Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese del custode

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    05/05/2023 23:38

    spese del custode

    gentilissimi,
    mi trovo nella fase di predisposizione del progetto di distribuzione in una procedura esecutiva immobiliare. Il G.E. ha liquidato il compenso del custode ponendolo a carico del creditore procedente e ponendo a carico del procedente anche la spesa per il fabbro che si è resa necessaria e che il creditore procedente aveva già anticipato. In sede di precisazione dei crediti, il creditore procedente ha richiesto di inserire tra le spese che chiede a rimborso anche la spesa per il fabbro che aveva anticipato, mentre nulla ha detto in merito al compenso del custode (non avendolo ritengo anticipato).
    il mio dubbio è se, avendo il G.E. posto a carico del creditore procedente il compenso del custode, lo stesso debba essere considerato tra le spese da rimborsare al creditore procedente, come se lo stesso le avesse anticipate.
    grazie
    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      07/05/2023 19:36

      RE: spese del custode

      In linea generale, e fatto salvo quanto diremo a conclusione delle riflessioni che ci apprestiamo a svolgere, il rimborso delle spese di custodia, per ottenere le quali il creditore che le ha anticipate dovrebbe depositare la relativa documentazione giustificativa, non essendo state richieste non dovrebbero essere riconosciute.
      Invero, vertendosi in tema di diritti disponibili, e vigendo anche in sede esecutiva il principio della domanda, il giudice dell'esecuzione dovrebbe attribuire ai creditori le somme richieste, senza andare oltre.
      Secondo la giurisprudenza, la nota spese, ex art.75 disp. att, c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sicchè il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Sez. 3, n. 17057 del 26/06/2019, Rv. 654402 -01; Sez. 6 - 3, n. 11522 del 14/05/2013, Rv. 626367 - 01; Sez. 3, n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01). In tal senso, è stato sostenuto che la nota spese fissa l'oggetto della domanda ed il giudice viola l'art.112 c.p.c. se liquida un compenso superiore a quello domandato.
      Quando la parte presenta la nota spese, ex art. 75 disp. att. Ric. 2017 n. 24763 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -7- c.p.c., il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6345; Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, n.17057).
      In altra occasione, con specifico riferimento alle spese vive, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la prospettazione da parte del creditore degli esatti importi di spese vive già sostenute e di quelle successive strettamente indispensabili in relazione alle peculiarità della fattispecie costituisca un autentico onere di chi intenda vedersele riconosciute" (Cass., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7349).
      Ancora, va affermato che l'art. 2 del D.M. n. 55/2014 prevede che all'avvocato spetti, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate e di una somma per rimborso spese forfettarie, di regola, nella misura del 15°/o del compenso totale. Secondo la giurisprudenza, "Spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare" (Cass., Sez. U, 27 novembre 2019, n. 31030).
      Se dunque, pur essendo stata depositata una nota di precisazione del credito comprensiva delle spese sostenute, non è stato chiesto il rimborso del compenso dovuto al custode, né risulta dagli atti del fascicolo che lo stesso gli sia stato versato, esso non può essere riconosciuto.
      Il discorso sin qui svolto deve tuttavia fare i conti con l'eventualità, la cui verificazione va valutata caso per caso, che la nota di precisazione del credito contenente la richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese, sia stata presentata dal creditore prima che il giudice abbia liquidato i compensi dovuti agli ausiliari. In questo caso è evidente che la omessa richiesta di rimborso non esclude il diritto del creditore a percepirla, poiché in assenza del decreto di liquidazione del compenso il creditore non poteva richiederla. In tal caso riteniamo che, nell'elaborare il piano di riparto, il compenso del custode debba essere collocato in "prededuzione", cioè prelevato dalla massa da distribuire ed essere riconosciuto direttamente al custode medesimo.
      • Pamela Pennesi

        Montegranaro (FM)
        08/05/2023 22:41

        RE: RE: spese del custode

        grazie la risposta completa ed esaustiva. ho proceduto nel collocare il compenso del custode in prededuzione. Tra l'altro avevo ricevuto conferma dal creditore procedente che gli stessi non avevano provveduto a pagare tale compenso. grazie ancora
        • Zucchetti SG

          09/05/2023 18:53

          RE: RE: RE: spese del custode

          Grazie a lei!