Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Somma versata provvisoriamente ex art 41 TUB

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    12/05/2020 17:25

    Somma versata provvisoriamente ex art 41 TUB

    Mi trovo in questa situazione: con Il progetto di distribuzione, verrà soddisfatto parzialmente solo il creditore precedente, al quale sono state versate, provvisoriamente ex art 41 TUB, somme nella misura del 70% ( €. 19.950,75) del prezzo di aggiudicazione ( €. 28.500,00). La somma residua da distribuire, pari a poco piu di euro 7000,00, non è sufficiente a soddsfare le spese in prededuzione ed ex art 2770 pari ad oltre euro 12.000, tutte comunque da versare al creditore procedente. Mi chiedevo se la somma assegnatagli provvisoriamente possa essere assegnata in via definitiva in conto delle spese spettantigli in prededuzione ed ex art 2770, per poi assegnaregli il residuo in conto del credito per sorte quale creditore ipotecario.
    Grazie.

    • Zucchetti SG

      03/06/2020 20:37

      RE: Somma versata provvisoriamente ex art 41 TUB

      Il dato normativo dal quale prendere le mosse per rispondere all'interrogativo formulato risiede nell'art. 41, comma quarto, d.lgs. n. 385/1993 il quale prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Uno dei nodi interpretativi che la norma ha posto è stato quello di definire la nozione di "credito complessivo". Detta espressione, infatti, se interpretata letteralmente condurrebbe ad attribuire all'istituto di credito in via immediata, se pur provvisoria, tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
      Proprio per queste ragioni, nella giurisprudenza di merito si preferisce un'interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo la quale il versamento diretto in favore del creditore fondiario riguarda la sola quota di credito garantita dall'ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell'art. 2855 c.c.( Così Trib. Roma, 26 luglio 2005).
      Tale orientamento si fonda su due considerazioni. In primo luogo il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l'attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.
      Evidentemente, una soluzione di questo tipo presuppone che si ritenga che la quantificazione del credito ipotecario debba essere compiuta attraverso l'applicazione dell'art. 2855 c.c, poiché dalla disciplina di questa norma si ricava che il creditore fondiario sarà sempre creditore, oltre che di una somma beneficiante della garanzia ipotecaria, anche di una somma rispetto alla quale egli è creditore chirografario.
      In questo senso appare consolidata la giurisprudenza (Cass. civ. 26 luglio 2004, n. 14003, Trib. Roma 4 febbraio 2005, Trib. Milano, 9 settembre 2003 anche se occorre dare conto del contrario avviso, per la verità assai criticato di dottrina, espresso da Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2009, n. 10297, la quale, in verità ha deciso una fattispecie nella quale trovava applicazione il TU n. 646 del 1905).
      Ciò premesso, al quesito formulato va data, a nostro avviso, risposta affermativa, in quanto la situazione ipotizzata è praticabile.
      Invero, l'art. 2770 c.c.. accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
      Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      È chiaro dunque che, con riferimento ad esse, il concetto di "prededuzione", frequentemente utilizzato in ambito esecutivo mutuandolo dalla disciplina fallimentare, è improprio in quanto in realtà non si tratta di costi sostenuti direttamente dalla procedura esecutiva, ma di esborsi dei creditori compiuti nell'interesse comune di tutti i creditori, costituenti credito che deve essere soddisfatto con preferenza rispetto ad ogni altro credito. Di prededuzione, pertanto, avrebbe senso discorrere, anche in sede esecutiva, solo per quelle spese che non devono essere rimborsate al creditore ma che devono essere "pagate" direttamente con il ricavato dalla vendita (si pesi, a questo proposito, ad esempio, al compenso dovuto al professionista delegato).
      Ed allora, se i crediti di cui all'art. 2770 altro non sono se non una quota parte del "credito complessivo" cui si riferisce l'art. 41, comma quarto, tub, è ben possibile (anzi necessario) che la somma provvisoriamente attribuita al creditore fondiario possa essere imputata, prioritariamente, a spese di giustizia.
      Infatti, se così non si operasse, si avrebbe che un credito munito del privilegio di cui all'art. 2770 e 2777 c.c. non sarebbe soddisfatto con preferenza rispetto al credito ipotecario.