Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    28/03/2026 20:21

    Progetto di distribuzione

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.

    Un creditore ipotecario procedente, interviene nella procedura esecutiva immobiliare da lui promossa in forza di un separato atto di intervento per spese legali ex articolo 2770 c.c. a titolo di spese legali liquidate nelle opposizioni fatte dal debitore e all'esito delle quali è risultato vittorioso.

    Mentre nell'atto di intervento ha indicato solo il grado di privilegio ex articolo 2770 e/o con altro grado di privilegio che sarà indicato, può in sede di precisazione del credito indicare e chiedere il credito anche in via ipotecaria 2855 c.c. e in subordine in via chirografaria o è una domanda nuova e doveva fare un nuovo atto di intervento.

    Ringrazio come sempre
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 08:50

      RE: Progetto di distribuzione

      A nostro avviso questa possibilità va ammessa.
      L'intervento nella procedura esecutiva si caratterizza per essere una, seppur particolare, domanda giudiziale, con la quale il creditore chiede di poter ottenere una somma di danaro pari all'importo del suo credito, da ricavarsi con la vendita, invito domino, dei beni pignorati.
      Di questa domanda il creditore, in base ai principi generali, deve indicare tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa l'eventuale sussistenza di un privilegio; infatti, indicando il privilegio il creditore domanda non solo di concorrere nella distribuzione del ricavato, ma di concorrervi facendo valere il diritto di essere preferito ad altri creditori (chirografari o titolari di un credito di rango inferiore).
      Si ritiene quindi, generalmente, che il diritto di concorrere al privilegio debba essere appositamente richiesto, poiché anche nella distribuzione del ricavato vale il principio della domanda, con la conseguenza che occorra rispettare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., vertendosi in tema di diritti di credito, e cioè di diritti disponibili (che la domanda di partecipazione al ricavato sia una vera e propria domanda giudiziale cfr, ex multis, Cass. 06-5-2015, n. 9011).
      Dunque, una prima affermazione che può compiersi sulla scorta dei principi generali, è quella per cui la volontà di concorrere alla distribuzione come creditore privilegiato debba essere esplicitata.
      Altra affermazione che può compiersi è quella per cui è sufficiente che il creditore chieda il privilegio, senza che abbia anche l'onere di indicare specificamente la norma che lo riconosce, posto che la individuazione e l'applicazione delle norme regolanti la fattispecie sottoposta al suo esame è compito riservato al giudice in forza del noto principio jura novi curia (Cass. n. 12467 del 21/05/2018).
      Dunque, se nell'atto di intervento la richiesta del privilegio è stata formulata, la possibilità per il creditore di correggere il tiro in sede di precisazione del credito va ammessa poiché essa non è vincolante, potendo essere corretta d'ufficio dallo stesso giudice.