo sopra illustrato in punto di prosecuzione della procedura esecutiva, con l'avvertenza che se il fallimento interviene prima della vendita l'esecuzione non si arresta essendo stato precedentemente eseguito il pignoramento.
        L'effetto della improseguibilità si produrrà solo nel momento in cui, trasferito il bene e mutato conseguentemente l'oggetto del pignoramento (costituito ormai dal prezzo ricavato) sarà possibile che ciascuna delle due masse (quella da ripartire e quella acquisita alla massa per effetto del fallimento) seguirà le sue sorti in applicazione delle regole generali di governo dei rapporti tra esecuzione individuale e fallimento.
        Ed allora, anche in questo caso, se il curatore fallimento non ha inteso proseguire la procedura, non resterà che versare al fallimento la somma dovuta al coniuge non debitore.