Menu
Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
riparto con creditore sequestrante
-
Ravenna26/02/2026 18:29
riparto con creditore sequestrante
In esecuzione immobiliare, oltre al creditore procedente ( fondiario) e ad altri creditori muniti di titolo è intervenuto tempestivamente ma senza titolo, un creditore sequestrate e più precisamente una procedura fallimentare che ha trascritto il sequestro di natura civile ( risarcimento danno ) sul bene staggito . Il Credito del sequestrante all'udienza fissata ex art. 499 comma 5 cpc, è stato disconosciuto dall'esecutato ed il GE ha invitato il PD ad accogliere l'istanza di accantonamento ed a verificare l'avvio dell'azione per la formazione del titolo esecutivo.
L'immobile è stato aggiudicato, il prezzo è stato saldato ed il DT è in corso di emissione.
Il PD, nel rispetto dei termini dell'ordinanza di delega, ha richiesto ai creditori la precisazione del credito.
Il Creditore sequestrante ha depositato l' istanza di accantonamento chiedendo di partecipare alla distribuzione in via chirografaria.
Dopo il deposito dell'istanza di accantonamento, il Creditore sequestrante ha acquisito il titolo, ovvero la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di impresa, con al quale l'esecutato è stato condannato nella causa promossa all'interno della procedura fallimentare e che ha originato il sequestro trascritto sull'immobile staggito, al risarcimento danno ed al pagamento delle spese legali liquidate nella medesima sentenza.
Il PD dopo avere ricevuto le precisazioni dei crediti, ha depositato il parere di conformità delle note professionali dei legali di creditori (procedente e intervenuti) ai fini della predisposizione del riparto. La nota professionale del legale del creditore sequestrante non è stata depositata in quanto il titolo è stato acquisito successivamente al termine assegnato dal PD per il deposito delle precisazioni.
Alla luce di quanto sopra, dovendo il PD procedere con la predisposizione del riparto, fermo restando che un riparto simulato prevede la soddisfazione in favore del creditore fondiario al quale si dovrà peraltro corrispondere la somma di cui al 41 TUB ( prevista nell'ordinanza di delega) si chiede:
1) Se il creditore sequestrante( fallimento) intervenuto tempestivamente senza titolo, poi acquisito prima del riparto deve ora precisare il credito nella procedura esecutiva indicando anche i compensi del legale così come liquidati nella sentenza ovvero nel titolo ,
2) Come deve essere considerato il compenso del legale del creditore sequestrate, ovvero se esso sia prededucibile o meno e debba essere inserito nel riparto con tale grado,
3) Se tale credito ( compenso del legale del creditore sequestrante) va accantonato in sede di riparto dando corso all'istanza di accantonamento dallo stesso già depositata.
Grazie-
01/03/2026 18:47
RE: riparto con creditore sequestrante
Rispondiamo alla domanda osservando che il sequestro conservativo è, per definizione, una misura funzionale ad assicurare al creditore la riscossione di un credito per il quale lo stesso non dispone ancora di un titolo esecutivo.<br /> Ottenuto il titolo, il sequestro si converte in pignoramento ed è evidente che quel creditore potrà concorrere alla distribuzione del ricavato negli stessi termini in cui avrebbe potuto concorrervi come se fosse stato munito di titolo sin dall'origine. Del resto, proprio in ciò si sostanzia la funzione conservativa del sequestro conservativo. Ergo, il credito va considerato ricomprendendovi anche le spese liquidate dal giudice della cognizione, poiché si tratta di una componente del credito portato dal titolo esecutivo.<br /> Trattandosi di un creditore intervenuto, il compenso dovuto al difensore non può considerarsi assistito dal privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c., posto che non si tratta di una spesa sostenuta nell'interesse di tutti i creditori.
-