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successione omessa e rivendita immobile acquistato all'asta

  • Federica Salvioli

    Modena
    28/05/2026 12:36

    successione omessa e rivendita immobile acquistato all'asta

    Buongiorno a tutti,

    vi sottopongo un quesito.

    Una società si aggiudica un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Dalle verifiche effettuate emerge che, pur essendo presente la continuità delle trascrizioni, non risulta mai presentata la dichiarazione di successione.

    Il bene era pervenuto al debitore per successione ereditaria; quest'ultimo aveva però accettato tacitamente l'eredità, provvedendo anche alla relativa trascrizione, senza tuttavia presentare la dichiarazione di successione.

    Nel frattempo il decreto di trasferimento è stato regolarmente emesso, registrato, trascritto e volturato catastalmente. Nel decreto e nei dupli è stato regolarmente indicato che non è stata presentata la dichiarazione di successione.

    Secondo voi, qualora l'aggiudicatario decidesse in futuro di rivendere l'immobile, potrebbero sorgere problemi derivanti dall'omessa dichiarazione di successione da parte del debitore esecutato?

    Personalmente ritengo che ciò non dovrebbe incidere sulla commerciabilità del bene, ma ho sentito opinioni molto contrastanti e mi farebbe piacere confrontarmi con voi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/05/2026 08:29

      RE: successione omessa e rivendita immobile acquistato all'asta

      Condividiamo la soluzione prospettata nella domanda: l'omessa presentazione della denuncia di successione non incide sulla futura rivendita del bene da parte dell'aggiudicatario.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      L'art. 48 D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (testo unico sulle imposte sulle successioni e donazioni)
      Dopo aver previsto al comma 1 che "Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente .. l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia", aggiunge al comma 2 che "i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".
      È discusso se questa norma, nel prescrivere il divieto di "compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte" (se non è offerta la prova della presentazione della dichiarazione della successione), si riferisca soltanto agli atti mortis causa (pubblicazioni di testamenti, rinuncia ed accettazione di eredità, identificazione catastale, rinuncia ad azione di riduzione, procure) ovvero anche agli atti che l'erede stipula con il terzo acquirente. Muovendo dallo scopo, della norma, che è chiaramente quello di obbligare l'erede a rendere la dichiarazione di successione, è da ritenersi che essa si applichi non soltanto ai negozi mortis causa propriamente detti, ma anche ai rogiti relativi ai trasferimenti inter vivos stipulati tra eredi e terzi acquirenti, aventi ad oggetto i dei beni provenienti dalla successione.
      Peraltro, in dottrina è stato anche affermato che la norma prescrive il divieto ma non la conseguenza civilistica della sua violazione, con la conseguenza per cui, nel caso di successione non "dichiarata", sarebbe sufficiente che il notaio menzionasse tale circostanza e - di conseguenza - ponesse l'agenzia delle entrate nelle condizioni di riscuotere la relativa imposta.
      Così riassunti i termini della questione, a nostro avviso si possono ricavare due conseguenze secondo noi certe.
      La prima è che la norma non si applica ai trasferimenti posti in essere in seno alle procedure esecutive, poiché i magistrati e gli arbitri sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione. Si tratta, all'evidenza di una scelta normativa del tutto logica, ove si consideri che se così non fosse il debitore esecutato avrebbe tutto l'interesse a non presentare la denuncia di successione.
      La seconda è che la norma non si applica neppure ai trasferimenti posti in essere dall'aggiudicatario (o da colui che abbia a sua volta acquistato da chi ha precedentemente comprato dall'erede).