Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

precisazione del credito da parte del creditore procedente

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    25/11/2022 11:56

    precisazione del credito da parte del creditore procedente

    Buongiorno, sto provvedendo alla redazione del progetto di distribuzione ed il creditore procedente ha depositato la precisazione del suo credito.
    la procedura esecutiva composta da due lotti è terminata con l'aggiudicazione del lotto 1 e l'estinzione del lotto 2 per accordo tra le parti.
    nel lotto 2 durante la procedura sono stati effettuati dei lavori pagati dal creditore procedente.
    Detto ciò, il creditore procedente nella sua precisazione del credito ha inserito tutte le spese anticipate per i lavori al lotto 02, le somme anticipate come fondo spese e i compensi del legale di entrambi i lotti.
    Mi domando , se sul lotto 02 è stato trovato un accordo ed estinta la procedura perché le spese ecc. sopra menzionate vengono richieste dal creditore ?
    Non sarebbe più corretto inserire solo quelle che riguardano il lotto 01?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      26/11/2022 10:24

      RE: precisazione del credito da parte del creditore procedente

      Condividiamo la soluzione prospettata, nel senso che solo le spese relative al lotto n. 2 dovrebbero concorrere al riparto.
      Per spiegare le ragioni di questo convincimento è utile, preliminarmente, intendersi sul concetto di rinuncia.
      Invero, il creditore procedente il quale per le più svariate ragioni non abbia più interesse alla vendita di uno dei beni pignorati può "rinunciare parzialmente" alla procedura, cioè limitatamente ad alcuni dei beni pignorati.
      In dottrina tuttavia non vi è concordia nel qualificare una situazione di tal fatta in termini di vera e propria rinuncia tipica all'esecuzione. Infatti, mentre taluni parlano di rinuncia propriamente detta, con la conseguenza che applicano la disciplina di cui agli articoli 629, 630 e 632 del codice di procedura civile, altri preferiscono richiamare la nozione di riduzione della domanda esecutiva o di modificazione dei dati del processo esecutivo.
      Sembrano ammettere un concetto di estinzione parziale "tipica" della procedura Cass. civ. Sez. III, 30-11-2015, n. 24354, nonché Cass. civ. Sez. III, 28-06-2011, n. 14268 in relazione al caso della omessa produzione della documentazione ipocatastale riferita solo ad alcuni dei beni pignorati, nonché Cass., III, 30-8-2013, n.19960, e Cass., sez. III, 28-6-2011, n. 14268 chiamate ad occuparsi del termine per reclamare l'estinzione parziale della procedura.
      Il tema è stato invece affrontato ex professo nel processo di cognizione, dove il concetto di estinzione parziale è ammesso sin dagli anni '60 (Cass. Sez. III, 30/07/1966, n. 2140; Cass. Sez. II, 16/10/1976, n. 3532; Cass. Sez. I, 04/10/1984, n. 4924, fino ad arrivare a Cass. sez. III, 13/12/2018, n. 32228).
      Il concetto di rinuncia parziale pare a noi condivisibile. Invero, sul piano degli effetti, sembra congruo trattare allo stesso modo il creditore che rinuncia a proseguire alla vendita di un bene pignorato, che quindi esce dalla procedura esecutiva, indipendentemente dal fatto che esistano altri beni rispetto ai quali la essa possa seguire il suo corso. Invero, a bene vedere, nulla esclude che una pluralità di immobili potrebbero risultare oggetto di pignoramenti diversi, per le ragioni più disparate, suscettibili ciascuno di dare origine ad una singola procedura esecutiva.
      Se allora si ammette che la rinuncia parziale vada intesta nella sua accezione tipica (con la conseguenza che, ad esempio, il rimedio praticabile avverso il provvedimento che la dispone è quello del reclamo al collegio e non l'opposizione agli atti esecutivi), deve conseguentemente affermarsi che le spese vive sostenute in relazione al bene espunto dalla procedura gravano sui creditori rinuncianti che le hanno sostenute in applicazione dei principi generali.
      Peraltro, indicazioni conformi alla soluzione da noi indicata ci sembra possano ricavarsi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40847) che si è occupata di circoscrivere, in matria esecutiva, il concetto di "riunione" delle procedure.
      Questa giurisprudenza, occupandosi del caso in cui con un unico atto di pignoramento vengano sottoposte ad esecuzione plurime quote o plurimi diritti (appartenenti a soggetti diversi) del medesimo bene ha premesso il fatto che nel processo esecutivo non esiste una "riunione" in senso tecnico, come quella disciplinata dagli artt. 273 e 274 c.p.c., ma si parla, impropriamente, di "riunione" nell'ipotesi prevista dall'art. 561 c.p.c. e, cioè, quando "il conservatore dei registri immobiliari ... nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento", circostanza dalla quale deriva la formazione di un unico fascicolo da parte del cancelliere e lo svolgimento dell'esecuzione forzata in unico processo.
      Da questa situazione va distinta, secondo la citata giurisprudenza, quella in cui diversi diritti, facenti capo a soggetti diversi, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti di pignoramento, il che si verifica, ad esempio, quando sono colpiti un diritto reale minore e la nuda proprietà, oppure quote diverse di comproprietà di un unico cespite appartenenti a diversi esecutati. In quest'ultimo caso ma si procede ad una "riunione" in senso atecnico, secondo una prassi giudiziaria conforme ai principi di efficienza, efficacia e rapidità che dominano il processo esecutivo.
      Da questa "riunione" deriva il fatto che le procedure, pur rimanendo formalmente distinte, vengono trattate congiuntamente al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita e, dunque, in maniera più proficua e vantaggiosa per le parti.
      Dalla trattazione congiunta non deriva, tuttavia, la medesima unitarietà del rapporto processuale riconosciuta quale effetto dell'art. 561 c.p.c., sicché le vicende di una singola procedura non si ripercuotono necessariamente sull'altra.
      Detto questo, non ci sembra di dover trattare diversamente il caso in cui plurimi cespiti, invece di essere pignorati in momenti successivi, siano sottoposti ad un unico pignoramento. Se questo viene meno con riferimento ad uno di essi (ad esempio per rinuncia) le spese riferibili al cespite per il quale la procedura si è estinta non potranno gravare sul bene "sopravvissuto".