Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese in prededuzione ex art. 2770 cod. civ.

  • Pier Mauro Stombelli

    Vailate (CR)
    27/12/2021 19:41

    spese in prededuzione ex art. 2770 cod. civ.

    Tra le spese in prededuzione rientrano anche le spese legali liquidate nella fase monitoria (per emissione decreto ingiuntivo) e le spese legali del precetto?
    • Zucchetti SG

      29/12/2021 09:41

      RE: spese in prededuzione ex art. 2770 cod. civ.

      Le spese di giustizia sono quelle "fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione.
      A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      In particolare, il riconoscimento della causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori.
      È dunque chiaro che non rientrano tra le spese prededucibili quelle relative al procedimento monitorio.
      Più incerta è la prededucibilità delle spese di precetto.
      Secondo alcuni esse godrebbero del privilegio in quanto il precetto è propedeutico all'esecuzione, ovvero in rapporto di strumentalità necessaria con l'azione esecutiva.
      A parere di una opposta ricostruzione invece il precetto non crea un vincolo di destinazione sui beni del debitore, per cui esso non giova che al creditore che lo notifica.
      Per risolvere la questione occorre indagare sulla funzione del precetto vista, per così dire, ex post, cioè ad esecuzione ormai iniziata.
      Infatti, se è vero che il precetto non crea vincoli sui beni del debitore, e se è parimenti vero che la notifica del precetto serve ad avvertirlo del fatto che se non adempie si procederà ad esecuzione forzata (tanto che ai sensi dell'art. 482 c.p.c. tra la notifica del precetto e l'inizio dell'esecuzione devono intercorrere almeno dieci giorni) è altrettanto vero che, una volta iniziata l'esecuzione, il creditore che voglia agire esecutivamente contro il debitore per soddisfare la sua pretesa, nel momento in cui spiega l'intervento si giova del pignoramento già eseguito, essendo dispensato dalla necessità di eseguirne uno ulteriore, e quindi trae beneficio anche del precetto già notificato.
      Quanto appena affermato trova indiretta conferma nella pronuncia resa da Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645 la quale ha affermato (in motivazione) che "non è mai previsto… in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto".