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estensione del privilegio ipotecario alle spese legali di intervento

  • Giovanni Mion

    MESTRE (VE)
    02/09/2019 19:24

    estensione del privilegio ipotecario alle spese legali di intervento

    In una procedura esecutiva immobiliare nella dichiarazione di credito presentata da Agenzia Entrate riscossione vengono azionati crediti per imposte sia con privilegio ipotecario ( la minor parte)che in chirografo (la maggior parte). Oltre a tali crediti viene richiesta l'ammissione della totalità delle spese legali relative all'attività di intervento nella procedura con lo stesso grado (ipotecario) previsto per una parte dei tributi azionati.
    Si chiede di sapere se tale procedura sia corretta atteso che le somme dichiarate godono solo in minima parte del privilegio ipotecario.
    • Zucchetti SG

      06/09/2019 10:53

      RE: estensione del privilegio ipotecario alle spese legali di intervento

      Nel rispondere al quesito posto, riteniamo che occorra partire dalla previsione di cui all'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative.
      Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
      Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
      • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
      Svolta questa premessa di carattere generale, e venendo al quesito posto, è da ritenersi che quando un creditore interviene per concorrere nella distribuzione del ricavato in ragione di una pluralità di crediti, di cui solo alcuni garantiti da ipoteca, la estensione delle spese processuali all'ipoteca deve essere eseguita proporzionalmente; così, ad esempio, se un creditore concorre per 100, di cui 30 garantiti da ipoteca, solo il 30% delle spese legali complessivamente liquidate godranno della prelazione ipotecaria.
      Quindi, in sede di elaborazione della bozza del piano di riparto ai sensi dell'art. 591 bis, comma 3 n. 12 c.p.c., il professionista delegato riconoscerà l'ipoteca al credito ipotecario ed al 30% delle spese, collocando al chirografo le restanti.