Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Rimborso spese ex art.2770 c.c.

  • Luisa Caristo

    Albenga (SV)
    25/01/2018 16:43

    Rimborso spese ex art.2770 c.c.

    Buongiorno,
    sto predisponendo il progetto di distribuzione di una procedura esecutiva.
    La Banca X ha presentato le precisazioni del credito, evidenziando il rimborso, in prededuzione, delle spese di procedura anticipate ex art 2770 c.c., in qualità di creditore procedente, in via ipotecaria del capitale da decreto ingiuntivo e in via chirografaria del capitale come da sentenza ....
    La stessa Banca X in corso di procedura mi comunicava che il titolo in virtù del quale aveva promosso l'esecuzione (decreto ingiuntivo) era stato revocato con sentenza del Tribunale....e che comunque rimaneva creditore chirografario munito di titolo in forza dell'atto di intervento.
    La mia domanda è se spetta il rimborso delle spese ex art.2770 c.c..
    Ringrazio anticipatemente
    Luisa C.
    studiocaristo@libero.it
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/01/2018 20:02

      RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

      E' bene chiarire, in primo luogo, che l'art. 2770 c.c. attribuisce un privilegio (che nell'ordine precede tutti gli altri, per cui si parla di prededuzione), a tutela dei "crediti per le spese fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di bene immobili nell'interesse comune dei creditori"; di conseguenza- limitando il discorso alle spese dell'espropriazione, che qui interessano- rientrano nella previsione normativa le spese del solo giudizio esecutivo, che inizia con il pignoramento (art. 491 cpc), e solo quelle che sono state di interesse per tutti i creditori,. Non sono pertanto coperte dal privilegio le spese del giudizio di cognizione per la formazione del titolo esecutivo che giustifica l'esecuzione (le spese, cioè, del giudizio monitorio per ottenere il decreto ingiuntivo, nel suo caso), né le spese immediatamente precedenti al pignoramento, quali quelle del precetto, né le stesse spese dell'espropriazione ove queste non siano stato di nessun vantaggio per i creditori (ad esempio un secondo pignoramento, le spese di un pignoramento negativo, ecc.).
      Quanto detto già sottrae al privilegio le spese per il decreto ingiuntivo, che, però, possono trovare collocazione chirografaria, per cui se, non ci fosse stata la revoca del decreto ingiuntivo, il creditore avrebbe potuto essere ammesso in privilegio ex art. 2770 c.c. per le spese dell'esecuzione a partire dal pignoramento e in chirografo per le spese affrontate in precedenza per la formazione del titolo e per quelle propedeutiche all'esecuzione. Sennonchè, nel suo caso, il decreto ingiuntivo è stato revocato, probabilmente a seguito di opposizione all'esito della quale, il creditore ingiungente, seppur non condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, certamente non può pretendere il rimborso delle spese sostenute per ottenere un titolo che non c'è più,e, quindi, non vediamo come possa quello stesso creditore ancora insistere per ottenere il pagamento di quelle spese; ovviamente, venuto meno il titolo su cui era basata l'esecuzione, è venuto meno anche il diritto al rimborso delle spese dell'esecuzione 8quelle dal pignoramento in poi che avrebbe potuto chiedere in privilegio ex art. 2770 c.c.), per cui, a nostro avviso, al creditore in questione non va riconosciuto alcun credito per spese di giustizia.
      Questi sostiene di essere rimasto comunque "creditore chirografario munito di titolo in forza dell'atto di intervento", ma non riusciamo a capire cosa intenda dire perché non vediamo a quale intervento possa riferirsi.
      Zucchetti Sg srl
      • Luisa Caristo

        Albenga (SV)
        27/01/2018 18:30

        RE: RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

        Grazie per la sollecita risposta.
        Successivamente alla revoca del decreto ingiuntivo con sentenza n.100, la Corte d'Appello, nel procedimento n.500, su istanza della Banca X, sospendeva l'efficacia esecutiva del sentenza n.100. La mia domanda è: la sospensione dell'esecutorietà nel procedimento n.500 ha ad oggetto gli elementi di condanna della sentenza impugnata o la revoca del decreto ingiuntivo? Secondo me, l'oggetto della sospensione dell'esecutorietà non è la revoca del D.I. e, di conseguenza, la Banca X non può pretendere il rimborso delle spese ex art. 2770 c.c.
        Luisa
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/01/2018 20:09

          RE: RE: RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

          Per la verità la domanda non ci è chiara, ma non ha importanza perché la revoca della provvisoria esecutorietà dell'atto giudiziario, qualunque esso sia, è del tutto irrilevante in quanto nel fallimento vige il divieto delle azioni esecutive posto dall'art. 51 l.f., per cui anche i provvedimenti esecutivi, provvisoriamente o definitivamente, non possono essere portati ad esecuzione e devono sottostare all'accertamento del passivo. Quanto a questo richiamiamo quanto detto nelal precedente risposta.
          Zucchetti Sg srl
    • Alfredo Caputi

      ROMA
      30/03/2019 11:47

      RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

      Sulla base di un D.I. dichiarato provvisoriamente esecutivo il creditore svolta la notificazione al debitore ha avviato l'azione esecutiva con il pignoramento immobiliare.
      Nelle more è intervenuto il fallimento e la procedura esecutiva era pendente ancora alla fase introduttiva.
      In sede di esame dello SP il decreto 647 cpc non è stato prodotto (poiché evidentemente mai chiesto) ed il D.I. è rimasto provvisoriamente esecutivo. Il titolo notoriamente è tam quam non esset per il fallimento.
      Il credito è stato comunque ammesso allo SP per quanto al capitale ingiunto, mentre non è parsa legittima l'ammissione delle spese richieste e pertanto sono state escluse.
      In dettaglio, l'esame dello SP fissato a febbraio 2019 ha fatto sì che con osservazioni depositate qualche giorno prima dell'udienza, il procuratore dell'istante insistesse per l'ammissione al passivo anche delle spese relative alla procedura esecutiva, allegando quale nuovo documento il provvedimento di liquidazione del G.E. emesso lo stesso giorno delle sue osservazioni su istanza di liquidazione depositata a dicembre 2018.
      Viene citata la sentenza Cass. 31/01/2014, n. 2112 in favore dell'ammissione delle spese, mentre a mio avviso non si può pretendere il rimborso delle spese sostenute per ottenere un titolo che non c'è più, per cui venuto meno il titolo su cui era basata l'esecuzione, è venuto meno anche il diritto al rimborso delle spese dell'esecuzione e quelle dal pignoramento in poi.
      La sentenza mi pare grossolana ed irragionevole ma potrei certamente sbagliare.
      Pare più condivisibile questa tesi: Le spese per la cancellazione di una eventuale ipoteca iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo revocato sono a carico di colui che si è assunto il rischio di iscrivere ipoteca sulla base di un titolo esecutivo non definitivo Cass., civ. sez. III, del 2 febbraio 2017, n 2727
      In attesa delle Vs. considerazioni.
      Cordialmente
      Alfredo Caputi


      • Zucchetti SG

        02/04/2019 07:22

        RE: RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

        A nostro avviso la domanda di ammissione al passivo delle spese dell'esecuzione individuale intrapresa prima della dichiarazione di fallimento deve essere accolta.
        Al fine di comprendere le motivazioni della soluzione interpretativa che riteniamo di condividere osserviamo quanto segue.
        Ai sensi dell'art. 2770 hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
        La norma non subordina il riconoscimento del privilegio alla sussistenza del credito a tutela del quale il creditore agisce. La causa di prelazione, infatti, si giustifica (solo) ove sia riscontrata la funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Invero, se questo presupposto ricorre, la tutela viene accordata, poco importando se poi il credito a tutela del quale si è agito sia stato definitivamente accertato o meno (questione che, peraltro, richiederebbe di interrogarsi sul grado di definitività che dovrebbe rivestire questo accertamento, sotto il profilo della necessità o meno che esso si sia consacrato in cosa giudicata). Dunque, se l'atto conservativo ha sortito l'effetto di preservare la garanzia patrimoniale, il fatto che poi non si sia giunti ad un definitivo accertamento del credito (la qualcosa potrebbe non accadere mai se il fallimento interviene prima della definizione del relativo giudizio di cognizione), tutti i creditori ne hanno comunque tratto vantaggio.
        Proprio in ragione di queste considerazioni si giustifica quella giurisprudenza secondo la quale Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 05/12/2017, n. 29113).
        Alla luce delle considerazioni che abbiamo sin qui svolto ci sembra di poter dire che il ragionamento svolto da Cass. 31/01/2014, n. 2112 è assolutamente condivisibile, e correttamente è stato citato dal difensore nelle osservazioni depositate. La Corte di quella pronuncia ha correttamente ritenuto che "le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando alla procedura non sia opponibile il titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione", aggiungendo che "tali spese, inoltre, non possono essere limitate agli esborsi, come ha ritenuto la sentenza impugnata, ma si estendono anche a quelle relative a tutte le attività poste in essere dal creditore per promuovere e proseguire l'espropriazione sino al momento della dichiarazione di fallimento. Ne consegue il diritto del creditore di essere ammesso al passivo anche per le spese legali sostenute per l'esecuzione e la necessità che tali spese, ove non vi abbia provveduto il giudice dell'esecuzione, siano liquidate dal giudice delegato".
    • Cinzia Castelli

      firenze
      04/02/2020 13:14

      RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

      Buongiorno, mi inserisco nella discussione per chiedere quanto segue. A fronte di una dichiarazione positiva del terzo pignorato, successivamente il G.E. , a fronte dell'intervenuto fallimento del debitore, ha dichiarato l'improcedibilità e l'estinzione del procedimento, a mio avviso per errore. In ogni caso non essendoci un provvedimento di assegnazione da parte del GE non è possibile al Fallimento, che rappresento, chiedere l'assegnazione della somma. Vi vorrei chiedere se a vostro avviso ai professionisti che hanno fatto il pignoramento e ricevuta la dichiarazione positiva del terzo, spetta comunque il privilegio ex art. 2770 c.c. per gli atti conservativi, che, ripeto, non hanno poi raggiunto lo scopo di preservare beni per la massa. A mio avviso non spetterebbe.
      In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio e saluto cordialmente.
      Avv. Cinzia Castelli
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/02/2020 20:06

        RE: RE: Rimborso spese ex art.2770 c.c.

        Poiché lei parla di assegnazione di somma, presumibilmente si è trattato di espropriazione presso terzi avente ad oggetto somme di danaro che il terzo doveva al debitore (poi fallito) del pignorante, e pertanto una esecuzione mobiliare con conseguente applicazione quanto alle spese dell'art. 2755 c.c.
        La questione, tuttavia, non cambia perché i privilegi speciali di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. hanno eguale ratio, che è quella di assicurare la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi o il pagamento della somma da parte del terzo al suo creditore, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento, come nell'esecuzione individuale, attraverso la liquidazione dei beni medesimi o l'acquisizione della somma che, senza la indisponibilità data dal pignoramento, il terzo avrebbe pagato al proprio creditore e che, quindi al momento del fallimento di questi, difficilmente sarebbe stata trovata. Lei dice che il pignoramento non ha raggiunto lo scopo perché il processo esecutivo è stato dichiarato (impropriamente) estinto; ma, estinto il processo e venuta meno l'espropriazione, il terzo deve ora versare quella somma che lui doveva- e aveva dichiarato di dovere- al fallimento, per cui la funzione conservativa è stata di fatto realizzata, anche se lo strumento utilizzato deve essere idoneo ad esercitare questa tutela per i creditori, anche se in fatto, poi, per ragioni estranee, non si realizza lo scopo.
        Zucchetti SG srl